LEGGE 24 novembre 1992, n. 459

Type Legge
Publication 1992-11-24
Ultimo aggiornamento 1993-11-26
State In force
Source Normattiva
articles 34
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PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Ad articolo 2 Resta intesto che qualora venisse introdotta nella Repubblica italiana un'imposta sul patrimonio, la Convenzione si applichera' a tale imposta. 2. Ad articoli da 4 a 23 Una societa' di persone e' considerata residente dello Stato contraente in base all'articolo 4, paragrafo 1, qualora sia stata costituita in conformita' della legislazione di detto Stato od abbia in tale Stato l'oggetto principale della propria attivita'. Tuttavia, le limitazioni al diritto di imposizione dell'altro Stato contraente contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato sono assoggettati all'imposta del primo Stato. 3. Ad articolo 4 Se una persona fisica e' considerata residente dello Stato contraente in base all'articolo 4 soltanto per una frazione dell'anno ed e' considerata residente dell'altro Stato contraente per il resto dell'anno (cambio di residenza), l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui e' stato effettuato il cambio di domicilio. Nell'altro Stato, l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio. 4. Ad articoli 6 e 24 Per l'imposizione dei redditi derivanti da beni immobili tedeschi di cui all'articolo 6, che sono assoggettati ad imposta nella Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana riprendera' le basi imponibili ultilizzate per l'imposizione tedesca, purche' non ne risulti un'imposizione minore secondo il diritto italiano. 5. Ad articolo 7 a) Ad una stabile organizzazione che consiste in tutto o in parte in un cantiere di costruzione o di montaggio possono essere attribuiti, per le sue attivita' di costruzione o di montaggio nello Stato contraente in cui e' situata, soltanto gli utili derivanti direttamente dalle predette attivita'. In particolare, non possono essere ad essa attribuiti, a titolo di tali attivita', gli utili risultanti da una consegna di materiale effettuata in connessione con le attivita' in questione o, indipendentementeda queste, da parte della stabile organizzazione principale o da un'altra stabile organizzazione dell'impresa o ancora da parte di una terza persona. b) Nel caso di contratti, in particolare di contratti di studio, di fornitura, di installazione o di costruzione di attrezzature di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, allorquando l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare globale del contratto, ma soltanto sulla base della parte di contratto effettivamente eseguita da tale stabile organizzazione nello Stato in cui la stessa e' situata. Gli utili relativi alla parte del contratto eseguita nello Stato in cui e' situata la sede di direzione effettiva sono imponibili soltanto in questo Stato. c) Resta inteso che per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione", si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' propria della stabile organizzazione. 6. Ad articolo 8 Tale articolo si applica altresi' agli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dalla locazione di contenitori utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci. 7. Ad articolo 9 Se uno Stato contraente procede ad una rettifica degli utili di un'impresa in conformita' all'articolo 9, l'altro Stato procede ad un aggiustamento corrispondente agli utili dell'impresa associata di questo altro Stato nei limiti in cui riconosce che la rettifica rispecchia condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti. Tale aggiustamento corrispondente sara' effettuato soltanto in conformita' alle disposizioni sulla procedura amichevole dell'articolo 26 e alle relative disposizioni del presente Protocollo. 8. Ad articoli 10 e 11 In deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11, i dividendi e gli interessi sono imponibili nello Stato contraente da cui essi provengono e in conformita' alla legislazione fiscale di tale Stato: a) allorche' essi derivino da diritti o da crediti comportanti una partecipazione agli utili (ivi compresi i redditi che uno "stiller Gesellschafter" ritrae dalla sua partecipazione, i redditi derivanti da un "partiarisches Darlehen" ed i redditi derivanti da "Gewinnobligationen" ai sensi della legislazione della Repubblica federale di Germania) e b) a condizione che essi siano deducibili all'atto della determinazione degli utili del loro debitore. 