DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1992, n. 521

Type DPR
Publication 1992-10-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19/01/1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di provvedere alla modifica di alcune modalita' di esecuzione del servizio dei vaglia interni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e della difesa;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il testo dell'art. 32 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Girate sui vaglia ordinari e telegrafici). - 1. E' consentita la cessione a terzi dei vaglia ordinari e telegrafici per mezzo di girate. Non sono consentite girate sui vaglia tratti a favore dei militari presenti al corpo che si avvalgono per la riscossione della modalita' prevista dal comma 1 dell'art. 9; parimenti non sono ammesse girate sui vaglia interni, ordinari e telegrafici, recanti la clausola 'non trasferibile' di cui all'art. 33, nonche' sui vaglia internazionali recanti la clausola 'ne payer qu'en main propre'. 2. Le girate sono apposte nello spazio all'uopo riservato a tergo dei titoli. 3. L'indicazione del giratario e la data, ove apposte, possono essere stilate a penna, a macchina o con l'uso di altri mezzi meccanici. La firma del girante deve essere apposta a penna, per esteso, e deve apparire leggibile. Se stilata in forma abbreviata o comunque non chiara, deve essere fatta seguire dall'indicazione, tra parentesi, del nome e del cognome scritti in modo leggibile. 4. Non sono ammesse girate fatte col segno di croce.".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Il testo del comma 2 dell'art. 33 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: " 2. I vaglia ordinari non trasferibili sono consegnati al mittente - o alla persona da questo incaricata - che abbia richiesto di voler provvedere direttamente alla spedizione del titolo al beneficiario.".

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 33 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 256/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 33 (Vaglia ordinari e telegrafici non trasferibili). - 1. I vaglia ordinari e telegrafici possono essere emessi con la clausola 'non trasferibile' o con altra equipollente, che deve essere apposta chiaramente sui relativi titoli. 2. I vaglia ordinari non trasferibili sono consegnati al mittente - o alla persona da questo incaricata - che abbia richiesto di voler provvedere direttamente alla spedizione del titolo al beneficiario. 3. L'importo dei vaglia emessi con tale clausola deve essere pagato esclusivamente ai beneficiari o ai loro legali rappresentanti nelle forme e nei modi stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 114, in quanto applicabili".

Art. 3

1.Il testo del comma 2 dell'art. 34 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: " 2. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico, nonche' dei loro aventi causa, il pagamento presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, ove l'importo superi il limite di cui all'art. 44, deve essere effettuato previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. In tal caso deve essere corrisposto il prescritto diritto fisso.".

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 34 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 256/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 34 (Termine di validita' dei vaglia e uffici abilitati al pagamento). - 1. I vaglia sono esigibili presso l'ufficio indicato dal mittente entro il secondo mese successivo a quello di emissione; qualora la localita' di destinazione sia servita da piu' uffici e il mittente non abbia specificato l'ufficio di pagamento, questo viene determinato dall'Amministrazione. 2. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico, nonche' dei loro aventi causa, il pagamento presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, ove l'importo superi il limite di cui all'art. 44, deve essere effettuato previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. In tal caso deve essere corrisposto il prescritto diritto fisso. 3. E' ammessa la conferma a mezzo dei servizi di telecomunicazione, con le modalita' stabilite dalle istruzioni e verso il pagamento delle relative tasse. 4. L'ufficio di prima destinazione non puo' effettuare il pagamento dei vaglia per i quali abbia gia' data conferma ad altro ufficio per il pagamento dislocato. 5. I termini di validita' dei vaglia internazionali sono stabiliti dagli accordi internazionali di cui all'art. 2".

Art. 4

1.Il testo del comma 2 dell'art. 36 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: " 2. Per i vaglia di importo superiore al limite fissato dall'art. 44, presentati presso un ufficio diverso da quello di localizzazione, devono essere richieste le conferme e, soltanto dopo averle ricevute, l'ufficio provvede alle operazioni di versamento in conto corrente detraendo dall'importo il diritto fisso di cui all'art. 34. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata alla parte interessata, ritirando quella provvisoria.".

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 36 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 256/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 36 (Versamento dell'importo dei vaglia in conto corrente postale). - 1. I destinatari dei vaglia a tassa, tanto ordinari che telegrafici, o gli altri aventi diritto, possono ottenere che l'importo dei vaglia stessi sia inscritto a loro credito nel proprio conto corrente postale, presentando i titoli all'ufficio di localizzazione oppure ad un ufficio diverso. In quest'ultimo caso essi presentano i titoli quietanzati e descritti su di una distinta, accompagnati da un bollettino di versamento, ritirando una ricevuta provvisoria. 2. Per i vaglia di importo superiore al limite fissato dall'art. 44, presentati presso un ufficio diverso da quello di localizzazione, devono essere richieste le conferme e, soltanto dopo averle ricevute, l'ufficio provvede alle operazioni di versamento in conto corrente detraendo dall'importo il diritto fisso di cui all'art. 34. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata alla parte interessata, ritirando quella provvisoria. 3. L'importo dei vaglia non trasferibili, che rechino gia' nell'indirizzo l'indicazione del conto corrente postale del beneficiario, e' versato d'ufficio in conto corrente, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 99".

Art. 5

1.Il testo dell'art. 41 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 41 (Limite di valore). - 1. I vaglia ordinari sono moduli soggetti a controllo. 2. I limiti minimi e massimi di importo per ogni vaglia sono fissati con il provvedimento previsto dall'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni.".

Art. 6

1.Il testo dell'art. 42 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 42 (Spedizione). - 1. I vaglia accettati e i relativi documenti di conferma dell'emissione, ove previsti, sono invitati alle prestabilite destinazioni.".

Art. 7

1.Il testo dell'art. 44 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 44 (Condizione di esigibilita'). - 1. Il vaglia non puo' essere ammesso al pagamento se l'ufficio cui e' presentato non abbia ricevuto, ove l'importo sia superiore al limite stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, conferma della sua regolare emissione da parte dell'ufficio accettante o dallo speciale ufficio di controllo o dall'ufficio di prima localizzazione del titolo.".

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COLOMBO, Ministro degli affari esteri

MANCINO, Ministro dell'interno

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

GORIA, Ministro delle finanze

BARUCCI, Ministro del tesoro

ANDO', Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992

Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 2

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