LEGGE 26 novembre 1992, n. 461

Type Legge
Publication 1992-11-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 29/11/1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI -------------------

AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della lege 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1992, N. 394. All'articolo 1: il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio netto e' diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904"; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento. 3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta e' contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilita' tra le componenti del patrimonio di vigilanza"; al comma 4, le parole: "Per i soggetti che possiedono" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi". All'articolo 2: dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attivita' assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 19- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

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