9. Ad articoli 10, 11 e 12 La persona che percepisce dividendi, interessi e canoni e' considerata beneficiario effettivo ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 se ad essa spetta il diritto al quale tali pagamenti si ricollegano e se i redditi che ne ritrae devono essere ad essa attribuiti in virtu' della legislazione fiscale dei due Stati. 10. Ad articoli 10, 11, 12 e 22 Per quanto concerne il paragrafo 7 dell'articolo 10, il paragrafo 5 dell'articolo 11, il paragrafo 5 dell'articolo 12 ed il paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata nel senso che costituisca una deroga ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 11. Ad articolo 11 Gli interessi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11 pagati per un prestito di qualunque natura concesso da un istituto bancario ad un altro istituto bancario sono esenti da imposta nello Stato contraente da cui gli interessi provengono. Qualora venissero apportate delle modifiche alla legislazione interna di uno degli Stati contraenti, le autorita' competenti potranno consultarsi al fine di modificare l'esenzione prevista dalla disposizione che precede. 12. Ad articolo 13 Se uno Stato contraente in occasione della partenza di una persona fisica residente di detto Stato assoggetta ad imposizione la plusvalenza derivante da una partecipazione rilevante in una societa' residente dello stesso Stato, l'altro Stato in caso di ulteriore cessione di tale partecipazione e purche' sottoponga ad imposizione l'utile derivante da una tale cessione in conformita' al paragrafo 4, considerera' come costo d'acquisto, per la determinazione dell'utile di cessione, l'ammontare che il primo Stato avra' considerato come valore teorico della partecipazione al momento della partenza della persona fisica. Il termine "partecipazione rilevante" designa una partecipazione al capitale della societa' di almeno il 25 per cento. 13. Ad articoli 15 e 24 Nonostante le disposizioni dell'articolo 15, le remunerazioni che un lavoratore dipendente residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente nell'ambito di un contratto che lo stesso ha concluso con un professionista del lavoro temporaneo sono imponibili in quest'altro Stato. Dette remunerazioni, nonostante le disposizioni dell'articolo 24, sono anche imponibili nello Stato di cui e' residente il lavoratore dipendente. Tale Stato detrae l'imposta dell'altro Stato in conformita' ai principi enunciati ai paragrafi 2 a) o 3 b) dell'articolo 24. Conformemente al proprio diritto interno, gli Stati contraenti possono richiedere all'utilizzatore o al prenditore il pagamento dell'imposta applicabile a dette remunerazioni o ritenerli responsabili della stessa. 14. Ad articolo 19 a) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dall'"Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.)" e dall'"Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.)". Le stesse disposizioni si applicano altresi' alle remunerazioni e pensioni pagate al proprio personale dalla "Deutsche Zentrale fur Tourismus" e dalla "Deutsch-Italienische Handelskammer" nella misura in cui tali remunerazioni e pensioni provengano da fondi pubblici tedeschi ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica federale di Germania. b) La disposizione del paragrafo 1, capoverso b), sottocapoverso i), dell'articolo 19, si applica soltanto ai contratti conclusi successivamente al 1 gennaio 1990. c) i)Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni pagate alle persone che hanno la nazionalita' italiana (ancorche' posseggano anche la nazionalita' tedesca) e che svolgono la propria attivita' presso istituzioni culturali italiane o istituti scolastici, nella misura in cui dette remunerazioni provengano da fondi pubblici italiani ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica italiana. ii) Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 si applicano altresi' alle remunerazioni pagate alle persone che hanno la nazionalita' tedesca (ancorche' posseggano anche la nazionalita' italiana) e che svolgono la propria attivita', presso istituzioni culturali tedesche o istituti scolastici, nella misura in cui dette remunerazioni provengano da fondi pubblici tedeschi ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica federale di Germania. d) Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono estendere le disposizioni dell'articolo ai dipendenti di altre analoghe organizzazioni. e) Per quanto concerne