DECRETO 22 ottobre 1992, n. 494

Type Decreto
Publication 1992-10-22
Ultimo aggiornamento 1992-12-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 25/12/1992

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei "Centri autorizzati di assistenza fiscale";

Visto il successivo comma 6 del citato art. 78, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il comma 7 dello stesso art. 78, il quale prevede che con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarita' che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 15 ottobre 1992;

E M A N A il seguente regolamento:

Capo I COSTITUZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1

Costituzione dei centri di assistenza

1.I centri di assistenza fiscale previsti dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono costituiti con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 78 della predetta legge n. 413 del 1991. I soggetti di cui alla lettera b) del citato comma 1 devono essere stati riconosciuti di rilevanza nazionale, in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attivita', con decreto del Ministro delle finanze, emanato a seguito di domanda, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2.I centri di assistenza possono essere costituiti solo secondo i tipi di societa' di capitali; il capitale minimo, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo, non puo' essere inferiore a 100 milioni di lire.

3.Lo statuto delle societa' di cui al comma 2 deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991, recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", come modificato dall'art. 10 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438: "Art. 78. - 1. Sono istituiti per l'esercizio delle attivita' di assistenza fiscale i 'Centri autorizzati di assistenza fiscale'. I centri possono essere costituiti da una ovvero da piu' associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi: a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attivita'. 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale. 3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei centri non puo' prevedere lo svolgimento di attivita' diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, as- sociate alle organizzazioni che hanno istituito il centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'art. 8, secondo comma, n. 2), lettera a), del medesimo decreto, o delle societa' di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attivita' professionale o l'attivita' di sindaco in societa' di capitali. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per cento del capitale proprio nonche' la devoluzione, in sede di scioglimento della societa', degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalita' della legge- quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedelta' e completezza dei dati forniti al centro. 4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarita' formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attivita' di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso e' garantito il libero esercizio dell'attivita' di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilita' per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' di cui al presente comma, nonche' di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalita' previste per i centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformita' di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti di imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. 5. Alla direzione dei centri e' preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attivita' professionale; il direttore appone il visto di conformita' di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente, se le irregolarita' emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 4 hanno apposto il visto di conformita', le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto. 6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e suc- cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei centri stessi, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attivita' concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso. 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarita' che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attivita' nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1992. A decorrere dal 1 gennaio 1993, le prestazioni corrispondenti a quelle dei centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 9. A decorrere dal 1 gennaio 1992 i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando ne ricorrano le condizioni, possono presentare il certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. 10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilita'. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta. 11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'art. 12 dello stesso testo unico. 12. Non possono in ogni caso avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali. 13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo: a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10; b) di controllarne la regolarita' formale; c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale; d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce; e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10. 13-bis . Il sostituto d'imposta puo' assolvere gli obblighi di cui al comma 13 mediante convenzione con un centro autorizzato di assistenza fiscale di cuio alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo; tale centro garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi delle facolta', alle medesime condizioni, di cui al presente articolo. 14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta e', rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti. 15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indi- cate nei commi 13 e 14 del presente articolo e adempiuti gli obblighi indicati nell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione prevista dall'art. 7 dello stesso decreto anche gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unita' debbono presentare la dichiarazione di cui al predetto art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10. 16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata a L. 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di L. 5.000 per ciascun lavoratore dipendente. 17. Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria emergano irregolarita' relative agli adempimenti previsti per il sostituto d'imposta dal comma 10 al comma 16 del presente articolo si applica la pena pecuniaria da una a due volte la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal comma 10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sara' previsto che le disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente articolo abbiano effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993. 19. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria e un esperto del sistema informativo dell'INPS per definire i tempi e le modalita' organizzative per dare attuazione per i dipendenti pubblici e pensionati alle disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente articolo. 20. Possono essere costituiti i centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o piu' sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire. 21. I centri possono svolgere per conto degli utenti le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517; all'elaborazione e all'invio all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici, formatiu sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'Amministrazione stessa, delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 22. Per l'attivita' di cui al comma 21 ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai centri di assistenza di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei sostituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio successivo. Il primo dei decreti verra' emanato entro il 31 dicembre 1993. 23. Per il caso in cui, in sede di controllo delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, emergano irregolarita' relative alle attivita' esercitate ai sensi del comma 21, il centro e l'utente sono responsabili in solido per il maggior tributo dovuto e le connesse sanzioni vengono irrogate nei confronti del centro. L'Amministrazione finanziaria e' tenuta ad escutere in via prioritaria il centro al quale compete il diritto di rivalsa sull'utente nei limiti della maggiore imposta richiesta. Si applicano le sanzioni di cui al comma 17. 24. Con riferimento a quanto previsto dal comma 20 al comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8. 25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblcia 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali. 26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. 28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente. 29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc- cessive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente. 31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri: a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento; b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; c) al fine di evitare ritardi nell'acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma; d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso. 32. I concessionari del servizio della riscossione debbono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi. 33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti: a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente; b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38- bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente; d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario. 34. La misura dei compensi per l'erogazione dei rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari. 36. Il comma 3- bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. 37. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede: a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Istituzione dei Centri di assitenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati: 1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni; 2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni; 3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni; 4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni; 5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni; c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dal presente articolo. 40. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Note alle premesse: - Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Art. 2

Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ed iscrizione all'albo

3.Il decreto di autorizzazione puo' stabilire i limiti territoriali nell'ambito dei quali il centro di assistenza svolge l'attivita'.

4.Nella istanza di cui al comma 1 sono indicati la denominazione o ragione sociale ed il numero di codice fiscale e di partita IVA del centro di assistenza nonche' i dati anagrafici del direttore tecnico responsabile e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

5.I centri di assistenza che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sono iscritti nell'"Albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese", istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

6.Eventuali variazioni dei dati di cui ai commi 1 e 4, nonche' la diminuzione del numero degli utenti al di sotto di trecento devono essere comunicate alla competente direzione centrale entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Entro trenta giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale devono essere inviati alla stessa direzione copia autentica del bilancio, unitamente alla certificazione di cui al comma 3, terzo periodo, dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' copia autentica delle delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto. Il direttore tecnico responsabile e' tenuto a comunicare, entro dieci giorni dalla delibera del consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, i provvedimenti di sospensione presi a suo carico successivamente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 2, lettera c).

8.Il trasferimento delle quote o delle azioni, nei limiti di cui al comma 6 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991, puo' essere disposto, ove una delle parti contraenti sia una organizzazione territoriale o di categoria aderente alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori autorizzate alla costituzione del Centro, solo ove sia stato richiesto il preventivo assenso della associazione nazionale delegante. Dell'assenso e del trasferimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'ufficio incaricato della tenuta dell'albo.

9.E' consentita la fusione solo tra societa' di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento e tra queste e le societa' aventi per oggetto l'elaborazione di dati contabili controllate dai soggetti indicati nel comma 1 dello stesso articolo. Ai soli fini dello svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, i soggetti che intendono effettuare la fusione devono ottenere il preventivo assenso alla stessa da parte della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. In caso di assenso, il centro di assistenza risultante dalla fusione deve, ai sensi del precedente comma 6, effettuare le comunicazioni ed inviare la documentazione necessaria all'aggiornamento dell'albo.

Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Capo II ATTIVITA' DEI CENTRI

Art. 3

Utenti dei centri di assistenza

Art. 4

Attivita' svolta per conto degli utenti

1.Nello svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale i centri di assistenza predispongono le dichiarazioni annuali dei redditi, ivi comprese le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni cui gli utenti sono obbligati in qualita' di sostituti d'imposta, quelle dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) e quelle dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' i relativi allegati e gli elenchi, prospetti e comunicazioni a cui sono obbligati gli utenti dei centri.

3.I centri di assistenza effettuano gli adempimenti fiscali strettamente strumentali allo svolgimento della loro attivita', ivi compresa l'effettuazione dei movimenti sul conto fiscale, previa idonea delega dell'utente.

