LEGGE 3 novembre 1992, n. 454
Entrata in vigore della legge: 25/11/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che con 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo R, comma 2.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi 3 novembre 1992 SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro degli affari esteri Visto il Guardasigilli: MARTELLI
Trattato - art. A
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunita' europee, RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessita' di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura, CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della liberta', della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nonche' dello Stato di diritto, DESIDERANDO intensificare la solidarieta' tra i popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni, DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo piu' efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati, DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformita' delle disposizioni del presente trattato, una moneta unica e stabile, DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonche' ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori, DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi, DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione a termini di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune, rafforzando cosi' l'identita' dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo, RIAFFERMANDO l'obiettivo di agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, mediante l'inclusione, nel presente trattato, di disposizioni rela- tive alla giustizia e agli affari interni, DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre piu' stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il piu' vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarieta', IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea, HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Mark EYSKENS, Ministro delle Relazioni esterne; Philippe MAYSTADT, Ministro delle Finanze; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministro degli Affari esteri; Anders FOGH RASMUSSEN, Ministro degli Affari economici; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans-Dietrich GENSCHER, Ministro federale degli Affari esteri; Theodor WAIGEL, Ministro federale delle Finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Antonios SAMARAS, Ministro degli Affari esteri; Efthymios CRISTODOULOU, Ministro dell'economia nazionale; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Francisco FERNANDEZ ORDONEZ, Ministro degli Affari esteri; Carlos SOLCHAGA CATALAN, Ministro dell'Economia e delle Finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Roland DUMAS, Ministro degli Affari esteri; Pierre BEREGOVOY, Ministro dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Gerard COLLINS, Ministro degli Affari esteri; Bertie AHERN, Ministro delle Finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Gianni DE MICHELIS, Ministro degli Affari esteri; Guido CARLI, Ministro del Tesoro; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jacques F. POOS, Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari esteri; Jean-Claude JUNCKER, Ministro delle Finanze; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Hans van den BROEK, Ministro degli Affari esteri; Willem KOK, Ministro delle Finanze: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Joao de Deus PINHEIRO, Ministro degli Affari esteri; Jorge BRAGA de MACEDO, Ministro delle Finanze; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Rt. Hon. Douglas HURD, Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth; Hon. Francis MAUDE, Segretario finanziario al Tesoro; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO A Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso denominata "Unione". Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il piu' vicino possibile ai cittadini. L'Unione e' fondata sulle Comunita' europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.
Trattato - art. B
ARTICOLO B L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi: - promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformita' delle disposizioni del presente trattato; - affermare la sua identita' sulla scena internazionale, segnatamente mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune che potrebbe, successivamente, condurre ad una difesa comune; - rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'instituzione di una cittadinanza dell'Unione; - sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; - mantenere integralmente l'"acquis" comunitario e svilupparlo al fine di valutare, attraverso la procedura prevista all'articolo N, paragrafo 2, in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie. Gli obiettivi dell'Unione saranno saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarieta' definito all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Trattato - art. C
ARTICOLO C L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuita' delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'"acquis" comunitario. L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilita' di garantire tale coerenza. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.
Trattato - art. D
ARTICOLO D Il Consiglio europeo da' all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali. Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonche' il Presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la Presidenza del Capo di Stato o di Governo dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio. Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonche' una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.
Trattato - art. E
ARTICOLO E Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, nonche' dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.
Trattato - art. F
ARTICOLO F 1. L'Unione rispetta l'identita' nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si fondano sui principi democratici. 2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. 3. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.
Trattato - art. G
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