DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1992, n. 474

Type DPR
Publication 1992-11-20
Ultimo aggiornamento 1992-12-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24/12/1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 1992, dal quale si e' ritenuto di discostarsi relativamente all'art. 3, comma 4, considerato il tenore letterale dell'art. 11, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 88 del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1.Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e' il seguente: "Art. 11 (Prima formazione del registro). - 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sono iscritti nel registro, purche' presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, e' ridotto a cinque anni; b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno; c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per un anno; d) coloro che alla medesima data hanno superato l'esame gia' previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purche', fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo. Le modalita' per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14. Art. 12 (Iscrizione di societa' in sede di prima formazione del registro). - 1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8: a) le societa' di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) le societa' di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione. 2. Sono cancellate dal registro le societa' che entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 88/1992 e' il seguente (per il testo dell'art. 11 si veda in nota al titolo): "Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonche' le modalita' di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia. 2. Il regolamento concernente le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, e' emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l'argomento del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota al titolo.

Art. 2

Domanda presentata da persona fisica

2.La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Note all'art. 2: - La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". - La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". - Si riporta il testo dell'intero art. 8 del citato D.Lgs. n. 88/1992: "Art. 8 (Onorabilita'). - 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi. 2. Non puo' essere iscritta nel registro la societa' il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni in- dicate nel comma 1". - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Si trascrive il testo del relativo art. 20: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".

Art. 3

Documenti da allegare alla domanda e ulteriori dichiarazioni

1.Coloro che, non essendo iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della societa' o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517. Coloro che hanno gia' presentato domanda per la nomina a revisore ufficiale dei conti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e non sono ancora stati nominati possono far riferimento alla documentazione prodotta. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici le funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, possono essere certificate dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza.

2.Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo devono dichiarare nella domanda di essere iscritti, sin dal 29 febbraio 1992, nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, precisando l'ordine o il collegio di appartenenza. Se tale iscrizione manca devono allegare alla domanda un certificato che attesti il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione alla data del 29 febbraio 1992 o successivamente in seguito ad una sessione di esame in corso a tale data.

3.Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo devono allegare alla domanda copia autenticata del diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato sostitutivo.

4.Le persone indicate dai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della societa' o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti la nomina a sindaco effettivo e la durata della carica, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante della societa' di revisione che attesti lo svolgimento dell'attivita' di controllo legale dei conti e la durata della stessa.

5.Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), del decreto legislativo devono dimostrare di avere superato, alla data del 29 febbraio 1992, l'esame gia' previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando copia della deliberazione, ovvero un certificato della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

6.Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo devono dimostrare di avere conseguito, alla data del 29 febbraio 1992, il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando alla domanda copia autentica della deliberazione, ovvero certificato della Commissione per le societa' e la borsa.

7.La sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla dichiarazione prevista dai commi 1 e 4 deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i rappresentanti legali degli enti pubblici.

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 12 del R.D.L. n. 1548/1936 (Disposizioni relative ai sindaci delle societa' commerciali) e' il seguente: "Art. 12. - Possono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti soltanto cittadini italiani che risultino di specchiata moralita'. Per essere iscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in societa' per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni, ovvero di aver ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attivita' analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la Commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti. Il termine di cinque anni e' ridotto a tre anni, se si tratti di professionisti iscritti da almeno cinque anni all'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio, ed e' ridotto a quattro anni se si tratti di professionisti iscritti da almeno sei anni all'albo dei ragionieri. Qualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti puo' essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione centrale sia accertata la piena capacita' del richiedente e la specifica competenza in materia. Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei revisori devono farne domanda al Ministro Guardasigilli allegando alla medesima i titoli e i documenti che saranno indicati con decreto del Ministro stesso". - L'art. 2 del R.D. n. 228/1937, recante norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, sui sindaci delle societa' commerciali (revisori dei conti), abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 88/1992, era cosi' formulato: "Art. 2. - Le domande di cui al precedente articolo ed i documenti relativi debbono essere presentati al presidente del tribunale della circoscrizione nella quale l'aspirante risiede. Il presidente del tribunale comunica il nome dell'aspirante, con ogni altra indicazione opportuna, al procuratore del Re, al prefetto ed alla competente associazione sindacale di categoria. Il procuratore del Re, il prefetto e l'associazione sindacale, assunte le necessarie informazioni sulla condotta morale e politica del richiedente, ne riferiscono al presidente del tribunale il quale trasmette quindi la domanda e le informazioni al primo presidente della corte d'appello con il suo parere su ciascuna domanda e con quelle altre notizie che e' in grado di fornire, anche nei riguardi della capacita' e della competenza del richiedente per l'ufficio di revisore dei conti. Il primo presidente, completate, se occorra, le informazioni, esprime, d'intesa col procuratore generale, il proprio parere nei riguardi di ogni aspirante per l'accoglimento o meno della domanda e rimette gli atti al Ministro per la grazia e giustizia". I riferimenti all'associazione sindacale di categoria devono ritenersi superati a seguito della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369). - Per il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota al titolo. - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 136/1975 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa), abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 88/1992, era il seguente: Art. 13 (Esami di idoneita'). - L'esame previsto nel secondo comma del precedente art. 8 consta di prove scritte e orali. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) revisione contabile (principi contabili e di revisione); b) contabilita' generale; c) diritto commerciale e tributario di impresa. Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di esame scritto, vertono sulle seguenti materie: a) analisi finanziaria e di bilancio; b) contabilita' analitica dei costi; c) sistemi di informazione e controlli interni di azienda; d) economia d'azienda. Gli esami sono indetti annualmente dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. I termini e le modalita' per lo svolgimento degli esami sono determinati dalla Commissione con sua deliberazione. La commissione di esame e' presieduta da uno dei componenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ed e' costituita da due docenti universitari, da due dottori commercialisti e da un ragioniere, designati dai rispettivi consigli nazionali, nonche' da un esperto in materia di revisione contabile scelto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa". La lettera c) del comma terzo dell'art. 8 del medesimo D.P.R. n. 136/1975, nella formulazione precedente alla sostituzione dell'articolo ad opera dell'art. 17 del D.Lgs. n. 88/1992, stabilisce, nel rispetto di taluni requisiti, che: "Oltre che da dottori commmercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili puo' essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio e' valutata dalla Commissione (si riferisce alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, n.d.r.)". - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 2.

