LEGGE 23 dicembre 1992, n. 500
Entrata in vigore della legge: 1/1/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
1.Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato, in termini di competenza, in lire 138.335 miliardi, al netto di lire 7.500 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1993 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 262.035 miliardi per l'anno finanziario 1993.
2.Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 205.555 miliardi ed in lire 228.055 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 342.205 miliardi ed in lire 418.255 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994 e 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 264.000 miliardi ed in lire 280.000 miliardi.
3.I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono ridotti in misura pari alle entrate effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti: Nota all'art. 1: - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11- bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11- bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".
Art. 2
1.Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria.
2.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.935,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.999 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.536 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9.La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata in lire 700 miliardi. Tale somma e' comprensiva delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed e' iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
10.Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.
11.L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalita' di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.
12.Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 11- bis della citata legge n. 468/1978, introdotto dall'art. 6 della legge n. 468/1978, e' il seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11". - Il testo dell'art. 7 della predetta legge n. 468/1978, e' il seguente: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un 'Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine' le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio". - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettere e) ed f), della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1. - Il testo del comma 1, dell'art. 7 del D.L. n. 384/1992 recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali", e' il seguente: "1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale". - Il D.P.R. n. 218/1978, reca norme concernenti il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
CAPO II DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
Art. 3
1.Per l'anno 1993, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1992 dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e confluisce nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. In sede di prima applicazione le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
2.L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3.Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.250 miliardi, di cui lire 2.750 miliardi per l'alta velocita', lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.
4.Per l'anno 1993, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. e' determinato in lire 1.600 miliardi. Per il medesimo anno, l'apporto per oneri di infrastrutture ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, e successive modificazioni, e' determinato in lire 1.500 miliardi.
5.A decorrere dall'anno 1993, l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. e' autorizzata a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.
Note all'art. 3: - Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992) e' il seguente: "1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970, concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione a gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (a decorrere dall'anno 1993 la quota e' ridotta al 3,10 per cento dall'art. 4, comma 5, della legge qui pubblicata, n.d.r.); b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivati da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione". - Il D.Lgs. n. 418/1989, reca norme concernenti "Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981, concernente "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore", come modificato dall'art. 27-quater del D.L. n. 786/1981, aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". - La legge n. 210/1985 reca: "Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato". - La direttiva CEE n. 91/440, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 237 del 24 agosto 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 17 ottobre 1991, 2a serie speciale. - Il regolamento CEE n. 1107/70, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 130 del 15 giugno 1970.
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE
Art. 4
1.La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 137 miliardi. (1)
2.A decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4, ed all'articolo 5, comma 2, della legge 18 gennaio 1989, n. 14.
3.Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la corresponsione in favore delle regioni a statuto speciale delle somme di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
4.Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979, e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, relativamente alla parte gia' spettante alle regioni, e 3360, nonche' quelle di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891.
5.A decorrere dall'anno 1993 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 3,10 per cento.
6.Il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' comprensivo delle somme di cui al comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilita' sul predetto fondo e' ripartita tra le regioni in proporzione alle quote del fondo medesimo attribuite per l'anno 1992. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
7.Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994. ((2))
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 5
1.L'importo dei versamenti dello Stato all'lNPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1993 in lire 1.500 miliardi, di cui lire 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminata in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, resta stabilita in lire 13.785 miliardi per l'anno 1993, in lire 17.430 miliardi per l'anno 1994 e in lire 22.430 miliardi per l'anno 1995. La somma relativa all'anno 1993 e' assegnata per lire 10.314 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 705 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 730 miliardi alla gestione artigiani, per lire 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 48 miliardi all'ENPALS; per effetto del medesimo articolo 5 i trasferimenti all'INPS a titolo di erogazione delle pensioni sociali sono stabiliti in lire 3.220 miliardi per gli anni 1993 e 1994.
2.Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1993 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
3.Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno in corso, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente: "Art. 37. - 1. E' istituita presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali'. 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione- lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel- ative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". - Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge n. 67/1988, (legge finanziaria 1988), e' il seguente: "3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi". - Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 384/1992 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali) e' il seguente: "Art. 5. (Disposizione finanziaria). - 1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate". - Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 9 - 1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti della tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS e' tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse".
CAPO V NORME FINALI
Art. 6
1.La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
2.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3.La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.
