DECRETO 24 giugno 1992, n. 403
Entrata in vigore del decreto: 29/10/1992
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1971, che ha approvato la tabella delle indennita' dovute per i servizi resi dalle dogane nell'interesse del commercio;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 1971, che ha approvato la tabella delle indennita' dovute per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 1973, che ha approvato la tabella delle indennita' dovute per analisi e riscontri tecnici eseguiti fuori dell'orario d'ufficio o fuori della sede dell'ufficio dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, che nell'istituire un assegno perequativo per i dipendenti civili dello Stato, ha modificato la disciplina delle indennita' a carico di privati ed enti;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 852, che ha aggiornato la disciplina dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta di privati ed enti, rivalutando le misure delle tabelle allegate ai citati decreti ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio 1971 e 18 aprile 1973;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 1979, che detta le norme di attuazione della citata legge n. 852/1978;
Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, che ha ulteriormente rivalutato le misure delle tabelle allegate ai citati decreti ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio 1971 e 18 aprile 1973;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che detta una nuova disciplina dell'orario di apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, confermando l'addebito del costo dei servizi resi dalle dogane oltre il nuovo orario di apertura e fuori del circuito doganale;
Vista la sentenza 21 marzo 1990 di condanna della Repubblica italiana da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee che ha ritenuto non conforme ai principi del trattato CEE la disciplina regolamentare delle indennita' commerciali nella parte in cui l'addebito agli operatori non corrisponde agli effettivi costi amministrativi;
Ritenuto che occorre rideterminare la misura e le modalita' di addebito del costo dei servizi resi dagli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette fuori dell'orario ordinario di apertura degli uffici e fuori degli uffici stessi in modo da rapportarle al costo amministrativo delle prestazioni;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che prevede il rilascio, da parte dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, di specifiche certificazioni sulla composizione e sulla conformita' di campioni rappresentativi di merci in esportazione al fine di agevolarne la commercializzazione all'estero;
Visto l'art. 36, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 105/1990 che autorizza il Ministro delle finanze, con proprio decreto e d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a sottoporre a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalita' di espletamento dei vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi nonche' i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta;
Visto il verbale dell'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in data 24 gennaio 1992;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 1730 in data odierna;
A D O T T A
il seguente regolamento concernente la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati e degli enti diversi da quelli pubblici, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette:
Art. 1
2.Nella tabella di cui al comma precedente sono stabilite le misure dei corrispettivi dei servizi a carico dei privati ed enti, diversi da quelli pubblici, rapportate a 60 minuti, nonche' le basi ed i criteri per la loro determinazione.
3.In presenza di variazioni superiori al 10% della media delle basi di calcolo, le misure della tabella sono aggiornate, con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, utilizzando le metodologie di calcolo indi- cate nella tabella stessa. Le nuove misure entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.Lgs. n. 374/1990 reca: "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/374/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1 (Orario degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi. 2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalita', alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito. 3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali e' stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno. 4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano. 5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalita' di cui al comma 2 non e' addebitato agli operatori il costo del servizio. 6. I servizi del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo gli orari previsti nel presente articolo, sono assicurati, mediante le forme di articolazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa, da stabilirsi, per i rispettivi uffici, dal direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, dai direttori compartimentali, dai direttori circoscrizionali, dai direttori degli uffici tecnici di finanza e dai direttori dei laboratori chimici d'intesa con le organizzazioni sindacali secondo la normativa vigente. 7. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro giorni quindici dall'apertura delle trattative, i direttori degli uffici indicati nel comma 6 formalizzano una ipotesi di articolazione dell'orario di lavoro e la inviano al direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed anche alle locali organizzazioni sindacali. In attesa della definizione della vertenza il predetto direttore puo' disporre, in via provvisoria, l'entrata in vigore del provvedimento di articolazione dell'orario di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore. 8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio. 9. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, o qualora per mancanza di personale non sia possibile assicurare il servizio con le modalita' di cui al comma 6, i capi degli uffici potranno disporre prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti previsti dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, per il completamento dell'orario di servizio quando sussistano effettive esigenze, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266". - Il D.Lgs. n. 105/1990 reca: "Organizzazione centrale e perife-rica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349". Si trascrive il testo dell'art. 17 nonche' del comma 4 dell'art. 36 di detto decreto: "Art. 17 (Laboratori chimici). - 1. I laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono uffici con generale competenza consultiva sulle attivita' del Dipartimento; eseguono i controlli analitici loro attribuiti dalle vigenti norme legislative e regolamentari, emanate anche per finalita' diverse da quelle fiscali, nonche' gli esami analitici e gli accertamenti tecnici loro chiesti dagli organi finanziari. 2. Dai laboratori chimici possono dipendere sezioni. 3. Ai laboratori chimici sono inoltre demandati compiti di: a) analisi chimica e di accertamento tecnico-fiscale nel quadro dell'attivita' e dei controlli di istituto delle dogane e degli uffici tecnici di finanza relativamente a merci e processi di lavorazione, nonche' nella istruzione di controversie sulla qualificazione delle merci, su richiesta delle direzioni compartimentali; b) studio, ricerca e documentazione nel campo della chimica analitica e applicata in riferimento alle necessita' delle competenti direzioni compartimentali, per l'esame di questioni fiscali aventi implicanze tecniche; c) rilascio agli operatori economici di specifiche certificazioni sulla composizione e sulla conformita' di campioni rappresentativi di merci in esportazione al fine di agevolarne la commercializzazione all'estero. 4. Ai direttori dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono attribuite le funzioni dirigenziali di organizzazione, coordinamento e vigilanza dei servizi tecnici e amministrativi del laboratorio chimico, nonche' le competenze relative alle materie oggetto di contrattazione decentrata per quanto concerne il personale in servizio presso il laboratorio chimico cui ciascuno di essi e' preposto". "Art. 36 (Criteri di erogazione del compenso incentivante unico), comma 4. - D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalita' di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonche' i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformita' tra tutti gli uffici del Dipartimento".
Art. 2
1.Le misure di cui alla colonna 1 della tabella vanno maggiorate del 20% per i servizi svolti nelle ore dalle 14 alle 20, del 40% dalle 6 alle 8 e del 60% dalle 20 alle 6; sono altresi' maggiorate di un ulteriore 40% per i servizi svolti nelle ore dalle 22 dei giorni prefestivi alle 6 dei giorni successivi ai festivi.
2.Per i servizi che iniziano e terminano nella stessa giornata e' a carico del contribuente anche il tempo impiegato dal personale per raggiungere, dalla sede dell'ufficio, la localita' ove il servizio dev'essere svolto e per il ritorno, compreso il tempo trascorso in detta localita' in attesa del ritorno in sede.
3.Per i servizi resi fuori della sede dell'ufficio sono dovute le misure supplementari di cui alla colonna 2 della tabella a titolo di rimborso delle spese di trasporto e di ogni altra spesa, diretta e indiretta, sostenuta o a sua volta rimborsata dall'amministrazione. Dette somme debbono essere corrisposte, oltre che per i periodi di servizio e per quelli ad essi assimilati ai sensi del precedente comma, anche per il rimanente tempo in corrispondenza del quale l'amministrazione riconosce al personale il trattamento di missione in base alle vigenti disposizioni in materia.
4.Per i servizi a carico di un solo contribuente, quest'ultimo, allo scopo di ridurre i tempi di percorrenza, puo' concordare con l'ufficio che il trasporto del personale abbia luogo con veicoli da lui messi a disposizione, sempre che decorosi e coperti da polizza assicurativa per i terzi trasportati. In tale caso le misure di cui alla colonna 2 della tabella sono dimezzate per un massimo di quattro ore.
5.Nei casi di servizi resi consecutivamente a piu' contribuenti nello stesso luogo, l'addebito complessivo e' ripartito proporzionalmente al tempo dedicato all'effettiva esecuzione dei servizi stessi.
Art. 3
1.Per il rilascio agli operatori economici delle specifiche certificazioni di cui all'art. 17, terzo comma, lettera c), del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il corrispettivo dovuto all'amministrazione e' stabilito in misura pari agli onorari minimi delle prestazioni analitiche corrispondenti, quali risultanti dalla tariffa professionale dei chimici al momento della richiesta.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 105/1990 si veda in note alle premesse.
Art. 4
1.Le modalita' per la contabilizzazione ed il pagamento delle somme di cui al presente regolamento sono le medesime stabilite dalla preesistente disciplina normativa in materia di indennita' a carico dei privati ed enti diversi dagli enti pubblici. Restano inoltre in vigore, sempre che compatibili con le altre norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nelle seguenti note alle tabelle di cui all'art. 1, primo comma: note 2, 3, 4, 9 e 10 alla tabella di cui alla lettera a); note 1 (primo capoverso) e 2 alla tabella di cui alla lettera b); note 2 e 3 alla tabella di cui alla lettera c).
