LEGGE 30 ottobre 1992, n. 422

Type Legge
Publication 1992-10-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 15/11/1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 26.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 SETTEMBRE 1992, N. 369. All'articolo 1: al comma 1, le parole: "opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalita'" sono sostituite dalle seguenti: "opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonche' di opere volte ad assicurare la migliore funzionalita'". All'articolo 2: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalita' di cui all'articolo 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalita' e i risultati dell'attivita' di gestione in riferimento alle medesime finalita'. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarita' del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione. 1-ter. L'utilizzazione, per finalita' di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1995". All'articolo 3: al comma 1, le parole: "presso le sezioni degli" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli"; la parola: "destinate" e' sostituita dalla seguente: "destinati"; e le parole da: "un'indennita' speciale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "un'indennita' speciale pari a quella di ordine pubblico fuori sede. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147".

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