DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1992, n. 417
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come integrato dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonche' l'art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.359, che prevede l'emanazione di nuove norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale puo' contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400;
Dato atto che lo schema di regolamento e' stato sottoposto al parere del Ministro del tesoro, che si e' espresso favorevolmente in data 16 agosto 1988 e in data 29 luglio 1991;
Uditi i pareri della Corte dei conti, espressi nelle adunanze delle sezioni riunite del 10 marzo 1989 e del 23 ottobre 1991;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 22 marzo 1990 e del 19 marzo 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Art. 1
Disposizioni generali
1.I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, funzionari delegati titolari di contabilita' speciale, curano il coordinamento e l'unita' di indirizzo amministrativo-contabile delle attivita' dei vari uffici di amministrazione e contabilita' degli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2.I questori sovrintendono all'attivita' amministrativo-contabile degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia, nell'ambito delle attribuzioni devolute da leggi e regolamenti e delle direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Attribuzioni in materia di amministrazione e contabilita'
2.Per tutto il personale degli uffici e reparti della provincia, fatta eccezione del personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti preliminari e la predisposizione degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 vengono espletati presso l'ufficio amministrativo-contabile della questura.
3.Per gli organismi istituiti nella capitale ai sensi dell'art. 31, primo comma, n. 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la banda musicale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e per il reparto autonomo del Ministero dell'interno, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dal predetto reparto autonomo.
4.Per gli organismi di cui al comma 3 istituiti presso le altre sedi, le attribuzioni indicate nel comma 1 sono curate dalla questura competente per territorio. 5) Per l'istituto superiore di polizia e per gli altri istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato, nonche' per la scuola di perfezionamento per le forze di polizia, sono fatti salvi i particolari ordinamenti relativi alla loro organizzazione amministrativo-contabile. Per quanto non previsto dagli ordinamenti medesimi, si applicano le norme del presente regolamento.
Note all'art. 2: - La legge 1 aprile 1981, n. 121, concerne: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo dell'art. 31, primo comma, n. 3), della predetta legge: "Art. 31 (Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' articolata in: 1)-2) (omissis); 3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedono, con la organizzazione, le dotazioni di personale, e mezzi stabili con decreto del Ministro dell'interno". - Il D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, concerne: "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".
CAPO II AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Art. 3
Stipendi ed altri oneri
1.Il Ministero dell'interno somministra, in tempo utile, ai prefetti, ai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, quali funzionari delegati titolari di contabilita' speciale, i fondi occorrenti per la corresponsione a tutto il personale della Polizia di Stato degli emolumenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, nonche' il pagamento di ogni altra competenza accessoria concernente il personale medesimo.
2.Per il personale di cui al comma 1, si applica il disposto dell'art. 56, primo comma, n. 8), della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
3.Il Ministero dell'Interno somministra, altresi', in tempo utile, ai predetti funzionari delegati i fondi occorrenti per il pagamento di competenze accessorie ed eventuali altri emolumenti dovuti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ad appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche ed a privati.
4.Per le spese indicate dai commi 1 e 3, le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa sono disposte senza limiti di importo.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 56, primo comma, n. 8), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato": "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1)-7)(omissis); 8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato".
Art. 4
Somministrazione dei fondi
1.Per i pagamenti previsti dall'articolo 3, i prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dispongono l'emissione di appositi ordinativi in favore degli istituti e della scuola di cui al comma 5 dell'art. 2, per il personale ivi in servizio, delle questure, per il personale in servizio presso le stesse questure e gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, del reparto autonomo del Ministero dell'interno, per il personale amministrato dal reparto medesimo, dei comandi ed uffici interessati, per gli appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate ed alle Amministrazioni pubbliche, nonche' in favore degli aventi diritto, per i privati.
Art. 5
Termini
1.Le richieste di fondi per le necessita' connesse al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi debbono pervenire alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in tempo utile ed essere redatte sulla base dell'effettivo fabbisogno ed in relazione all'esatta posizione amministrativa di ciascun dipendente.
2.Le relative somministrazioni debbono essere disposte in tempo utile affinche' i pagamenti agli aventi diritto vengono effettuati nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.