2.Le disposizioni dell'art. 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, sono applicabili per i servizi che iniziano e terminano nella medesima giornata ed in relazione ai quali spetta al personale del Dipartimento il trattamento di missione, anche in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata.
3.Nel decreto ministeriale 30 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 1979) sono soppressi gli articoli 9, 10, 11, 17 e 20; nel medesimo decreto, i riferimenti ai decreti che approvano le tabelle delle indennita' si intendono operati al presente decreto ed i riferimenti al normale orario di ufficio s'intendono operati all'orario ordinario di apertura determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
4.Il presente regolamento sara' sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: FORMICA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1992
Registro n. 59 Finanze, foglio n. 1
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo delle note 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa al D.M. 29 luglio 1971 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto): "2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili, accostati alle banchine di ordinario servizio, e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennita' e' ridotta alla meta' quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio. 3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 pe i mesi da ottobre a marzo. 4) Agli effetti del computo delle indennita' per operazioni eseguite fuori del circuito doganale o fuori comune, si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la localita' ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonche' quelle trascorse nella localita' medesima in attesa del ritorno in sede. 5) - 8) (Omissis). 9) Quando il servizio straordinario prestato in dogana oltre l'orario d'ufficio non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenti una effettiva ripresa di lavoro, sara' dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne la spesa con gli stessi criteri di cui alla precedente nota n. 7). Il tempo impiegato per raggiungere l'ufficio e per il ritorno sara' considerato come trascorso in servizio. 10) Nelle dogane internazionali situate in territorio estero e' in facolta' della dogana di richiedere che le indennita' stabilite dal presente decreto siano corrisposte nella moneta locale, tenuto conto, per il ragguaglio delle somme dovute in lire, del cambio ufficiale del giorno". - Si riporta il testo della nota 1 (primo capoverso) e della nota 2 alla tabella annessa al D.M. 14 luglio 1971 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto): "1) Agli effetti del computo delle indennita' si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la localita' ove ha luogo il servizio e per il ritorno in sede, nonche' le ore trascorse nella localita' medesima in attesa del ritorno in sede. (Omissis). 2) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo". - Il testo delle note 2 e 3 della tabella B allegata al D.M. 18 aprile 1973 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) e' il seguente: "2) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo. 3) Agli effetti del computo delle indennita' per i riscontri tecnici eseguiti fuori sede si considerano ore di servizio quelle impiegate nel riscontro nonche' quelle occorrenti per raggiungere la localita' dove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, comprese quelle trascorse nella localita' medesima a fine servizio in attesa del rientro in sede". - L'ultimo periodo dell'art. 4 del D.P.R. n. 396/1978 (Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette) stabilisce che la durata del servizio e dell'orario notturno sia stabilita secondo i criteri indicati nelle note in calce alle tabelle di cui ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, richiamati nell'art. 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734. - Si trascrive il testo degli articoli 9, 10, 11, 17 e 20 del D.M. 30 gennaio 1979 (Norme per disciplinare le modalita' di prestazione dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati e per semplificare le modalita' di riscossione delle indennita' e degli assegni supplementari costituenti i corrispettivi dei servizi anzidetti) abrogati dall'art. 4 del decreto qui pubblicato: "Art. 9. - Agli effetti dell'applicazione della nota 6 in calce alla tabella allegata al decreto ministeriale 29 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 31 luglio 1971, e successive modificazioni, si intende per 'ditta' la persona fisica o giuridica al nome della quale e' intestata la dichiarazione doganale. Tuttavia, se il servizio straordinario richiesto da un operatore riguarda una spedizione a 'groupage' di merci in colli di pertinenza di destinatari o di mittenti diversi, il servizio stesso si considera effettuato nei confronti di una sola ditta. Una ditta non e' soggetta agli oneri previsti nella nota 9 in calce alla tabella di cui al precedente comma se la ripresa di lavoro in dogana e' effettuata per espletare anche altri servizi, oltre quelli da essa richiesti". "Art. 10. - Le indennita' per i servizi straordinari richiesti agli uffici