LEGGE 17 dicembre 1992, n. 483
Entrata in vigore della legge: 19/12/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45. ______
Allegato
ALLEGATO L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, le parole da: '20 per cento' fino a: 'orario giornaliero di programmazione' sono sostituite dalle seguenti: '20 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione'; b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: '9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita' da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicita' come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno. 9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicita', qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9-bis, e' portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al comma 9-bis. 9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9- ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993'; c) al comma 13, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 'b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi'; d) il primo periodo del comma 15 e' soppresso; e) al secondo periodo del comma 15 dopo le parole: 'in materia' sono inserite le seguenti: 'di sponsorizzazioni'. 2. Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte fatte direttamente al pubblico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, adeguandolo alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50. 3. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si applicano a partire dal 1 luglio 1993". All'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le dieci ore, qualora i soggetti autorizzati, durante la trasmissione dei programmi in contemporanea, non irradino alcuna forma di pubblicita'". Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nominato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dura in carica un quinquennio e non puo' essere confermato. 2. All'articolo 6, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole da: 'Il Garante' fino a: 'una volta' sono sostituite dalle seguenti: 'Il Garante dura in carica un quinquennio e non puo' essere confermato'".
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