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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 493

Current text a fecha 1992-12-25

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Interventi per la Torre di Pisa

1.Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

2.Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

3.Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della Torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1992, un contributo di lire 3.000 milioni.

5.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 279/1990 (Interventi urgenti per la Torre di Pisa) è il seguente: "Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il D.L. n. 279/1990 è entrato in vigore il 5 ottobre 1990.