LEGGE 14 novembre 1992, n. 437
Entrata in vigore della legge: 18/11/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1992, N. 378. All'articolo 1, al comma 1, terzo capoverso, le parole: "numeri 1) e 3)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1) e 2)". All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 debbono essere versate con le modalita' e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes- sive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi, di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 1-ter. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono essere versate, con le modalita' di cui al comma 1-bis, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale".
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