DECRETO 15 luglio 1992, n. 430

Type Decreto
Publication 1992-07-15
Ultimo aggiornamento 1992-11-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25-11-1992

Art. 1

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, e, in particolare l'art. 23, ultimo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono adottate norme regolamentari per stabilire la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la precedente tariffa per le prestazioni professionali della consulenza del lavoro, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 marzo 1981; Viste le deliberazioni del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in data 16 maggio 1991, n. 23, e 10 giugno 1992, n. 77, concernenti la nuova tariffa professionale della categoria; Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale, con nota 29 maggio 1991, n. 25860, ha espresso parere favorevole sullo schema di tariffa proposto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi che in data 5 luglio 1991 ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza dell'11 maggio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento: Sono approvate le deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che stabiliscono la nuova tariffa professionale, allegata al presente decreto.

Il Ministro: MARTELLI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992

Registro n. 64 Giustizia, foglio n. 309

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 12/1979 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) prevede che la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime sia stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, previo parere dei consigli provinciali. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il ventesimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

Allegato-art. 1

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO R O M A Delibera n. 77 del 10 giugno 1992: "Tariffa professionale" Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1981 del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1981; Viste le delibere consiliari n. 108 del 24 giugno 1988 e n. 111 del 20 ottobre 1988; Visti i pareri forniti dai consigli provinciali ai sensi dell'art. 14, lettera d), della legge n. 12/1979; Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero di grazia e giustizia e in particolare le lettere n. 1118 del 26 marzo 1991 del Consiglio nazionale e la n. 7/68.6/2142 della Direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia; Vista la lettera n. 7/68.6/4424 del 2 giugno 1992 del Ministero di grazia e giustizia con allegata la lettera di osservazioni del Consiglio di Stato; Considerata la necessita', ormai improcrastinabile, di aggiornare la tariffa professionale in considerazione del fatto che la stessa risale a undici anni or sono; Considerata la opportunita' di recepire nella loro interezza tali osservazioni; A voti unanimi, espressi nei modi di legge, Delibera per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale: - di recepire tutte le osservazioni mosse dal Consiglio di Stato e di inserirle nel testo dei rispettivi articoli che compongono la tariffa professionale; - di dare atto che, parimenti a voti unanimi, sono approvati, previa lettura, i singoli articoli; - di dare atto che parimenti a voti unanimi e' approvato nella sua globalita' il testo della tariffa professionale che risulta composto da numero ventisette articoli, cosi' come trascritti in chiusura della presente delibera; - di dare atto infine che, parimenti a voti unanimi, considerata l'urgenza, e' stata approvata la immediata esecutivita'. SPETTANZE PER LE PRESTAZIONI DOVUTE AI CONSULENTI DEL LAVORO Art. 1. Oggetto e carattere delle spettanze 1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese spettanti ai soggetti abilitati dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per le prestazioni rese nel territorio nazionale e, in quanto compatibili, per quelle rese nell'ambito dei Paesi della Comunita' europea e di tutti quei Paesi che, in regime di reciprocita' instaurano rapporti con la C.E.E.

Allegato-art. 2

Art. 2. Classificazione dei compensi 1. I compensi per le prestazioni oggetto della presente tariffa si distinguono in onorari, indennita' e spese. 2. Gli onorari, di cui alle singole voci della presente tariffa, sono fissi, variabili, a percentuale o commisurati al tempo.

Allegato-art. 3

Art. 3. Criteri generali di applicazione 1. La tariffa indica la misura minima e massima degli onorari variabili e si applica con riguardo al valore, alla complessita', all'urgenza nonche' al luogo ed al tempo delle prestazioni. Quando la tariffa indica un'unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento del 70 per cento. 2. Gli onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad ora o frazione di ora, per tutto il tempo impiegato nell'interesse del cliente.

Allegato-art. 4

Art. 4. Aumenti e riduzioni 1. Gli onorari e le indennita' per prestazioni di eccezionale importanza, complessita', difficolta' ed urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati col cliente in forma scritta.

Allegato-art. 5

Art. 5. Obbligatorieta' della tariffa 1. Le misure minime delle tabelle del presente regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti di cui all'art. 1 della citata [legge n. 12/1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979;12), compresi quelli che rendono servizi ai sensi del comma ultimo del medesimo art. 1.

