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LEGGE 19 ottobre 1992, n. 406

Current text a fecha 1992-10-19

Entrata in vigore della legge: 20/10/1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ______

AVVERTENZA: Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24.

Allegato

ALLEGATO All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1992, ed entro i limiti numerici dalla stessa stabiliti, che, entro il 31 dicembre 1992, possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e che presentino entro la medesima data la relativa domanda, e' concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal citato articolo 27, compresa quella di cui al comma 7 del medesimo articolo per le imprese che abbiano previsto l'utilizzazione del pensionamento anticipato in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991"; dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata delibera del CIPE 12 giugno 1992, nel caso in cui il numero di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, individuano le domande da inoltrare agli istituti previdenziali nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianita'; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 1-ter. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni"; dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. L'onere per il contributo dovuto agli istituti previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per l'intero ammontare al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio nel quale si considera sostenuto ovvero, in quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi".