DECRETO 2 ottobre 1992, n. 514

Type Decreto
Publication 1992-10-02
Ultimo aggiornamento 1992-12-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 01-01-1993

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 399, con il quale e' stato approvato il testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, riguardante la disciplina dell'imposta erariale di trascrizione;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 187, concernente, tra l'altro, l'automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico, la quale, all'art. 7, comma 3, dispone che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del P.R.A., la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione, ecc..

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione fatta in data 29 aprile 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Capo I AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DELLE CONSERVATORIE DEL P.R.A.

Art. 1

Impiego del sistema informatico

1.I servizi delle conservatorie del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) sono automatizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici, installati con annesse apparecchiature idonee presso ciascun ufficio e collegati con l'archivio elettronico centrale istituito ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 187.

2.Con l'impiego del sistema informatico anzidetto, e sulla base dello stato giuridico del veicolo risultante negli archivi elettronici centrali e provinciali, sono automatizzate le procedure concernenti l'esame delle formalita', il rilascio del certificato di proprieta', delle altre certificazioni relative al veicolo, le ispezioni, le annotazioni sulla carta di circolazione, il trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria provinciale.

3.Sono automatizzate altresi' l'assegnazione del numero d'ordine progressivo, la stampa del registro previsto dall'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e le altre procedure di funzionamento degli uffici.

4.L'accesso agli archivi elettronici centrali e provinciali per le attivita' di aggiornamento dei dati, per le certificazioni e per le consultazioni, e' consentito esclusivamente al personale munito di apposito codice di identificazione personale. La sottoscrizione prevista dall'art. 17, comma 5, e' eseguita elettronicamente mediante stampa automatica del nominativo del funzionario procedente e del relativo logotipo identificativo attivato dal codice personale anzidetto. Il logotipo e' conforme all'allegato A al presente regolamento.

5.Per le formalita' da eseguirsi nel P.R.A. e per il rilascio delle certificazioni a mezzo del sistema informatico sono dovuti dagli utenti all'Automobile club d'Italia (A.C.I.) diritti ed emolumenti stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 187.

N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'intero art. 7 della legge n. 187/1990 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico), e' il seguente: "Art. 7. - 1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia e' istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici. 2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalita', il certificato di proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici e' condizione per l'espletamento delle formalita' richieste successivamente alla sua emissione. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure. 4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente. 5. Le richieste di formalita' presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili. 6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 187/1990 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 22 del R.D. n. 1814/1927 (Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), e' il seguente: "Art. 22. - Presso ciascun ufficio provinciale dell'A.C.I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note. Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalita' e' richiesta, l'oggetto della formalita' ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalita' si riferisce. La parte puo' presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalita' richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A.C.I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data".

Art. 2

Registri del P.R.A.

1.A decorrere dalla data di attivazione del servizio automatizzato cessano le annotazioni ed iscrizioni sui registri previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

3.Al fine di automatizzare le procedure per le ispezioni e quelle per il rilascio delle certificazioni e delle copie di cui all'art. 17, comma 7, la conservatoria provinciale puo' avvalersi di procedimenti tecnici di riproduzione osservando le norme di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974, nonche' all'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.