doganali dalle ditte - come definite nell'art. 9 - che nel semestre richiedono normalmente almeno cento servizi straordinari devono essere corrisposte in misura fissa mensile, determinata con i criteri previsti dall'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389. L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile e' altresi' accordata, se richiesta, alle persone fisiche e giuridiche che risultano intestatarie di conti di debito per il pagamento periodico dei diritti doganali ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e relative norme di applicazione, a quelle che gestiscono magazzini generali, depositi franchi, depositi doganali privati, magazzini o recinti di temporanea custodia e centri di sdoganamento, nonche' alle imprese di trasporto e di spedizione, agli spedizionieri doganali ed agli agenti marittimi. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziato l'attivita' da almeno un anno". "Art. 11. - Con decorrenza dal 1 febbraio 1979 le misure fisse mensili determinate per il periodo semestrale in corso alla data stessa sono rideterminate sulla base di una nuova media mensile delle prestazioni straordinarie relative al semestre precedente ottenuta ipotizzando l'applicazione in tale semestre delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 del presente decreto. In modo analogo si procedera' per la determinazione delle misure fisse mensili dovute nei periodi semestrali che avranno inizio dopo la data anzidetta". "Art. 17. - Le indennita' per i servizi a carico e o a richiesta dei privati o enti che hanno carattere continuativo e si svolgono presso la stessa fabbrica, azienda od officina, devono essere corrisposte in misura fissa mensile. L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile e' altresi' accordata da capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione su richiesta di operatori abituali per i servizi non a carattere continuativo ad essi resi dal personale delle imposte di fabbricazione e dai militari della Guardia di finanza. La misura fissa mensile, valida per un periodo di sei mesi, e' determinata dal capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base alle tariffe orarie vigenti, con riferimento ai servizi mediamente resi nel corso del semestre precedente. Le disposizioni del precedente comma si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziata l'attivita' da almeno un anno. In sede di prima determinazione della misura fissa mensile sara' ipotizzata l'applicazione nel semestre precedente dei criteri restrittivi indicati dell'art. 16". "Art. 20. - Coloro che nel semestre richiedono normalmente almeno cento analisi o riscontri tecnici da effettuarsi fuori del normale orario di ufficio o fuori della sede del laboratorio chimico devono corrispondere le relative indennita' in misura fissa mensile. L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile e' altresi' accordata, se richiesta, agli operatori indicati nel secondo comma dell'art. 10. La misura fissa mensile, valida per un periodo di sei mesi, e' determinata dal capo del laboratorio in base alle tariffe vigenti, con riferimento ai servizi mediamente resi nel corso del semestre precedente. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziata l'attivita' da almeno un anno". - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota alle premesse.
Allegato
ALLEGATO TABELLA DEI RIMBORSI ORARI DEL COSTO DEI SERVIZI RESI DAL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE IN UFFICIO FUORI DELL'ORARIO DI APERTURA O FUORI DELLA SEDE DELL'UFFICIO, DA PORRE A CARICO DI PRIVATI O ENTI DIVERSI DA QUELLI PUBBLICI. In ufficio fuori dell'orario Supplemento orario di apertura o per i servizi svolti Personale fuori dell'ufficio fuori dell'ufficio adibito al servizio (colonna 1) (colonna 2) __ __ __ A) PERSONALE CIVILE. A1 - VIII qualifica o superiore. . . . . . . . . 30.000 10.000 A2 - VII qualifica. . . . . 24.000 8.000 A3 - IV, V e VI qualifica. 21.000 7.000 A4 - III qualifica o inferiore. . . . . . . . . 18.000 6.000 B) PERSONALE MILITARE. B1 - Ufficiali. . . . . . . 30.000 10.000 B2 - Sottufficiali. . . . . 21.000 7.000 B3 - Appuntati e finanzieri 18.000 6.000 Note: 1. Le misure di cui alla lettera A), colonna 1, sono calcolate arrotondando a 1.000 lire le retribuzioni orarie o le medie delle retribuzioni per gruppi di qualifiche, prese a base per la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, maggiorate del 50% a titolo di costi indiretti: A1: media delle qualifiche VIII, IX, e dir. div. r.e.; A2: retribuzione oraria della VII qualifica; A3: media delle qualifiche ivi indicate; A4: media delle qualifiche II e III. 2. Le misure di cui alle lettere B1, B2 e B3 sono rispettivamente uguali a quelle di cui alle lettere A1, A3 ed A4. 3. Le misure della colonna 2 sono l'arrotondamento a 1.000 lire di un terzo delle corrispondenti misure della colonna 1. 4. Per l'esecuzione di servizi doganali, si considerano svolti nella sede dell'ufficio anche quelli svolti nel circuito doganale. 5. Le misure sono indicate con riferimento a 60 minuti; in sede di liquidazione le frazioni di ore si arrotondano alle decine di minuti.
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