4.La tenuta ed eventualmente la conservazione delle scritture contabili nonche' il controllo della regolarita' formale della documentazione contabile consegnata dagli utenti possono essere svolte solo se il centro di assistenza ha assunto verso l'utente l'impegno contrattuale di predisporre la dichiarazione e di apporre il visto di conformita'.

5.Il centro di assistenza deve indicare nelle dichiarazioni che ha predisposto se ha tenuto anche le scritture contabili.

6.Le scritture contabili e le dichiarazioni possono essere redatte ed elaborate anche dallo stesso contribuente o da impresa, prescelta dal centro di assistenza, avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili, a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' del centro di assistenza stesso, anche agli effetti del comma 7 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'affidamento ad impresa, da parte del centro di assistenza, della redazione e della elaborazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni deve essere espressamente accettato dall'utente nel contratto di cui all'art.

8.Particolari modalita' e criteri per l'esecuzione, da parte del centro di assistenza, dei controlli di cui al comma 7, possono essere stabiliti dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, sentiti l'Ordine dei dottori commercialisti, il collegio dei ragionieri e periti commerciali e, per quanto di competenza, l'Ordine dei consulenti del lavoro, nonche' le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.).

9.Indipendentemente dall'applicazione delle norme del codice civile relative alla risoluzione per inadempimento del contratto, il centro di assistenza rifiuta il visto di conformita' in caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali da parte dell'utente, contestate allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro otto giorni dalla rilevazione di ciascuna di esse.

Note all'art. 4: - L'art. 14 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' diposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) aggiunge, fra l'altro, un comma all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel quale e' previsto che le dichiarazioni dei redditi sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche possano essere integrate, con applicazione di soprattasse in misura ridotta, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati inviti e richieste da parte degli uffici delle imposte. - Si riporta il testo dell'art. 2219 del codice civile: "Art. 2219 (Tenuta della contabilita'). - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita' senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili". - Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Art. 5

Direttore tecnico responsabile

1.Alla direzione dei centri di assistenza e' preposto un direttore tecnico responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale appone il visto di conformita' di cui all'art. 4.

Nota all'art. 5: - Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Art. 6

Trasmissione delle dichiarazioni

1.I centri di assistenza inoltrano ai competenti uffici, in conformita' delle disposizioni vigenti, le dichiarazioni e i relativi allegati nonche' gli elenchi, prospetti e comunicazioni da essi predisposti. Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche contengono comunque sempre anche la busta nella quale e' inserita la scheda con cui i contribuenti operano la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.Le dichiarazioni e i documenti di cui al comma precedente sono trasmessi anche su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. I termini e le modalita' di trasmissione sono stabiliti con i decreti del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli.

Note all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 47 della legge n. 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e' il seguente: "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascuno anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica". - La legge n. 516/1988 reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno". - La legge n. 517/1988 reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le assemblee di Dio in Italia".

Art. 7

Contratto-tipo

2.Nel caso in cui il centro di assistenza intenda affidare, sotto la propria responsabilita', la redazione ed elaborazione della contabilita' e della dichiarazione ad un'impresa avente per oggetto l'elaborazione dei dati contabili, il contratto deve contenere l'individuazione dell'impresa e la relativa accettazione dell'utente.

Nota all'art. 7: - Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Capo III REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare

2.Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta le violazioni o le inosservanze ed assegna al legale rappresentante del centro di assistenza il termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni o memorie, il Ministro delle finanze, se non ritiene fondate le giustificazioni addotte, emana il decreto di revoca.

3.Nei casi di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta gli inadempimenti o le irregolarita' al legale rappresentante del centro di assistenza e fissa un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale gli adempimenti omessi devono essere effettuati e le irregolarita' rimosse. Qualora il centro di assistenza non provveda entro il termine assegnato, il Ministro delle finanze emana il decreto di revoca.

4.Se le violazioni o le inosservanze di cui al comma 2 del presente articolo presentano aspetti di particolare gravita', nelle more del procedimento di cui allo stesso comma, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre immediatamente, sentito il legale rappresentante del centro di assistenza, la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza.

