LEGGE 24 settembre 1992, n. 390
Entrata in vigore della legge: 27/09/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 245, e 26 maggio 1992, n. 299, recanti misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 28 luglio 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1992, N. 350. All'articolo 1: al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico o religioso". Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Procedure di attuazione). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno definisce le modalita' di consultazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per l'accoglienza dei profughi". All'articolo 2: al comma 2, le parole: "di frontiera" sono soppresse; dopo le parole: "in territorio nazionale" e' aggiunta la seguente: "rinnovabile"; e le parole: "nei limiti quantitativi e" sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. La Repubblica italiana e' impegnata a garantire comunque l'ingresso e l'ospitalita' ai giovani cittadini delle Repubbliche ex- jugoslave che siano in eta' di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza".
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