le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente a persone che sono residenti dell'altro Stato contraente e che ne possiedono la nazionalita'. a) se il beneficiario era residente della Repubblica federale di Germania, l'imposta italiana e' prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca; b) la base imponibile dell'imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese non puo' eccedere l'ammontare che sarebbe assoggettato all'imposta italiana. Le autorita' competenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 15. Ad articolo 22 Gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente per il mantenimento di un residente dell'altro Stato contraente, ivi compreso un bambino, sono imponibili soltanto nel primo Stato. 16. Ad articolo 24 a) Nel caso in cui venga introdotta nella Repubblica italiana un'imposta sul patrimonio, l'imposta tedesca sul patrimonio, prelevata in conformita' alle disposizioni della Convenzione, sara' portata in deduzione dall'imposta italiana sul patrimonio conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 1 dall'articolo 24. b) Qualora una societa' residente di uno Stato contraente destini dei redditi provenienti da fonti situate nell'altro Stato contraente a distribuzioni di dividendi, l'articolo 24 non comportera' pregiudizio alla percezione di un'imposta compensativa sugli ammontari distribuiti conformemente alle disposizioni della legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato contraente. c) L'ammontare totale da dedurre da parte di uno Stato contraente in conformita' dell'articolo 24, paragrafo 2, o paragrafo 3, capoverso b), non verra' ridotto se l'altro Stato contraente elimina la propria ritenuta alla fonte sui dividendi al fine di compensare una maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sulle societa'. d) Per l'applicazione del paragrafo 3, capoverso a), dell'articolo 24, i redditi di un residente di uno Stato contraente sono considerati provenienti dall'altro Stato contraente se essi hanno effettivamente scontato l'imposta prevista in questo altro Stato contraente conformemente alla presente Convenzione. e) Se una persona residente di uno degli Stati contraenti percepisce, tra il 1 gennaio 1989 e la data in cui la Convenzione sara' applicabile ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, redditi di lavoro subordinato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, tali redditi, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 11 della Convenzione del 31 ottobre 1925, sono imponibili anche in detto Stato. Questo Stato evitera' una doppia imposizione deducendo l'imposta riscossa nello Stato in cui il lavoro viene svolto dall'imposta che lo stesso percepisce sui redditi di cui trattasi. Mutatis mutandis, si applicano i principi dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3 b). 17. Ad articoli 24 e da 6 a 22 Resta inteso che gli articoli 24 e da 6 a 22 della presente Convenzione non impediranno alla Repubblica federale di Germania a) per quanto concerne i nazionali tedeschi che ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della legge dell'8 settembre 1972 relativa all'obbligazione fiscale nelle relazioni con l'estero, di sottoporre ad imposizione i loro redditi provenienti dalla Repubblica federale di Germania ed il loro patrimonio situato in tale Paese in conformita' alle disposizioni della legislazione fiscale tedesca; cio' vale ugualmente per i nazionali tedeschi che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione, sono considerati residenti della Repubblica italiana e che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della legge dell'8 settembre 1972 relativa all'obbligazione fiscale nelle relazioni con l'estero per il semplice fatto che hanno ancora un domicilio o la loro dimora abituale nella Repubblica federale di Germania. Resta inteso a questo proposito che l'imposta sul reddito prelevata in Italia non costituisce una debole imposizione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, cifra 1 della legge dell'8 settembre 1972 relativa all'obbligazione fiscale nelle relazioni con l'estero. Questa non si applica alle persone che sono assoggettate ad imposta soltanto per i redditi di fonte italiana. b) di assoggettare ad imposizione le somme che, ai sensi della parte quarta della legge dell'8 settembre 1972 relativa all'obbligazione fiscale nelle relazioni con l'estero, sono attribuibili ad una persona residente della Repubblica federale di Germania. L'imposizione da parte della Repubblica italiana di tali redditi o di tali elementi di patrimonio in base alle disposizioni della Convenzione non viene pregiudicata da quanto precede. La Repubblica federale di Germania deduce, in conformita' alle disposizioni della legislazione fiscale tedesca concernenti la deduzione delle imposte straniere, l'imposta italiana prelevata su detti redditi o su detti elementi di patrimonio in applicazione della Convenzione. Tuttavia, l'imposta tedesca puo' essere prelevata a concorrenza dell'ammontare che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni della Convenzione. 