Allegato-art. 6

Art. 6. Applicabilita' della tariffa 1. La presente tariffa si applica anche per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali e alla liquidazione coatta amministrativa.

Allegato-art. 7

Art. 7. Valore delle prestazioni - Applicazione analogica 1. Il valore della prestazione e' commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non e' determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione dalla presente tariffa. Se la prestazione non e' espressamente prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo caso, vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potra' essere determinato con criteri e misure di equita', su conforme parere del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio.

Allegato-art. 8

Art. 8. Prestazioni professionali parziali 1. Sono dovuti per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e non portati a compimento per qualunque causa o quelli iniziati da altri professionisti, oltre alle spese e indennita', gli onorari corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.

Allegato-art. 9

Art. 9. Pluralita' di professionisti 1. Quando un incarico e' affidato ad un collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza. 2. Se il collegio e' composto esclusivamente da consulenti del lavoro, l'onorario complessivo e' costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennita' a ciascuno spettanti. 3. L'onorario cosi' determinato e' ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.

Allegato-art. 10

Art. 10. Concorso del cliente 1. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il consulente del lavoro incaricato di assisterlo e di consigliarlo avra' diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennita', a non meno della meta' degli onorari relativi alle prestazioni svolte. 2. Ove il cliente provveda direttamente alla elaborazione dei dati e li sottoponga alla revisione e controllo del consulente del lavoro, questi avra' diritto a non meno del 50 per cento degli onorari previsti.

Allegato-art. 11

Art. 11. Pluralita' di clienti 1. I compensi sono ridotti in misura dal 20 per cento al 40 per cento nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a piu' clienti che abbiano congiuntamente conferito il relativo incarico.

Allegato-art. 12

Art. 12. Anticipi ed acconti 1. Il consulente del lavoro ha diritto di chiedere anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennita' e sugli onorari, con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente del lavoro ha facolta' di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta al cliente mediante lettera raccomandata da inviare non prima di quindici giorni dalla richiesta.

Allegato-art. 13

Art. 13. Collaboratori del consulente del lavoro 1. Quando il consulente del lavoro, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e responsabilita', di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'[art. 2232 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2232), le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.

Allegato-art. 14

Art. 14. Cumulabilita' 1. Le spese, le indennita' e gli onorari previsti dalla presente tariffa sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito dalla stessa, e sempre che non si determini duplicazione di compensi.

Allegato-art. 15

Art. 15. Specifiche 1. Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed indennita' per se' e per gli altri collaboratori, sostituti od ausiliari. 2. Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle tabelle del presente regolamento. Esso puo' richiedere agli interessati, per giustificati motivi da indicare in modo espresso, copia delle specifiche.

Allegato-art. 16

Art. 16. Termine di pagamento delle parcelle 1. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruita', in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria, cosi' come fissato dalla [legge 11 agosto 1973, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533).

Allegato-art. 17

Art. 17. Regime di abbonamento 1. Il consulente del lavoro puo' assumere in regime di abbonamento annuale gli adempimenti connessi all'incarico professionale. 2. L'eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per un altro anno. 3. In caso di anticipato scioglimento del contratto, al consulente del lavoro spetta un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale, fatto salvo il caso di cessazione di attivita' aziendale.

Allegato-art. 18

Art. 18. Norma transitoria 1. I compensi per le prestazioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente tariffa e portate a compimento entro sei mesi sono regolati dalla tariffa di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 marzo 1981.

Allegato-art. 19

Art. 19. S p e s e 1. E' dovuto al consulente del lavoro il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e risultanti, in quanto possibile, da apposita documentazione. Sono in particolare riconosciute le seguenti spese: a) di scrittura a mano ed a macchina: 1) per ogni facciata dell'originale . . . . . . . lire 1.000 2) per ogni facciata di ciascuna copia e/o fotocopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 350 b) di viaggio: per trasferimenti fuori della sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI, con la maggiorazione, in tutti e due i casi, del 30 per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie; c) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) e' dovuto in base alla tariffa dell'albergo di prima categoria, con l'aumento del 15 per cento per spese accessorie. E' altresi' dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti ed ausiliari del consulente del lavoro; d) generali di studio: le spese generali di studio e le spese comunque non esattamente quantificabili sono rimborsate nella misura del 15 per cento degli onorari e delle indennita' dovute.

