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LEGGE 5 novembre 1992, n. 429

Current text a fecha 1992-11-09

Entrata in vigore della legge: 10-11-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.

Art. 2

1.Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, e' prorogato al 30 settembre 1993.

Art. 3

1.L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le societa' fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attivita' di cui al comma 1 dello stesso articolo.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1992, N. 372. L'articolo 2 e' soppresso. All'articolo 3, al comma 1, lettera b), al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 comunque intervengono, anche in qualita' di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di cio' deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso". All'articolo 4, al comma 1: l'alinea e' sostituito dal seguente: "1. Nell'articolo 10- ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 2, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:"; e' premesso il seguente capoverso: "2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'articolo 11- bis del decreto- legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo."; al capoverso 3 sono soppresse le parole: "delle persone giuridiche". L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e le imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non sono dovute per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni. 2. Per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina recata dal citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102". Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "Art. 7- bis - 1. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: '6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.'; b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: '7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione'".