LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489
Entrata in vigore della legge: 22/12/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente legge.
2.I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
3.Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che" Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge."
Art. 2
Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa
Art. 3
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
1.Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.
2.I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure in- dicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.
Art. 4
Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa
1.Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.
2.I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
Art. 5
Accelerazione di procedure
1.Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".
Art. 6
Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega
1.Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.
Art. 7
Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega
Art. 8
Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega
2.Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e succes- sive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.
Art. 9
Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega
2.Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalita' di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorita' degli Stati membri delle Comunita' europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3.Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: "e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
Art. 10
Societa': criteri di delega
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 12
Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega
Art. 13
Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega
Art. 14
Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega
Art. 15
Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega
Art. 16
Pubblicita' dei medicinali per uso umano: criteri di delega
Art. 17
Controlli veterinari: criteri di delega
Art. 18
Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega
Art. 19
Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega
Art. 20
Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega.
Art. 21
Animali di razza: criteri di delega
Art. 22
Piante ornamentali: criteri di delega
Art. 23
Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega
Art. 24
Z u c c h e r o
Art. 25
B i r r a
1.La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituita dalla seguente: " c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;".
2.Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".
Art. 26
Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie
1.A decorrere dal 1 gennaio 1993, fatte salve le disposizioni em- anate in attuazione di norme comunitarie, e' abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.
Art. 27
Igiene e sicurezza del lavoro
1.Le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa.
Art. 28
Entrata in vigore della legge
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Allegato A
ALLEGATO A (Articolo 1, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE. Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformita'. Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i princi'pi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari. Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca. Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche. Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche. Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE. Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali. Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE. Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano. Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano. Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano. Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano.
Allegato B
ALLEGATO B (Articolo 1, commi 1 e 3) ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI. Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/3z49/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie societa', nonche' la pubblicazione dei conti in ECU. Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.
Allegato C
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