LEGGE 23 dicembre 1992, n. 523

Type Legge
Publication 1992-12-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 6/1/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hano approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione medesima.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

COLOMBO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE. SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD in appresso denominati "Stati membri", Considerando l'obiettivo di armonizzare le politiche in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989; Decisi, nel rispetto della loro comune tradizione umanitaria, a garantire ai rifugiati un'adeguata protezione, come previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, in appresso denominati rispettivamente "convenzione di Ginevra" e "protocollo di New York"; Considerando l'obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne nel cui ambito, in particolare, sara' garantita la libera circolazione delle persone conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, modificato dall'Atto unico europeo; Consapevoli della necessita' di adottare misure per evitare che la realizzazione di questo obiettivo determini situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente l'asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda e desiderosi di dare a ogni richiedente l'asilo la garanzia che la sua domanda sara' esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l'asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della domanda di asilo. Desiderosi di proseguire il dialogo avviato con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di raggiungere i suddetti obiettivi; Decisi ad attuare, per l'applicazione della presente convenzione, una stretta cooperazione con mezzi diversi e, tra questi, lo scambio di informazioni; Hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato: Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica ellenica, Sua Maesta' il Re di Spagna, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Il Presidente della Repubblica Portoghese, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Art. 1. 1. Ai fini della presente convenzione si intende per: a) straniero chi non e' cittadino di uno Stato membro; b) domanda di asilo: domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato membro la protezione della convenzione di Ginevra invocando la qualita' di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della summenzionata convenzione, modificata dal protocollo di New York; c) richiedente l'asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non e' ancora stata presa una decisione definitiva; d) esame di una domanda di asilo: l'insieme dei provvedimenti relativi all'esame di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti, adottati dalle autorita' competenti, ad eccezione delle procedure di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo in virtu' delle dispozioni della presente convenzione; e) titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorita' di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l'istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda di asilo; f) visto d'entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire l'ingresso di uno straniero nel suo territorio, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso; g) visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella zona di transito di uno porto o di un aeroporto, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni di transito. 2. La natura del visto viene valutata in relazione alle definizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g).

Convenzione - art. 2

Art. 2. Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione geografica della sfera di applicazione di questi strumenti, e il loro impegno a cooperare con i servizi dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ai fini dell'applicazione di questi strumenti.

Convenzione - art. 3

Art. 3. 1. Gli Stati membri si impegnano affinche' la domanda di asilo di qualsiasi straniero, presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio sia esaminata. 2. La domanda e' presa in esame da un solo Stato membro, secondo i criteri previsti dsalla presente convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano seguendo l'ordine in cui sono presentati. 3. La domanda e' presa in esame da detto Stato in conformita' della sua legislazione nazionale e dei suoi obblighi internazionali. 4. Ogni Stato membro ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtu' dei criteri definiti nella presente convenzione, a condizione che il richiedente l'asilo vi consenta. Lo stato membro competente secondo i succitati criteri e' quindi liberato dai suoi obblighi che vengono trasferiti allo Stato membro che desidera prendere in esame la domanda di asilo. Quest'ultimo Stato informa lo Stato membro competente in conformita' dei suddetti criteri, se quest'ultimo e' stato adito con tale domanda. 5. Ogni Stato membro mantiene la possibilita', conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente l'asilo in uno Stato terzo, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York. 6. Il procedimento per la determinazione dello Stato membro che a norma della presente convenzione e' competente per l'esame della domanda di asilo ha inizio allorche' una domanda di asilo viene sottoposta ad uno Stato membro per la prima volta. 7. Lo Stato membro al quale e' stata presentata la domanda di asilo e' tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 13 e al fine di concludere il procedimento di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo, ad accettare il richiedente l'asilo che si trovi in un altro Stato membro ove abbia presentato una domanda di asilo dopo aver ritirato la sua domanda durante il procedimento di determinazione dello Stato competente. Tale obbligo cessa se il richiedente l'asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha concesso un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Convenzione - art. 4

Art. 4. Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo e' stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato e' responsabile dell'esame della domanda, purche' gli interessati lo desiderino. Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l'asilo, i figli di eta' inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l'asilo e' egli stesso minore di eta' inferiore ai 18 anni non sposato.

