DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992, n. 395
Entrata in vigore del decreto: 2/10/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A il seguente regolamento:
TITOLO I ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA. Capo I PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA DA PARTE DEI SOGGETTI ASSISTITI
Art. 1
Soggetti interessati
1.A decorrere dal 1 gennaio 1993, i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, (( lettere a) d) e g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo )), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, anche presentando apposita dichiarazione al sostituto d'imposta che ha erogato i redditi stessi, secondo le disposizioni del presente titolo. I predetti soggetti possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche se possiedono redditi fondiari di cui all'art. 22, redditi di capitale di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), gli altri redditi indicati nell'art. 47, comma 1, redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettere a) e b), e redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. ((7))
2.Possono avvalersi della facolta' di cui al comma 1 anche i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 dello stesso testo unico, qualora presentino la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. ------------------ AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.
Art. 2
Termini e modalita' di presentazione della dichiarazione
((1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni))
2.I soggetti indicati nel comma 1, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, una apposita dichiarazione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Tale dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, che ne assume la responsabilita'.(4)
3.Gli stampati sono ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e gli uffici delle entrate; possono essere anche distribuiti secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2, fissa il prezzo di vendita degli stampati ed il compenso spettante ai rivenditori.
4.L'apposita dichiarazione, il cui modello e' approvato con il decreto previsto dal comma 2, deve contenere gli elementi necessari per la determinazione dei redditi, esclusi quelli che sono stati erogati dal sostituto al quale la dichiarazione viene presentata. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, n. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473 .
5.La dichiarazione deve contenere, altresi', tutti gli elementi necessari per la liquidazione delle imposte e del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.
6.Alla dichiarazione non devono essere allegati i certificati dei sostituti di imposta, le attestazioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia, i documenti probatori degli oneri deducibili ne' altra documentazione. Tale documentazione dovra' essere conservata presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione dell'originale o di copia autenticata di detta documentazione, unitamente a copia della dichiarazione contenente il prospetto di liquidazione delle imposte di cui all'art. 3, comma 3.
7.I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, operano la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante la sottoscrizione di apposite schede, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le schede devono essere consegnate in ogni caso al sostituto di imposta in busta chiusa e contrassegnata dall'interessato sui lembi di chiusura. Sulla busta vanno indicate le generalita' ed il codice fiscale del contribuente.(7)
8.La dichiarazione di cui al comma 2 puo' comunque essere integrata dal contribuente, per i redditi non erogati dal sostituto d'imposta, mediante successiva dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di cui all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalita' di cui all'art. 12 dello stesso decreto.
9.I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni ivi richiamate, ne danno comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilita', l'importo delle somme che, per effetto delle predette disposizioni, ritengono dovute. Tale comunicazione va effettuata in sede di dichiarazione di cui al comma 2 per la prima rata d'acconto, e mediante apposita comunicazione, da presentare entro il mese di settembre, per la seconda rata d'acconto. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 (con l'art. 5, comma 2) ha disposto che "le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".
TITOLO I ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI POSSESSORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CON L'ASSISTENZA DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA. Capo II ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Art. 3
Controllo della dichiarazione e liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale
1.Il sostituto di imposta rilascia ricevuta dell'apposita dichiarazione e della scheda di cui all'art. 2, commi 2 e 7. Le ricevute devono essere conformi ai modelli approvati con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2.
2.Il sostituto di imposta controlla, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri dal reddito complessivo, alle detrazioni ed ai crediti di imposta. Successivamente, il sostituto di imposta, tenendo conto anche dei redditi direttamente erogati e delle relative ritenute d'acconto op- erate, effettua, ai sensi delle disposizioni vigenti, la liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale.
3.((Entro il 15 maggio, il sostituto consegna al dichiarante copia)), della dichiarazione, controllata ed elaborata, contenente anche i dati identificativi del sostituto stesso ed il prospetto di liquidazione delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel prospetto, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio finale, sono indicati anche gli importi dei versamenti d'acconto eventualmente dovuti.((4))
4.Il prospetto di liquidazione, da redigere su stampato conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 2, comma 2, deve essere sottoscritto dal sostituto di imposta o da chi ne ha la rappresentanza legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
5.(( L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, e' trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalita' per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.)) Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsera' gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In tal caso, in presenza di una pluralita' di aventi diritto, il sostituto d'imposta procede ai rimborsi, con cadenza mensile, sulla base di una percentuale, eguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese e' calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18. ((4))
6.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 luglio 1994, n. 473 ))((4))
7.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 luglio 1994, n. 473 ))((4))
(( 8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua e' trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse inragione dell'1 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che e' versata nei termini e con le modalita' previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento. ))
(( 9. L'importo della seconda rata di acconto e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce. ))
Art. 4
Ulteriori adempimenti
1.I dati contenuti nel prospetto di liquidazione rilasciato al lavoratore dipendente e gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere indicati nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' stabilite nel decreto da emanare ai sensi dell'art. 8, primo comma, del citato decreto n. 600 del 1973. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno definite le modalita' di versamento degli importi risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, e degli importi dovuti per il contributo al Servizio sanitario nazionale ed a titolo di acconto.
2.I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un numero di percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, non inferiore alle venti unita', devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
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