DECRETO 4 agosto 1992, n. 425

Type Decreto
Publication 1992-08-04
Ultimo aggiornamento 1992-11-04
State In force
Source Normattiva
articles 11
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 19-11-1992

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 125;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, con il quale e' stato da ultimo disciplinato il sistema dei controlli sugli atti deliberativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata l'opportunita' di riordinare e snellire ulteriormente la procedura relativa al controllo degli atti deliberativi adottati dalle giunte camerali e di stabilire i termini per la conclusione dei relativi procedimenti;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992, n. 475;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1992;

A D O T T A il seguente regolamento:

Capo I CAMERE DI COMMERCIO

Art. 1

Modalita' di controllo delle deliberazioni camerali

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il R.D. n. 2011/1934 approva il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa. - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Note alle premesse: Gli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R.D. n. 2011/1934, sono cosi' formulati: "Art. 60. - Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformita' delle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. Per speciali ed eccezionali circostanze, potra' farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle L. 20.000. Potra' parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle L. 10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni (ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.), potra' prescindersi anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione. Art. 61. - Sono soggetti all'approvazione del Ministro per le corporazioni (ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.) il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e la partecipazione ad essi. L'acquisto di immobili deve essere autorizzato con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037. Sono soggette altresi' ad approvazione del Ministero delle corporazioni tutte le deliberazioni che determinino impegni o oneri o variazioni nel patrimonio del consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, per titolo e per l'entita', da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero. Il Ministro per le corporazioni puo' disporre, con suo decreto, che determinate deliberazioni, specificate per titolo e per l'entita' dell'impegno o dell'onere o della variazione patrimoniale che determinano, s'intendano approvate se entro un dato termine dall'arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero non intervenga un provvedimento motivato di sospensione; e, per le deliberazioni di minore importanza, puo' anche disporre che non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente. Anche per queste ultime deliberazioni resta pero' fermo il disposto dell'art. 62. Delle spese fatte dai consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono". - La legge n. 125/1968 contiene norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura. - La legge n. 241/1990 reca disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Goveno. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per gli articoli 60 e 61 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Criteri relativi all'applicazione dell'approvazione per decorrenza termini

1.Le deliberazioni di giunta da inviare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalita' disciplinate dall'art. 3, diventano esecutive ove nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Direzione generale competente, risultante dal relativo avviso, il Ministero non abbia espresso il proprio motivato diniego anche con telegramma, telex o telefax a firma del direttore generale.

2.I provvedimenti di diniego di cui al comma 1 adottati dal direttore generale debbono essere tempestivamente trasmessi al Ministro ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3.I predetti termini possono essere interrotti per una sola volta qualora, prima della scadenza, il Ministero abbia inviato atti interlocutori anche via telefax. In tal caso le deliberazioni diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla data di arrivo alla Direzione generale competente degli elementi istruttori richiesti, il Ministero non abbia espresso il proprio diniego secondo le modalita' previste al comma 1. Qualora la camera di commercio non invii quanto richiesto entro trenta giorni dalla ricezione di detti atti interlocutori, la deliberazione e' assoggettata al regime di approvazione esplicita.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 3, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) e' il seguente: "I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto ministeriale, sono comunicati al Ministro con le modalita' nello stesso decreto stabilite. Il Ministro ha facolta' di procedere, d'ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimita' e alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresi', salve le disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

Art. 3

Modalita' per l'utilizzo del telefax

3.La eventuale elaborazione, trasmissione o riproduzione di atti amministrativi, dati, documenti e informazioni tra le camere di commercio ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito dell'attivita' di controllo di cui agli articoli 60 e 61 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, mediante sistemi informatici deve avvenire secondo le modalita' di uso previste dall'art. 6-quaterdella legge 15 marzo 1991, n. 80.

Note all'art. 3: - Per gli articoli 60 e 61 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934, si veda nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 6-quater del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), aggiunto dalla legge di conversione n. 80/1991: "Art. 6-quater (Modalita' d'uso dei sistemi informatici). - 1. L'immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonche' l'emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione e della trasmissione. Ove per la validita' sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento e' valido fino a querela di falso".

Art. 4

Deliberazioni non soggette ad approvazione ministeriale

1.Le deliberazioni aventi per oggetto materie non esplicitamente richiamate nel presente decreto non sono soggette all'approvazione ministeriale e non debbono essere inviate al Ministero stesso se non per esplicita e motivata previsione della giunta camerale. In tal caso le deliberazioni debbono ritenersi assoggettate all'approvazioneesplicita.