Convenzione - art. 5

Art. 5. 1. Se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validita', lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo e' quello che ha rilasciato tale titolo. 2. Se il richiedente l'asilo e' titolare di un visto in corso di validita', lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo e' quello che ha rilasciato il visto, tranne nei seguenti casi: a) se il visto e' stato rilasciato su autorizzazione scritta di un altro Stato membro, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo. Allorche' uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, le autorita' centrali di un altro Stato membro, l'accordo di quest'ultimo non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione; b) se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda di un altro Stato membro nel quale non e' soggetto all'obbligo del visto, l'esame della domanda di asilo com- pete a quest'ultimo Stato; c) se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda nello Stato che gli ha rilasciato detto visto e che ha ricevuto conferma scritta da parte delle autorita' diplomatiche o consolari dello Stato membro di destinazione che lo straniero dispensato dall'obbligo di visto soddisfa le condizioni di ingresso vigenti in questo Stato, l'esame della domanda di asilo com- pete a quest'ultimo Stato. 3. Se il richiedente l'asilo e' titolare di piu' titoli di soggiorno o visti in corso di validita' rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo e' nell'ordine: a) lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno piu' lungo o, in caso di identica durata di validita' di questi titoli, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza e' piu' lontana; b) lo Stato che ha rilasciato il visto con la scadenza piu' lontana, quando i vari visti sono di analoga natura; c) quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di piu' lunga durata di validita' o, in caso di identica durata di validita', lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza e' piu' lontana. Tale disposizione non e' applicabile qualora il richiedente sia titolare di uno o piu' visti di transito rilasciati su presentazione di un visto di entrata in un altro Stato membro. In questo caso e' competente tale Stato membro. 4. Se il richiedente l'asilo ha soltanto di uno o piu' titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o piu' visti scaduti da meno di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fino a che lo straniero non abbia lasciato il territorio degli Stati membri. Qualora il richiedente l'asilo sia titolare di uno o piu' titoli di soggiorno scaduti da piu' di due anni o di uno o piu' visti scaduti da piu' di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e se lo straniero non e' uscito dal territorio comune, e' competente lo Stato membro in cui e' presentata la domanda.

Convenzione - art. 6

Art. 6. Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunita' europee, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera puo' essere provato, l'esame della domanda di asilo e' di competenza di quest'ultimo Stato membro. La competenza di detto Stato e' tuttavia esclusa qualora sia provato che il richiedente l'asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la sua domanda almeno sei mesi prima della presentazione della domanda stessa, in tal caso l'esame della domanda di asilo e' di competenza di quest'ultimo Stato.

Convenzione - art. 7

Art. 7. 1. L'esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del controllo dell'entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri, a meno che, dopo essere legalmente entrato in uno Stato membro in cui e' dispensato dal visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in un altro Stato membro in cui e' parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato. 2. Fino all'entrata in vigore di un accordo tra gli Stati membri in materia di modalita' di attraversamento dei confini esterni, lo Stato membro che autorizza un transito senza visto attraverso le zone di transito dei suoi aeroporti non e' considerato responsabile del controllo dell'entrata, per viaggiatori che non escono dalla zona di transito. 3. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento del transito in un aeroporto di uno Stato membro, l'esame di detta domanda compete a quest'ultimo Stato.

Convenzione - art. 8

Art. 8. Se lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo non puo' essere designato in base agli altri criteri previsti nella presente convenzione, l'esame della domanda di asilo e' di competenza del primo Stato membro al quale essa e' stata presentata.

Convenzione - art. 9

Art. 9. Ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri previsti nella presente convenzione, puo' esaminare per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, una domanda di asilo a richiesta di un altro Stato membro, a condizione tuttavia che il richiedente l'asilo lo desideri. Se lo Stato membro interpellato accetta detta richiesta, la competenza in merito viene ad esso trasferita.

Convenzione - art. 10

Art. 10. 1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in base ai criteri previsti nella presente convenzione ha l'obbligo di: a) accettare alle condizioni di cui all'art. 11, il richiedente l'asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro; b) condurre a termine l'esame della domanda di asilo; c) riammettere o riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 il richiedente l'asilo la cui domanda e' in esame e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro; d) riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 il richiedente l'asilo che abbia formulato una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo aver ritirato la domanda oggetto d'esame; e) riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 lo straniero di cui ha respinto la domanda e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro. 2. Se uno Stato membro rilascia al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) gli sono trasferiti. 3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) si estinguono se lo straniero in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi. 4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) si estinguono se lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo ha adottato e effettivamente applicato, successivamente al ritiro o al respingimento della domanda, le misure necessarie affinche' lo straniero si rechi nel suo Paese di origine o in qualsiasi altro Paese nel quale possa legalmente recarsi.

Convenzione - art. 11

Art. 11. 1. Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo e' stata presentata ritiene che la competenza per l'esame di detta domanda incomba ad un altro Stato membro, esso puo' chiedere a quest'ultimo di accettare l'interessato quanto piu' rapidamente possibile e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo. Se la richiesta non e' formulata entro sei mesi, l'esame della domanda di asilo e' di competenza dello Stato al quale la domanda di asilo e' stata presentata. 2. La richiesta deve essere corredata dei dati occorrenti alle autorita' dello Stato cui e' stata sottoposta la richiesta per poter riconoscere la competenza di questo Stato in base ai criteri definiti dalla presente convenzione. 3. La determinazione dello Stato competente in applicazione di tali criteri e' effettuata sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente l'asilo ha presentato per la prima volta la sua domanda ad uno Stato membro. 4. Lo Stato membro ha l'obbligo di pronunciarsi in merito alla richiesta entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. La mancata risposta alla scadenza di tale termine equivale all'accettazione della richiesta. 5. Il trasferimento del richiedente l'asilo dallo Stato membro ove e' stata presentata la domanda di asilo allo Stato membro competente deve avvenire al massimo un mese dopo l'accettazione della richiesta o un mese dopo la conclusione della procedura contenziosa eventualmente avviata dallo straniero contro la decisione di trasferimento, qualora la procedura ha effetto sospensivo. 6. Le modalita' specifiche per l'accettazione dell'interessato potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 18.

Convenzione - art. 12

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