Art. 4

Domanda di iscrizione nell'elenco allegato

1.Coloro che sono iscritti nell'elenco allegato, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, devono allegare alla successiva domanda di iscrizione nel registro i documenti previsti dall'art. 3, commi 1 e 4, dai quali risulti che, per effetto della permanenza nella carica di sindaco ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo, hanno svolto tali funzioni per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, o dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 27 del D.Lgs. n. 88/1992 e' il seguente: "Art. 27 (Requisiti dei sindaci. Disciplina transitoria). - 1. Coloro che alla data di inizio di efficacia dell'art. 21 del presente decreto (il quale, nel modificare l'art. 2397 del codice civile, stabilisce che i sindaci debbano essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, n.d.r.) fanno parte di collegi sindacali restano in carica fino alla cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa, ancorche' non iscritti nel registro dei revisori contabili". - Per il testo dell'art. 11 del medesimo decreto si veda in nota al titolo. - Per il testo dell'art. 12 del R.D.L. n. 1548/1936 si veda in nota all'art. 3.

Art. 5

Domanda presentata da societa' di revisione

2.Alla domanda e' allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.

3.La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Note all'art. 5: - La legge n. 1966/1939 reca la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione. Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni (ora con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.) di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, pre- via contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati". - Il testo dell'art. 4 del R.D. n. 531/1940 (Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione) e' il seguente: "Art. 4. - Ove la societa' ometta di inviare al Ministero delle corporazioni (ora al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.) il bilancio annuale, o rifiuti di fornire gli altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorra in altra irregolarita', il Ministro per le corporazioni di concerto con quello per la grazia e giustizia puo' sospendere la Societa' dall'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione dopo avere contestati alla Societa' i fatti ad essa addebitati, e nei casi piu' gravi revocare l'autorizzazione. - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota al titolo; per il testo dell'art. 8 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 2.

Art. 6

Presentazione della domanda

1.La domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco allegato e' presentata con i documenti allegati, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui l'interessato ha il domicilio o la sede. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di spedizione.

2.Le societa' di revisione indicate nell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo devono inoltre presentare copia della domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Questo trasmette al Ministero di grazia e giustizia l'istanza di autorizzazione e gli atti ad essa allegati, attestando la data di presentazione della stessa, ed esprime parere sulla sussistenza, alla data del 29 febbraio 1992, delle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.

3.Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7

Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro

1.All'accertamento dei titoli per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e nell'elenco allegato provvede la commissione indicata nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.

2.Ultimato l'esame di tutte le domande, la commissione comunica al Ministro di grazia e giustizia i nominativi degli interessati riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti.

3.Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco allegato e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'elenco puo' essere formato e pubblicato separatamente.

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 11 del R.D.L. n. 1548/1936 (gia' citato), come sostituito dall'art. 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348, e' il seguente: "Art. 11. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 2. Una copia aggiornata di tale ruolo e' conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La nomina a revisore e' disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta: a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia; b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato; c) da un funzionario del Ministero del tesoro; d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) da un funzionario della Banca d'Italia; g) da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni; h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali. 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 3 e' altresi' designato un supplente che sia in possesso dei medesimi requisiti. 7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico. 8. La commissione e' regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri. 9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati".

Art. 8

Bollo e tassa

1.La domanda d'iscrizione nel registro o nell'elenco sono redatte in bollo; ad essa e' allegata ricevuta del pagamento della tassa di lire quarantamila prevista dall'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1992

Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 28

Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 15 del R.D. n. 228/1937 (gia' citato), come modificato, indirettamente, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, e' il seguente: "Art. 15. - Gli aspiranti alla nomina a revisore dei conti debbono corrispondere all'erario la somma di lire quarantamila che deve essere versata, con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata, in una Regia tesoreria provinciale o in un ufficio postale al conto corrente della competente tesoreria provinciale".

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