2.Le deliberazioni non soggette ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutive; esse non debbono essere inviate all'organo vigilante, salvo quanto previsto all'art. 5, tranne i casi di espressa richiesta da parte di quest'ultimo in relazione ai propri compiti istituzionali.

Art. 5

Modalita' di esecuzione del controllo successivo

1.Ove in sede di controllo successivo l'organo vigilante abbia rilevato l'illegittimita' di atti non soggetti al controllo preventivo ministeriale, la camera di commercio, entro sessanta giorni dalle relative osservazioni dovra' inviare alla competente Direzione generale le eventuali controdeduzioni e dovra', comunque, adeguarsi alle definitive determinazioni ministeriali entro novanta giorni dalla loro ricezione, trascorsi inutilmente i quali il Ministro, ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, potra' disporre il compimento degli atti necessari anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Nota all'art. 5: - Si trascrive il comma 1 dell'art. 63 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R.D. n. 2011/1934: "Qualora gli organi del consiglio, o delle aziende, gestioni o servizi speciali eventualmente costituiti, omettano di fare cio' a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalita' essenziali dell'ente, il Ministro per le corporazioni (ora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.) puo' ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati".

Art. 6

Deliberazioni soggette ad approvazione esplicita

1.Sono soggette ad approvazione esplicita, prevista dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le deliberazioni di giunta riguardanti le seguenti materie: 1) costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali; 2) regolamenti; 3) bilanci di previsione e relative variazioni; 4) conti consuntivi; 5) stipulazione di mutui; 6) assunzione di impegni poliennali ad esclusione di quelli connessi ai contratti di locazione, ai contratti relativi a forniture o servizi a prezzi amministrati o sorvegliati e a quelli comportanti un onere annuale inferiore ai 25 milioni; 7) partecipazione in societa' di capitale e adesione ad enti, consorzi o associazioni anche non riconosciute e successive modificazioni.

2.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento amministrativo deve concludersi, salvo atti interruttivi, di cui al successivo comma 3, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto; tale termine e' fissato in centottanta giorni per i conti consuntivi, mentre e' ridotto a trenta giorni per gli aumenti di capitale qualora le camere di commercio richiedano motivata procedura d'urgenza.

3.Il termine si intende sospeso per il periodo intercorrente tra la richiesta di elementi istruttori e la ricezione degli stessi da parte del Ministero. Le camere di commercio sono tenute a trasmettere gli elementi istruttori entro novanta giorni dalla richiesta.

Note all'art. 6: - Per le norme riguardanti l'approvazione esplicita prevista dal testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934, si veda nelle note alle premesse l'art. 61 di detto testo unico. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (per l'argomento si veda in nota al titolo) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".

Art. 7

Deliberazioni soggette ad approvazione per decorrenza dei termini

Art. 8

Deliberazioni non soggette al approvazione ministeriale

1.Non sono soggette ad approvazione le deliberazioni di giunta attuative di programmi di spese dettagliatamente previsti nel bilancio preventivo e gia' approvati in uno con il documento finanziario.

Capo II ORGANISMI ASSOCIATIVI E AZIENDALI SPECIALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 9

Approvazione degli atti degli organismi associativi e delle aziende speciali delle camere di commercio

Per i procedimenti relativi agli atti assoggettati all'approvazione ministeriale dagli statuti degli organismi e aziende di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 10

Automazione dell'archivio del servizio centrale delle camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1.A seguito dell'automazione dell'archivio del servizio centrale delle camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del suo inserimento nella rete informatica delle camere di commercio e' facolta' di ciascuna camera, interrogare, limitatamente alla posizione degli atti e documenti che la riguardano, l'archivio stesso.

2.A partire dalla data di avvio delle procedure di cui al comma 1, all'atto della protocollazione delle delibere e degli atti soggetti alle disposizioni del presente decreto di competenza della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali saranno forniti, a cura di detta direzione generale, alle camere di commercio interessate i dati relativi alla protocollazione stessa, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.Tale procedura sostituisce l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno di cui all'art. 2.

Nota all'art. 10: - Si trascrive l'art. 5, comma 3, della legge n. 241/1990 (per l'argomento si veda in nota al titolo): "3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse".

Art. 11

1.Resta ferma la disciplina vigente in materia di controllo sulle deliberazioni di giunta e di giunta in veste di consiglio di amministrazione attuative dei contratti collettivi di lavoro e, comunque, riguardanti il personale.

2.Sono abrogate le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente regolamento.

Il Ministro: GUARINO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1992

Registro n. 14 Industria, foglio n. 209

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)