DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1992, n. 474
Entrata in vigore del decreto: 24/12/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 giugno 1992, dal quale si e' ritenuto di discostarsi relativamente all'art. 3, comma 4, considerato il tenore letterale dell'art. 11, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 88 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1.Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e' il seguente: "Art. 11 (Prima formazione del registro). - 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sono iscritti nel registro, purche' presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, e' ridotto a cinque anni; b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per almeno un anno; c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attivita' di controllo legale dei conti per un anno; d) coloro che alla medesima data hanno superato l'esame gia' previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purche', fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo. Le modalita' per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14. Art. 12 (Iscrizione di societa' in sede di prima formazione del registro). - 1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8: a) le societa' di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) le societa' di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione. 2. Sono cancellate dal registro le societa' che entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 88/1992 e' il seguente (per il testo dell'art. 11 si veda in nota al titolo): "Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonche' le modalita' di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia. 2. Il regolamento concernente le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, e' emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l'argomento del D.Lgs. n. 88/1992 si veda in nota al titolo.
Art. 2
Domanda presentata da persona fisica
2.La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.
Note all'art. 2: - La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". - La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". - Si riporta il testo dell'intero art. 8 del citato D.Lgs. n. 88/1992: "Art. 8 (Onorabilita'). - 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi. 2. Non puo' essere iscritta nel registro la societa' il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni in- dicate nel comma 1". - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Si trascrive il testo del relativo art. 20: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Art. 3
Documenti da allegare alla domanda e ulteriori dichiarazioni
1.Coloro che, non essendo iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della societa' o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517. Coloro che hanno gia' presentato domanda per la nomina a revisore ufficiale dei conti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e non sono ancora stati nominati possono far riferimento alla documentazione prodotta. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici le funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, possono essere certificate dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza.
2.Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo devono dichiarare nella domanda di essere iscritti, sin dal 29 febbraio 1992, nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, precisando l'ordine o il collegio di appartenenza. Se tale iscrizione manca devono allegare alla domanda un certificato che attesti il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione alla data del 29 febbraio 1992 o successivamente in seguito ad una sessione di esame in corso a tale data.
3.Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo devono allegare alla domanda copia autenticata del diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato sostitutivo.
4.Le persone indicate dai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della societa' o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti la nomina a sindaco effettivo e la durata della carica, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante della societa' di revisione che attesti lo svolgimento dell'attivita' di controllo legale dei conti e la durata della stessa.
5.Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), del decreto legislativo devono dimostrare di avere superato, alla data del 29 febbraio 1992, l'esame gia' previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando copia della deliberazione, ovvero un certificato della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
6.Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo devono dimostrare di avere conseguito, alla data del 29 febbraio 1992, il giudizio di equipollenza o corrispondenza gia' previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando alla domanda copia autentica della deliberazione, ovvero certificato della Commissione per le societa' e la borsa.
7.La sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla dichiarazione prevista dai commi 1 e 4 deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i rappresentanti legali degli enti pubblici.
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