5.Nei decreti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo il Ministro delle finanze stabilisce le modalita' e le garanzie per assicurare, nei confronti degli utenti dei centri di assistenza, il regolare svolgimento dell'attivita' relativa al periodo d'imposta in corso.

6.Se il numero degli utenti del centro di assistenza risulta inferiore a trecento, il Dipartimento delle entrate assegna allo stesso il termine massimo di un anno decorrente dalla data in cui tale circostanza si e' verificata, decorso inutilmente il quale, il Ministro delle finanze provvede alla revoca dell'autorizzazione mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), come modificato dall'art. 6 della legge n. 413/1991, e' il seguente: "Art. 11. - 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attivita'. 2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume d'affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonche' ad enti e istituti, ivi comprese societa' specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 e' richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata. 5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione. 5-bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovra' individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticita' sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attivita' di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili".

Capo IV ATTIVITA' DEI PROFESSIONISTI

Art. 9

Disciplina dell'attivita' di assistenza svolta dai professionisti

1.Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti possono svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente art. 3, su richiesta degli stessi ed alle medesime condizioni dei centri di assistenza, le attivita' di cui all'art. 4.

2.La stessa attivita' puo' essere svolta dai consulenti del lavoro per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro sostituti d'imposta.

4.I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono inviare alla direzione centrale competente, entro trenta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, le informazioni di cui al comma 7 dell'art. 2.

5.Eventuali variazioni dei dati di cui al comma 3 devono essere comunicate alla competente direzione centrale entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Il professionista deve comunicare altresi' alla stessa direzione centrale, entro dieci giorni dalla delibera dell'ordine professionale di appartenenza, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione presi a suo carico successivamente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, lettera c).

6.In caso di constatata inosservanza delle disposizioni dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e di quelle del presente regolamento nonche' in caso di gravi e ripetute violazioni commesse nell'esercizio delle attivita' esercitate dal professionista di cui all'art. 4 e di provvedimenti di sospensione comminati dall'Ordine, l'Amministrazione finanziaria assegna un termine non superiore a novanta giorni per rimuovere le irregolarita', decorso inutilmente il quale, il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara, ai soli fini del controllo e della applicazione delle sanzioni, la non rilevanza dei visti di conformita' apposti dal professionista successivamente alla pubblicazione del decreto.

7.Si applicano le disposizioni dell'art. 4, esclusi i commi 4, 8 e 9.

Nota all'art. 9: - Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Capo V POTERI DI VIGILANZA E GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 10

Poteri di vigilanza

1.L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di disporre ispezioni, con le modalita' e le condizioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei centri di assistenza e le imprese di cui al comma 6 dell'art. 4 per controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nel comma 1 dell'art. 8. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un processo verbale sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione, dal rappresentante legale del centro di assistenza e dal direttore tecnico, ciascuno dei quali puo' farvi inserire le proprie osservazioni. Ha altresi' facolta' di richiedere agli ordini professionali la comunicazione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione presi a carico dei direttori tecnici appartenenti agli ordini stessi.

2.Qualora emergano elementi che giustificano l'assunzione di provvedimenti disciplinari, copia del processo verbale e' inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico.

Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dall'art. 6 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, e dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' il seguente: "Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurre o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'acesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

Art. 11

Garanzie assicurative

1.I centri di assistenza ed i professionisti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilita' civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate agli utenti che hanno diritto di rivalsa nei loro riguardi, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per gli errori formali ad essi stessi imputabili.

2.Gli istituti e le imprese di assicurazione presso i quali i centri di assistenza e i professionisti hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma precedente devono portare a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative.

Nota all'art. 11: - Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12

Disposizioni transitorie

1.Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai centri di assistenza autorizzati entro il 31 dicembre 1992, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui al comma 1 dell'art. 1 o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che siano stati eseguiti, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni, i controlli di cui all'art. 4, comma 7.

Art. 13

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1992

Registro n. 71 Finanze, foglio n. 114

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