Prospetto
PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 6, comma 1) COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1993 (articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988) ===================================================================== 1993 1994 1995 (importi in miliardi di lire) 1) Oneri di natura corrente da coprire: Tabella "A" del disegno di legge finanziaria (differenza rispetto alla legislazione vigente) (1) ............... 14.632 23.256 23.340 Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria): - Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. .......................... 1.600 - - - separazione assistenza - previdenza ..................... 1.500 1.500 1.500 Minori entrate correnti: - decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 ... 5.493 7.580 7.370 fiscal drag...................... 1.000 1.350 1.500 contenimento spesa per il perso- nale in servizio ............... 2.750 3.870 3 880 contenimento spesa previdenziale 900 480 330 contenimento spesa sanitaria ... - 220 120 aumento contributi sanitari e previdenziali .................. 843 1.660 1.540 - disegno di legge "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica" (contenimento supplenze scuola) ........................ 35 100 100 - legge delega n. 421 del 1992 .. 6.970 3.400 3.500 autonomia regionale.............. 3.550 3.400 3.500 istituzione ICI: esenzione ILOR ................. 3.420 - - - Articolato del disegno di legge finanziaria .................... 10 10 - Tabella "C" del disegno di legge finanziaria (2) 15 6 359 6.359 Tabella "F" del disegno di legge finanziaria .................... - - - Disegno di legge bilancio ...... 23 - - ____ Totale oneri da coprire . 30.278 42.205 42.169 Segue: PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 6, comma 1) ===================================================================== 1993 1994 1995 (importi in miliardi di lire) 2) Mezzi di copertura: Nuove o maggiori entrate (provve- dimenti collegati): - decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n 438 .. 24.493 16.510 18.420 - decreto-legge n. 394 del 1992, convertito dalla legge n. 461 .. 4.700 5.000 5.000 - disposizioni recanti riapertura dei termini del condono (decreto- legge n. 455 del 1992) ......... 2.800 - - - disegno di legge "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica" (deducibilita' spese generali) ..................... 400 200 200 - decreti legislativi richiamati dall'art. 15, comma 2, del disegno di legge "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica" .. 1.500 3.000 2.500 - legge delega n. 421 del 1992 . 3.450 - - istituzione ICI: acquisizione INVIM ............ 3.450 - - Riduzioni di spese correnti: - tabelle legge finanziaria: Tabella "C" ................... 6.954 1.477 5.099 Tabella "E" ................... 306 4 4 Tabella "F" ................... - 105 195 - articoli della legge finanziaria 12 672 9.712 5.212 - decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 .. 5.788 6.758 6.788 - altri provvedimenti collegati 515 285 280 Miglioramento risparmio pubblico (3) ........................... - - - Totale mezzi di copertura .. 63.578 43.051 43.698 Disponibilita' residue di copertura (+) o risorse da reperire (-) ............... + 33.300 + 846 + 1.529 NOTE (1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tab A) risultano cosi' determinati: ===================================================================== 1993 1994 1995 _____ (importi in miliardi di lire) Fondo speciale di parte corrente: - Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni .......... 25.936 37.140 39.126 meno: rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria-quota capitale) ..................... 7.500 10.000 10.000 Totale vecchie e nuove finalizza- zioni corretto (A) ............ 18.436 27.140 29.126 Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato e legi- slazione vigente emendato - allegato C-3) ................. 32.254 42.310 44.786 meno: interventi di natura tributaria e contributiva connessi con la mano- vra 1993-1994 .................. 20.950 28.426 29.000 rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria-quota capitale) ...................... 7.500 10.000 10.000 Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente corretto (B) 3.804 3.884 5.786 Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C) ................ 14.632 23.256 23.340===================================================================== (2) Gli importi relativi agli anni 1994 e 1995 considerano per miliardi 6.344 l'accantonamento di segno negativo previsto nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 denominato: "Ulteriori interventi in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli di natura contributiva e tributaria connessi con la manovra 1994" non ancora perfezionato (3)================================================================ 1993 1994 1995 ____ (importi in miliardi di lire) Risparmio pubblico ....... - 64.334 - 96.119 - 116.135 - 131.597 () () () () Differenza rispetto al 1992 - - 31 785 - 51.801 - 67.263 () Risparmio pubblico quale risulta dalle previsioni assestate 1992 emendate, al netto di miliardi 7.500 preordinati per l'operazione di regolazione di debit i pregressi concernenti l'estinzione dei crediti di imposta. (**) Risparmio pubblico quale risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 a legislazione vigente, comprensivo della 1a Nota di variazioni, al netto della regolazione in titoli dei crediti di imposta e degli effetti finanziari derivanti dai decreti-legge nn. 384 e 394 del 1992, integrato con gli effetti degli emendamenti al progetto di bilancio non considerati nel prospetto di copertura. Tale risparmio e' stato, altresi', ridotto per la considerazione degli accantonamenti di segno negativo previsti nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992 e non ancora perfezionati (miliardi 20.950 per il 1993, miliardi 34.770 per il 1994 e miliar di 34.344 per il 1995).
Tabelle
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