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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 524

Current text a fecha 1993-01-05

Entrata in vigore della legge: 6/1/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati membri delle Comunita' europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 della convenzione medesima.

Art. 3

1.Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - e' autorita' centrale ai sensi e per gli effetti della convenzione di cui all'articolo 1.

2.L'autorita' centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, puo' essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e puo' avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

COLOMBO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE FRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL RECUPERO DEI CREDITI ALIMENTARI GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE in appresso denominati "gli Stati membri", Consci degli stretti legami esistenti fra i loro popoli, Considerando i progressi compiuti nell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone fra gli Stati membri, Convinti della necessita' di semplificare, fra gli Stati membri, le procedure che permettono di ottenere il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni in materia di obblighi alimentari, Desiderosi a tal fine di organizzare una cooperazione amministrativa per l'attuazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernenti la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni d'adesione in occasione dei successivi allargamenti delle Comunita' europee, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. 1. Questa convenzione puo' essere applicata a qualsiasi sentenza relativa agli obblighi alimentari che rientri nel campo d'applicazione della convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, successivamente modificata (in appresso denominata "Convenzione di Bruxelles"). 2. Puo' trattarsi di una sentenza emessa prima o dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, a condizione che essa sia applicabile nello Stato richiesto ai sensi della convenzione di Bruxelles o di una convenzione conclusa fra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto. 3. Se la sentenza non riguarda soltanto l'obbligo alimentare, l'effetto della convenzione resta limitato alle parti della sentenza che riguardano l'obbligo alimentare. 4. Ai fini della presente convenzione il termine "sentenza" in- clude anche gli atti autentici e le transazioni concluse davanti al giudice, ai sensi degli articoli 50 e 51 della convenzione di Bruxelles. 5. Qualsiasi organismo il quale, secondo la legislazione di uno Stato contraente sia abilitato a surrogarsi nei diritti del creditore o ad essere suo mandatario, beneficia delle disposizioni della presente convenzione.

Convenzione - art. 2

Art. 2. 1. Ogni Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di applicare o di fare applicare le disposizioni della presente convenzione. 2. Gli Stati federali e gli Stati aventi vari sistemi giuridici possono designare varie autorita' centrali. Qualora uno Stato abbia designato varie autorita' centrali, esso dovra' designare quella a cui possono essere rivolte le richieste formulate ai sensi della presente convenzione per essere trasmesse all'autorita' centrale competente in tale Stato. 3. Le autorita' centrali non esigono pagamento per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.

Convenzione - art. 3

Art. 3. 1. Le autorita' centrali cooperano fra di loro e favoriscono la collaborazione fra le autorita' competenti dei loro rispettivi Stati allo scopo di facilitare la riscossione dei crediti alimentari. 2. Al ricevimento della domanda di cui all'articolo 5, l'autorita' centrale dello Stato richiesto prende o fa prendere senza indugio tutte le misure appropriate ed utili per: I) ricercare o localizzare il debitore o il suo patrimonio; II) ottenere, se del caso, dalle amministrazioni o dagli organismi pubblici, le informazioni necessarie in merito al debitore; III) se del caso, fare registrare o far dichiarare applicabile la sentenza; IV) facilitare il trasferimento della obbligazione alimentare al creditore o all'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e V) assicurare, in caso di mancato versamento al creditore del pagamento dovuto, che vengano azionati tutti gli applicabili strumenti esecutivi esistenti nello Stato richiesto, i quali consentano di procedere al recupero di tali somme. 3. L'autorita' centrale dello Stato richiesto informa l'autorita' centrale dello Stato d'origine delle misure prese in virtu' del paragrafo 2 e dei loro risultati.

Convenzione - art. 4

Art. 4. Ogni Stato contraente adotta le misure amministrative e giudiziarie, ivi compresa la previsione di concrete misure di esecuzione, necessarie per permettere all'autorita' centrale di adempiere i propri obblighi ai sensi della presente convenzione.