Allegato-art. 20

Art. 20. I n d e n n i t a' 1. Al consulente del lavoro, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennita': a) di trasferta e di assistenza dallo studio: 1) nel luogo ove ha sede lo studio: per brevi accessi da lire 4.500 a lire 9.500 per mezza giornata da lire 18.500 a lire 35.000 per una giornata da lire 35.000 a lire 69.000 2) fuori dal luogo ove ha sede lo studio: per brevi accessi da lire 18.500 a lire 35.000 per mezza giornata da lire 28.000 a lire 53.000 per una giornata da lire 46.000 a lire 88.000 I tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale; b) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno da lire 2.000 a lire 4.500 c) di scritturazione: per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi: 1) a tipo descrittivo: (relazionale) da lire 1.000 a lire 2.000 2) a tipo prospetto: numerico da lire 1.000 a lire 4.500 3) per ogni facciata di copia successiva lire 700 d) di protocollo e formazione di fascicoli: 1) per pratiche fuori abbonamento lire 14.000 2) per pratiche in abbonamento da lire 4.500 a lire 23.000 e) di archivio e custodia atti, documenti, ecc. (l'indennita' si intende imputabile per ogni anno o frazione di anno): 1) per pratiche fuori abbonamento lire 9.500 2) per pratiche in abbonamento da lire 9.500 a lire 35.000 f) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio: 1) per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione) da lire 7.000 a lire 16.000 2) successivamente ai primi tre anni, aumento del 20 per cento per ciascun anno o frazione di anno; g) di copie ed estratti: per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennita' di scritturazione) da lire 4.500 a lire 18.500 h) di visura: per ispezioni di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti o simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto al punto a) del presente articolo e nel successivo art. 21) da lire 4.500 a lire 9.500 i) di richiesta: di documenti o certificati presso uffici o privati (oltre a quanto previsto al punto a) del presente articolo e nel successivo art. 21) da lire 4.500 a lire 9.500 l) di deposito e ritiro atti, vidimazione, ecc.: per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati, copie di atti, vidimazione registri o documenti, legalizzazione ed altro (oltre a quanto previsto al punto a) e nel successivo art. 21) da lire 4.500 a lire 9.500 m) di compilazione moduli, denunce e documenti: per pratiche di previdenza sociale, di malattia e maternita', infortunio sul lavoro e malattie professionali (compreso gli estratti per rendite) da lire 3.000 a lire 15.000 per altre pratiche ed adempimenti da lire 3.000 a lire 15.000 n) di compilazione: moduli di rilevazione statistica da lire 7.000 a lire 35.000 per ciascun dipendente: minimo lire 3.000 massimo lire 8.000 o) di determinazione di spettanze particolari al personale dipendente e per ciascun dipendente: minimo lire 5.000 massimo lire 20.000 p) di predisposizione conteggi inerenti il trattamento retributivo di fine rapporto di lavoro, accantonamenti o anticipazioni sullo stesso e per ciascun dipendente: minimo lire 15.000 massimo lire 60.000 q) di rilevamento e predisposizione dati connessi ad obblighi contabili ed extracontabili: minimo lire 20.000 massimo lire 80.000 r) di disamina: 1) di corrispondenza, memorie e documenti del cliente e della controparte (oltre agli onorari di competenza): da lire 3.500 a lire 7.000 2) delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari di competenza): da lire 3.500 a lire 7.000 s) di mandato: per il mandato di rappresentanza del cliente dinanzi ad uffici e commissioni diritto fisso lire 4.500 t) di revisione parcelle: per richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio provinciale, oltre alle sole spese: da lire 20.000 a lire 60.000 u) di pagamenti: per pagamenti di somme per conto del cliente: l'1,00 per cento degli importi pagati con un minimo di lire 2.000 v) di intervento: per intervento alle udienze quale consulente tecnico, oltre alle indennita' di cui al punto a): da lire 10.000 a lire 35.000.