4.I registri in essere alla data indicata al comma 1 sono conservati a cura delle rispettive conservatorie provinciali.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 11 del R.D.L. n. 436/1927 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), e' il seguente: "Art. 11. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. e' istituito un pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione. In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole. Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalita' da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne e' alcuna". - Il testo dell'art. 6 e seguenti (fino all'art. 9) del D.P.C.M. 11 settembre 1974 (Norme per la fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti nelle pubbliche amministrazioni), e' il seguente: "Art. 6 (Procedimenti tecnici per la riproduzione). - Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si intende procedere alla distruzione e' costituito da un negativo soggetto alla prescrizione del presente regolamento o da altro tipo di film, che, a giudizio degli organi preposti alla normalizzazione, offra le stesse garanzie. Per la riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti seguita da distruzione dell'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' ammesso l'uso di procedimenti tecnici, ivi compresa la microfilmatura in duplex, che diano garanzia di fedelta' al documento riprodotto, di duplicabilita', di leggibilita', di resistenza dell'immagine a tentativi di alterazione fraudolenta e di stabilita' illimitata nel tempo, in condizioni normali di conservazione. Quale unita' fotografica puo' essere assunta, oltreche' la bobina del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola negativa, di formato ridotto, di cui al primo comma del presente articolo, purche' atta a costituire un complesso collegabile mediante numerazioni o altri simboli. Tali unita' fotografiche, costituite da bobine o da complessi collegabili, dovranno essere numerate progressivamente e non dovranno essere impressionate sulla parte iniziale e terminale per una lunghezza di almeno dieci centimetri o, se trattasi di formati a schede, in un'unica parte per uno spazio sufficiente ai fini della apposizione dell'attestazione di autentica di cui al successivo art. 9. La pellicola da usare deve essere del tipo di sicurezza secondo gli standards internazionali di fabbricazione, da approvare con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'archiviazione a tempo indeterminato, ininfiammabile, e di passo non inferiore a mm 16. Essa puo' essere imperforata, monoperforata o biperforata. Le caratteristiche di stabilita' e quelle fisico- chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura "pellicola di archiviazione a tempo indeterminato" ed agli estremi del relativo decreto interministeriale di approvazione. Il trattamento della pellicola impressionata deve essere effettuato a regola d'arte. Dal film sostitutivo, autenticato ai sensi del successivo art. 9, possono essere tratte, per le correnti esigenze operative, copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici. Soltanto la pellicola autenticata sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali atti e documenti riprodotti. Tale pellicola deve essere custodita in modo da garantirne la leggibilita' e la conservazione nel tempo. Il microfilm sostitutivo con i relativi strumenti di consultazione (di cui agli articoli 5, 6 e 7, nono comma, del presente decreto) dovra' successivamente esser versato agli archivi di Stato competenti nei termini prescritti per ciascun tipo di documentazione in essi fotoriprodotta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Art. 7 (Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo). - La pellicola deve essere impressionata con le indicazioni sottospecificate: a) denominazione dell'Amministrazione o ente, tenuti a conservare gli atti e i documenti; b) numero o numeri di catena dell'unita' fotografica, generalita' complete dell'operatore alla macchina, numero della macchina e data dell'impressione; c) descrizione eventuale della serie (numero complessivo delle unita' archivistiche ed estremi cronologici generali) data e firma del compilatore, con una nota illustrativa del contenuto e del sistema di classificazione o di numerazione usati, nonche' delle eventuali dispersioni verificatesi prima della fotoriproduzione. Tali indicazioni costituiscono lo schedone generale di serie; d) descrizione dell'unita' archivistica (numero dei documenti in essi compresi, estremi cronologici) con la denominazione completa della medesima. Tali indicazioni costituiscono lo schedone particolare dell'unita' archivistica. La eventuale mancanza di documenti, i fogli bianchi e gli eventuali danneggiamenti devono essere indicati in calce allo schedone che deve essere datato e firmato chiaramente dal compilatore. Questo schedone puo' essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unita' archivistica, sul quale devono essere apposte la data e la firma leggibile dell'addetto