Convenzione - art. 5

Art. 5. 1. Se il creditore di una obbligazione alimentare o un organismo menzionato all'articolo 1, paragrafo 5, ottiene in uno Stato contraente una sentenza in materia di obbligo alimentare e desidera che essa venga riconosciuta e messa in esecuzione in un altro Stato contraente, il suddetto creditore o organismo puo' presentare una domanda in tal senso all'autorita' centrale dello Stato d'origine. 2. Prima di trasmettere una domanda allo Stato richiesto, l'autorita' centrale dello Stato d'origine si accerta che la domanda ed i documenti ad essa allegati soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo ed all'articolo 6. 3. La domanda deve contenere: I) una richiesta di venir esaminata ai sensi della presente convenzione; II) una procura che delega all'autorita' centrale richiesta la facolta' di agire o di far agire a nome del creditore di alimenti, compreso il potere specifico di porre in essere misure esecutive; III) lo stato civile completo del debitore e tutte le informazioni utili concernenti la sua identita' e il luogo in cui esso si trova o la localizzazione del suo patrimonio; IV) i documenti richiesti nella sezione 3 del titolo III della convenzione di Bruxelles.

Convenzione - art. 6

Art. 6. Salvo accordo contrario fra le autorita' centrali interessate, i documenti di cui all'articolo 5 e la corrispondenza scambiata fra le autorita' centrali in merito alla domanda sono redatti o corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che questo Stato abbia dichiarato di accettare.

Convenzione - art. 7

Art. 7. Le disposizioni della presente convenzione sono complementari alle disposizioni della convenzione di Bruxelles e non pregiudicano altri strumenti internazionali esistenti.

Convenzione - art. 8

Art. 8. 1. E' istituito un Comitato permanente destinato a permenttere uno scambio di opinioni sul funzionamento della convenzione ed a risolvere le difficolta' pratiche che si dovessero eventualmente presentare. Il comitato puo' formulare raccomandazioni sull'attuazione della convenzione o raccomandare modifiche a questa. 2. Il Comitato e' composto da rappresentanti designati da ogni Stato membro. La Commissione delle Comunita' europee puo' assistere alle riunioni in qualita' di osservatore. 3. La Presidenza della cooperazione politica europea convoca le riunioni del Comitato almeno una volta ogni due anni e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno. A tal riguardo essa prende in debita considerazione le domande formulate da altri Stati membri.

Convenzione - art. 9

Art. 9. 1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri. Essa e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana. 2. La presente convenzione entrera' in vigore dopo novanta giorni a decorrere dalla data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati membri della Comunita' europea alla data di apertura della firma. 3. Ogni Stato membro puo', nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in una data successiva, dichiarare che la convenzione si applica nelle sue relazioni con altri Stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione dopo novanta giorni a decorrere dalla data del deposito. 4. Uno Stato membro che non abbia fatto tale dichiarazione puo' applicare la convenzione nelle sue relazioni con altri Stati membri contraenti in base ad accordi bilaterali. 5. I) Ogni Stato membro informa, allorquando deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana circa: A) la designazione di un'autorita' centrale in conformita' dell'articolo 2 e circa B) qualsiasi dichiarazione fatta in applicazione dell'articolo 6. II) Qualsiasi designazione o dichiarazione cosi' effettuata puo' essere successivamente modificata e nuove dichiarazioni possono essere effettuate con notifica indirizzata al Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana. 6. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana notifica a tutti gli Stati membri qualsiasi firma, deposito di strumenti, dichiarazione o designazione.

Convenzione - art. 10

Art. 10. 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunita' europee. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana. 2. La presente convenzione entrera' in vigore nei confronti di qualsiasi Stato che vi aderisca, dopo novanta giorni a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione di tale Stato. FATTO a Roma, addi' sei novembre millenovecentonovanta. Tutti i testi fanno ugualmente fede, in tedesco, inglese, danese, spagnolo, francese, greco, irlandese, italiano, olandese e portoghese, in un solo esemplare depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana. Una copia autenticata della convenzione viene consegnata al Governo di ogni Stato membro dal Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.