Allegato-art. 21

Art. 21. Onorari a tempo 1. Gli onorari a tempo sono commisurati al tempo impiegato per la relativa prestazione e sono computati e dovuti, in base alle ore e frazioni di ore, per tutto il tempo speso nell'interesse del cliente. 2. Gli onorari a tempo pieno, quando non costituiscono di per se' l'onorario principale, sono cumulabili con questo. 3. L'onorario per ogni ora di prestazione e' di lire 18.000. Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata. Per le prestazioni compiute in condizione di particolare disagio e di urgenza detti onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Allegato-art. 22

Art. 22. Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione 1. Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari, riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggior durata gli onorari sono maggiorati a discrezione. a) Inteventi personali: 1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito: minimo lire 25.000 massimo lire 135.000 2) sessione informativa con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora: minimo lire 20.000 massimo lire 45.000 3) sessione informativa con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora: minimo lire 18.000 massimo lire 33.000 4) congressi e conferenze (riunioni con piu' parti aventi interessi in comune): minimo lire 25.000 massimo lire 90.000 5) congressi e conferenze (riunioni con piu' parti aventi interessi in contrasto): minimo lire 65.000 massimo lire 130.000 6) interventi per assistenza e discussioni avanti autorita' e commissioni amministrative e del lavoro: minimo lire 65.000 massimo lire 230.000 7) interventi, assistenza e discussioni presso istituti previdenziali ed assistenziali, enti e uffici pubblici e privati: minimo lire 45.000 massimo lire 230.000 2. Per interventi a mezzo telefono, gli onorari di cui ai punti 1), 2), 3) possono ridursi fino al 75 per cento in relazione a contenuto e durata della comunicazione. 3. Per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7) e' escluso il lavoro preparatorio e si terra' conto della durata dei medesimi e delle difficolta' che la prestazione richiede. a) Prestazioni tecniche varie: 1) esame e studio della pratica e di documenti: minimo lire 20.000 massimo lire 160.000 2) ricerche in archivi pubblici e privati e ispezioni di luoghi: minimo lire 20.000 massimo lire 110.000 3) pareri scritti, preparazione di atti, esposti, ricorsi e memorie che non importino particolare studio: minimo lire 30.000 massimo lire 65.000 che importino particolare studio: minimo lire 65.000 massimo lire 130.000 4) compilazione di moduli informativi o statistici di rilevamento semplice: minimo lire 10.000 massimo lire 45.000 di rilevamento complesso: minimo lire 45.000 massimo lire 150.000 5) redazione di moduli e dichiarazioni conseguenti agli obblighi del datore di lavoro come sostituto di imposta: per moduli individuali: minimo lire 7.000 massimo lire 25.000 per moduli cumulativi, diritto fisso: minimo lire 20.000 massimo lire 45.000 per ciascun dipendente oltre il primo e fino a 10: minimo lire 4.500 massimo lire 9.500 per ciascun dipendente da 11: minimo lire 3.500 massimo lire 7.000 6) determinazione di spettanze particolari al personale dipendente e predisposizione di dati contabili ed extracontabili per ciascun dipendente: minimo lire 10.000 massimo lire 35.000 7) quantificazione di spettanze relative al trattamento di fine rapporto, accantonamenti o anticipazioni sullo stesso, per ciascun dipendente: minimo lire 35.000 massimo lire 160.000

Allegato-art. 23

Art. 23. Inquadramenti ed iscrizioni 1. Per l'inquadramento e l'iscrizione dei soggetti obbligati presso istituti ed enti vari, spettanto al consulente del lavoro i seguenti onorari: a) aziende industriali, del credito, delle assicurazioni e similari; studi professionali, servizi, aziende commerciali, pubblici esercizi e similari; aziende artigiane ed altre piccole aziende; aziende agricole e similari; proprietari di fabbricati, enti pubblici e soggetti non compresi nelle precedenti voci; per ogni ente, sede o dipendenza cui e' richiesta la procedura: minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 70.000 massimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 140.000 b) servizi domestici e similari: minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 20.000 massimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 45.000

Allegato-art. 24

Art. 24. Amministrazione del personale 1. Al consulente del lavoro spettano i seguenti onorari per gli adempimenti relativi alla amministrazione del personale, da calcolare in rapporto al numero dei dipendenti (tabella A) o sull'importo globale lordo delle retribuzioni virtuali di computo per il T.F.R. (tabella B) e per ciascun dipendente. TABELLA A Minimo Massimo - - per numero 1 dipendente lire 35.000 lire 60.000 da numero 2 a 5 dipendenti lire 22.000 lire 46.000 da numero 6 a 10 dipendenti lire 17.000 lire 38.000 da numero 11 a 50 dipendenti lire 13.000 lire 30.000 oltre 50 dipendenti lire 9.500 lire 23.000 TABELLA B Minimo Massimo - - per numero 1 dipendente 3,50 7,00 per cento da numero 2 a 5 dipendenti 2,20 6,50 per cento da numero 6 a 10 dipendenti 1,70 5,00 per cento oltre 11 dipendenti 1,50 4,00 per cento 2. Gli onorari di cui sopra si intendono riferiti a periodi retributivi mensili ed in abbonamento annuale.