18. Ad articoli 24 e 26 Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 24 e l'articolo 26, qualora esista una differenza nella qualificazione o attribuzione di redditi nella Repubblica italiana e nella Repubblica federale di Germania, differenza non regolata in base ad una procedura amichevole ai sensi dell'art. 26 e dalla quale: a) conseguirebbe una doppia imposizione di detti redditi, la Repubblica federale di Germania elimina la doppia imposizione accordando un credito in conformita' dei principi enunciati al paragrafo 3 b) dell'articolo 24, b) conseguirebbe un'esenzione o uno sgravio di detti redditi dall'imposta italiana ed un'esenzione dall'imposta tedesca, la Repubblica federale di Germania non accorda, nei confronti di tali redditi, un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 a) dell'articolo 24, ma accorda un credito in conformita' dei principi enunciati al paragrafo 3 b) dell'articolo 24. 19. Ad articolo 26 All'espressione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 26 "indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno" si attribuisce il significato secondo cui l'avvio della procedura amichevole non puo' essere ritenuto sostitutivo dei mezzi di ricorso nazionali. 20. Ad articolo 27 Per quanto concerne lo scambio di informazioni previsto dall'articolo 27, resta inteso che detto scambio deve essere effettuato tenendo conto delle disposizioni delle legislazioni interne dei due Stati contraenti che hanno dato esecuzione alla direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 relativa all'assistenza reciproca tra le autorita' competenti degli Stati membri della CEE nel settore delle imposte dirette o che daranno esecuzione a future direttive comunitarie in tale settore. 21. Ad articolo 29 a) L'imposizione alla fonte dei canoni, quale prevista dall'articolo 12 della Convenzione, puo', a richiesta del creditore dei canoni, essere effettuata con l'aliquota prevista nella Convenzione invece di essere prelevata con l'aliquota prevista nella legislazione interna degli Stati contraenti. Una tale richiesta puo', tuttavia, essere presentata anche dal debitore dei canoni o da un terzo, a condizione che costoro ne siano autorizzati con mandato scritto del creditore e che tale mandato sia prodotto all'autorita' fiscale competente. Le richieste devono essere presentate utilizzando i modelli previsti a tal fine che, debitamente compilati, devono essere firmati e muniti dell'attestazione di domicilio della Stato di residenza del creditore dei canoni assoggettato all'obbligo fiscale limitato. Una analoga procedura puo' essere istituita ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, per ogni altro reddito assoggettato ad un'imposizione alla fonte. b) La disposizione del paragrafo 3 dell'articolo non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo altre procedure per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui da diritto la Convenzione. 22. Ad articolo 31 a) L'articolo 5, paragrafo 2, capoverso g) si applica soltanto ai cantieri di costruzione o di montaggio aperti dopo l'entrata in vigore della Convenzione; b) In deroga al paragrafo 2, capoverso a) dell'articolo 31 della Convenzione, il numero 16, capoverso e) del presente Protocollo sara' applicabile a partire dal 1 gennaio 1989. 23. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le specifiche difficolta' che potranno insorgere nel caso in cui la presente Convenzione comporti una nuova ripartizione dei diritti di imposizione. Cio' si applichera' parimenti al caso in cui la vecchia Convenzione abbia formato oggetto di interpretazioni divergenti. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo in duplice esemplare. FATTO a Bonn il 18 ottobre 1989, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica Per la Repubblica federale italiana di Germania Parte di provvedimento in formato grafico

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