DECRETO 24 settembre 1992, n. 427
Entrata in vigore del decreto: 20-11-1992
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991; e, in particolare, l'art. 19 che disciplina i criteri per applicazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 relativo all'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991 relativo ai contributi, canoni e tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazione (rete ISDN), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 relativo alle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico della rete telefonica pubblica commutata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Visto il decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali;
Considerata la necessita' di istituire in ambito nazionale delle aree nelle quali vengano, in via prioritaria, offerte prestazioni di rete necessarie all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni di tipo avanzato per far fronte a particolari concentrazioni di utenza in aree territorialmente limitate;
Considerata l'opportunita' con in tali aree venga estesa la tariffa per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico applicata ai collegamenti di un singolo utente;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la lettera GM/66939/4201DL/CR del 26 agosto 1992 con la quale e' stata data comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Definizione di area di telecomunicazioni avanzata
1.Si definisce area di telecomunicazioni avanzata, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico, una zona territorialmente limitata, destinata ad insediamenti a prevalente attivita' terziaria, nel cui ambito si prevede una particolare concentrazione di utenti che svolgano attivita' di servizi, di affari e professionali, caratterizzati da intensa richiesta di scambi di flussi informativi e di telecomunicazioni tale da giustificare investimenti per l'apprestamento di particolari infrastrutture di rete da parte del gestore della rete pubblica.
3.Chiunque, anche nell'ambito dell'area di telecomunicazioni avanzata, puo' offrire servizi applicativi e/o a valore aggiunto servendosi delle prestazioni di rete fornite in esclusiva dal gestore della rete pubblica.
4.Il gestore della rete pubblica assicura, all'occorrenza anche tramite strutture specializzate, l'interconnessione tra varie aree, ferma restando l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 6 esclusivamente agli utenti ubicati in ciascuna area.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 19 del D.P.R. 12 gennaio 1991, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali (pubblicato nel suppl. ord. n. 3 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991), limitatamente al comma 1, lettera g): "1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinate, in conformita' con le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni ed anche in relazione alle direttive della CEE, le tariffe delle seguenti prestazioni: a)-f) (omissis); g) la tariffa per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico, che sara' applicata in via sperimentale, compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza interessata a sviluppare volumi di traffico non inferiori a 20.000 scatti mensili per collegamento. La tariffa di cui alla presente lettera, finalizzata ad ottimizzare l'uso della rete telefonica pubblica commutata, nonche' ad incentivarne l'utilizzo, sara' articolata attraverso una diversa modulazione del canone di abbonamento con conseguente riduzione del valore ordinario dello scatto fino ad un massimo del 20%. Il decreto ministeriale previsto nella presente lettera, oltre a definire la durata della sperimentazione, potra' aggiornare la predetta soglia di 20.000 scatti mensili in funzione delle esigenze del pubblico servizio, della domanda dell'utenza e della tipologia degli impianti". - Il D.L. n. 278/1992 non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 9 luglio 1992). - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Ubicazione dell'area
1.Le aree di telecominicazioni avanzate, con le caratteristiche ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, possono riguardare solo territori, che la pianificazione urbanistica ha destinato ad insediamenti a prevalente attivita' terziaria ove si riscontrano intensi scambi di flussi informativi e di telecomunicazioni, da individuare anche a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' degli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990, recante l'ordinamento delle autonomie locali: "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1› marzo 1986, n. 64". - La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Si trascrive il testo del relativo art. 11: "Art. 11. - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princi'pi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
Art. 3
Caratteristiche dell'area
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 241/1990 ( per il titolo si veda in nota all'art. 2): "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".
Art. 4
Requisiti progettuali dell'area
Art. 5
Piano tecnico
1.Per la definizione di ciascuna area di telecomunicazioni avanzata, il gestore della rete pubblica di telecomunicazioni sottopone al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un apposito piano tecnico esecutivo, con previsioni triennali, che e' assoggettato, per l'approvazione, alla stessa procedura prevista per i piani tecnici compartimentali esecutivi.
Art. 6
T a r i f f e
Nell'area di telecomunicazioni avanzata i canoni mensili di abbonamenti previsti per i gruppi di collegamenti ad elevata intensita' di traffico si applicano anche ad una pluralita' di collegamenti intestati a utenti diversi purche' ubicati nell'area, esclusi in ogni caso gli utenti residenziali. 2. Per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico di cui al comma 1 il valore dello scatto e' quello fissato dal relativo decreto ministeriale.
Art. 7
Rapporto di utenza
1.La pluralita' dei collegamenti di cui all'art. 6 puo' essere ceduta, in caso di piu' utenti, con polizza di abbonamento plurima da sottoporre alla sottoscrizione contestuale degli utenti interessati ovvero alla sottoscrizione di un rappresentante degli stessi che sia in possesso di qualificazione tecnico-economica idonea allo scopo.
2.Al fine di soddisfare specifiche richieste di qualita' dei servizi di telecomunicazioni offerti nell'ambito dell'area, il gestore della rete pubblica puo' fornire assistenza tecnica personalizzata a condizioni da convenire con gli utenti interessati.
Art. 8
D u r a t a
1.Il presente regolamento e' sottoposto a revisione entro quattro anni.
Il Ministro: PAGANI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1992
Registro n. 33 Poste, foglio n. 95
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Normattiva
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