Allegato-art. 25

Art. 25. Onorari per funzioni particolari 1. Per lo svolgimento delle funzioni qui di seguito descritte spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari: a) assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti: interventi fino a n. 10 dipendenti: minimo lire 45.000 massimo lire 170.000 interventi da n. 11 fino a n. 25 dipendenti: minimo lire 70.000 massimo lire 230.000 interventi da n. 26 fino a n. 50 dipendenti: minimo lire 90.000 massimo lire 300.000 interventi oltre n. 50 dipendenti: minimo lire 150.000 massimo lire 450.000 In caso di ispezione in forma congiunta, intendendosi per tali quelle eseguite da ispettori di piu' organismi preposti, il consulente del lavoro ha diritto ad un aumento fino al 30 per cento sull'onorario sopra previsto. b) Consulenza ed assistenza per la rateizzazione di contributi: gli onorari si calcolano in ragione dell'1,50 per cento sulla somma rateizzata, con un minimo di lire 60.000. c) Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalita' e similari: gli onorari si calcolano in ragione del 2 per cento sulla riduzione ottenuta, con un minimo di lire 60.000. d) Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali, gli onorari si calcolano in ragione di un minimo del 2 per cento e di un massimo del 7 per cento sulle somme liquidate, con un minimo di lire 100.000.

Allegato-art. 26

Art. 26. Adempimenti e funzioni rientranti nella competenza del consulente del lavoro non contemplati negli articoli precedenti 1. Per la consulenza ed assistenza fornita per: a) selezione e ricerca di personale: minimo lire 300.000 massimo lire 2.000.000 nonche' per ogni persona selezionata minimo lire 20.000 massimo lire 60.000 b) analisi dei costi in materia di lavoro per unita' lavorativa: minimo lire 30.000 massimo lire 60.000 c) partecipazione alla predisposizione e stesura di contratti di lavoro: minimo lire 150.000 massimo lire 400.000 d) interventi in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente: minimo lire 100.000 massimo lire 300.000 e) formulazione di contratti, atti di denuncia e similari: con carattere di semplice rilevamento: minimo lire 45.000 massimo lire 200.000 con carattere di concetto e interpretazione di leggi e disposizioni: minimo lire 100.000 massimo lire 400.000 f) certificazioni e analisi di voci relative al costo del lavoro ed ogni altra certificazione attribuita dalle norme alla specifica competenza professionale: minimo lire 100.000 massimo lire 300.000

Allegato-art. 27

Art. 27. Prestazioni amministrative, contabili e tributarie 1. Per le prestazioni di rappresentanza e patrocinio in materia tributaria, cosi' come per quelle di consulenza ed assistenza non riservate per legge, si applicano le corrispondenti voci della tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali. Roma, 10 giugno 1992 Il presidente: LOMONACO Il segretario: CAROTTI

Allegato-art. 28

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO R O M A Delibera n. 23 del 16 maggio 1991 Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12; Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1981 del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1981; Viste le delibere consiliari n. 108 del 24 giugno 1988 e n. 111 del 20 ottobre 1988; Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero di grazia e giustizia e in particolare le lettere n. 1118 del 26 marzo 1991 del Consiglio nazionale e la n. 7/68.6/2142 della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia; Considerata la necessita', ormai improcrastinabile, di aggiornare la tariffa professionale in considerazione del fatto che la stessa risale a dieci anni or sono; A voti unanimi espressi nei modi di legge; Delibera per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale, - di approvare l'aggiornamento della tariffa professionale nel testo composto da ventisei articoli, predisposto dal Centro studi ed esaminato dalla apposita commissione, testo siglato dal Presidente e dal segretario e acquisito agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente verbale; - di dare atto che, parimenti a voti unanimi sono approvati, pre- via lettura, i singoli articoli. Parimenti a voti unanimi, considerata l'urgenza, e' approvata la immediata esecutivita'. Roma, 16 maggio 1991 Il presidente: LOMONACO Il segretario: CAROTTI

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