3.Restano ferme le norme di cui alla legge 14 aprile 1977, n.112.
Nota all'art. 5: - La legge 14 aprile 1977, n. 112, concerne: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato".
Art. 6
Pagamenti
1.La questura provvede, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia,agli adempimenti necessari per la commutazione delle somme corrispondenti agli emolumenti di cui all'articolo 5 in assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli interessati, qualora questi ultimi non ne chiedano l'accreditamento sul proprio conto corrente bancario.
2.Provvede, altresi', alla distribuzione, in tempo utile, degli assegni agli uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, per i successivi adempimenti.
3.Per il personale amministrato dal reparto autonomo del Ministero dell'interno, gli adempimenti indicati nel comma 1 sono curati dal reparto medesimo.
Art. 7
Decentramento in materia di trattamento economico
1.Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, primo comma, lettere a), c), d) ed e), 3, 4 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e successive modificazioni, si applicano a tutto il personale della Polizia di Stato. Sono fatte salve le competenze amministrative e contabili degli uffici di cui al comma 2 dell'art. 2
2.Ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle indennita' una volta tanto di cui all'art 2, primo comma, lettera d), della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, e succes- sive modificazioni, nonche' di quelli previsti dal citato art. 2, comma 1, lettera e), al pagamento delle conseguenti spese provvede il Ministero dell'interno, mediante aperture di credito in favore dei prefetti, dei commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo degli articoli 1, 2-a)-c)-d)-e), 3, 4 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, concernente: "Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensini e dell'indennita' di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza": "Art. 1. - Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonche' l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo e' amministrato. I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione". "Art. 2. - E' devoluta alla competenza della prefettura l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza: a) collocamento in aspettativa per infermita' temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro trenta giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti commissioni mediche ospedaliere; b) (omissis); c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza; d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonche' delle indennita' una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio d cui alla lettera b) e di decesso; e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di Stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma". "Art. 3. - Per le province di Trento, Bolzano ed Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta". "Art. 4. - I provvedimenti emessi, nella rispettiva competenza, dai prefetti, dal commissario e vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e dal questore della Valle d'Aosta nelle materie indicate nell'art. 2, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e delle competenti delegazioni della Corte dei conti. In deroga all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, ed agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite alle ragionerie provinciali dello Stato le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti relativi a spese concernenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per stipendi, paghe, assegni e indennita' varie di carattere fisso. Le ragionerie predette, accertata la regolarita' degli atti, ne curano l'inoltro alle competenti delegazioni della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440". "Art. 6. - Agli adempimenti relativi all'attribuzione al personale del Corpo delle guardie della pubblica sicurezza della indennita' di buonuscita deve provvedersi d'ufficio indipendentemente dalla richiesta degli interessati. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta', la liquidazione dell'indennita' di buonuscita deve essere predisposta almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite predetto ed il relativo prospetto, corredato dei prescritti documenti, va subito inviato all'ENPAS che avra' cura di approntare il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la corresponsione dell'indennita' predetta immediatamente dopo la effettiva cessazione dal servizio, senza necessita' di alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'interno che avra' cura di segnalare tempestivamente l'eventuale esistenza di motivi ostativi. Negli altri casi, alla determinazione dell'indennita' di buonuscita ed all'invio all'ENPAS del relativo prospetto dovra' provvedersi immediatamente dopo la cessazione dal servizio ed il pagamento dell'indennita' predetta avverra' a prescindere dalla registrazione del provvedimento di licenziamento e da ogni altra formalita', sulla base di attestazione rilasciata dall'amministrazione relativa all'esistenza del diritto al trattamento di quiescenza ordinario di riposo o privilegiato. Eventuali modifiche di provvedimenti di licenziamento che comportassero variazioni all'importo della indennita' di buonuscita spettante saranno portate immediatamente a conoscenza dell'ENPAS ai fini del pagamento di supplementi sull'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante ritenute sul trattamento di quiescenza, di somme non dovute. Il presente articolo si applica anche al personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. Agli adempimenti previsti dai precedenti commi provvedono, rispettivamente, i Ministeri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia".
Art. 8
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.