alla cartellinatura dei documenti. Le predette indicazioni devono essere riprodotte da un quadro a caratteri mobili o da un modulo a stampa, con caratteri non inferiori al corpo 40 che ne consenta la lettura senza l'ausilio di apparecchi ottici. Gli estremi di cui alle lettere a) e b) devono essere riprodotti all'inizio ed alla fine di ciascuna unita' fotografica, come penultimo fotogramma. Su tale schedone viene apposta la indicazione di "inizio" e di "fine" soltanto quando esso sia riprodotto prima dell'unita' archivistica con la quale inizia la serie o dopo l'unita' archivistica con la quale la serie termina. Lo schedone particolare dell'unita' archivistica deve essere riprodotto all'inizio e alla fine di detta unita' con l'indicazione: "inizio" e "fine". Tale schedone deve altresi' essere riprodotto anche quando l'unita' archivistica non possa essere contenuta integralmente nella medesima unita' fotografica. In tal caso saranno inserite opportune indicazioni di collegamento tra le diverse unita' fotografiche riproducenti la medesima unita' archivistica. Tali indicazioni saranno apposte dopo l'ultimo fotogramma riproducente l'unita' archivistica in ciascuna unita' fotografica ed innanzi al primo della unita' fotografica successiva con la quale riprende la duplicazione dell'unita' archivistica interrotta. Nel caso l'unita' archivistica sia costituita da un unico documento che presenti tutti gli elementi atti alla sua individuazione, puo' essere compilato e fotoriprodotto il solo schedone generale di serie. I fotogrammi sono numerati progressivamente per unita' fotografica e devono riprodurre gli estremi di cui al n. 4) dell'art. 5. Ove sia essenziale la esatta ricostruzione delle dimensioni del documento, nel fotogramma deve essere riprodotta una scala centimetrica. Nei casi in cui, per necessita' tecniche, sia indispensabile sezionare in piu' parti il documento, deve essere fotografato per ogni sezione, un quadro d'unione che, per ogni parte del documento riprodotto nel corrispondente fotogramma, presenti un quadratino nero che consenta di individuare la posizione della parte fotografata rispetto alle altre. Le unita' fotografiche devono essere descritte in apposito registro nel quale devono essere riportati gli estremi di classificazione di ciascuna e quelli idonei ad identificare le unita' archivistiche in essa riprodotte secondo quanto prescritto al n. 6) dell'art. 5. Le operazioni di ripresa e le varie fasi del trattamento devono risultare da appositi registri istituiti per ogni singola macchina, che devono essere chiusi giornalmente e sottoscritti dall'operatore. Qualora la duplicazione sia effettuata mediante unica macchina da presa il registro prescritto al nono commma del presente articolo puo' fungere anche da registro di macchina. In tal caso e' controfirmato dall'operatore che ha eseguito la duplicazione. Nel caso le caratteristiche formali dei documenti non dovessero essere riconducibili al previsto sistema di cartellinatura ed alle norme tecniche prescritte, fermo restando che deve in ogni caso essere costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, possono esssere adottate proce- dure la cui osservanza sia garantita da un responsabile del settore di produzione ed utilizzazione dei documenti da fotoriprodurre. Tale deroga e' consentita anche qualora, in rapporto a strutture informative preesistenti al presente decreto, sia stato adottato un sistema di cartellinatura e di duplicazione diverso da quelli di cui agli articoli 5 e 7 da integrare con le indicazioni ricognitive principali. Art. 8 (Collaudo). - La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio e degli altri atti deve essere collaudata da incaricato diverso da quello che ha proceduto alla cartellinatura ed alla riproduzione fotografica. Qualora al collaudo risultino errori di cartellinatura o di ripresa (pagine non fotografate, fotogrammi esposti in modo erroneo, fotogrammi danneggiati a seguito di incidenti verificatisi nel corso del trattamento, strappi, errori di numerazione e simili) deve provvedersi alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando i documenti non riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati in una o piu' unita' fotografiche che devono avere una propria numerazione e far parte integrante della serie fotografica cui si riferiscono. Le unita' fotografiche riservate ai rifacimenti sono soggette alle modalita' di registrazione e di autenticazione prescritte dal presente decreto. All'inizio ed alla fine di ciascuna unita' fotografica riservata ai rifacimenti deve risultare prima del quadro generale della riproduzione con la indicazione dell'unita' fotografica errata, uno schedone con la indicazione RIFACIMENTI seguita dal numero dell'unita' fotografica cui le correzioni si riferiscono. I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unita' fotografiche in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere e per ciascuna unita' fotografica seguendo l'ordine progressivo dei fotogrammi errati. Il numero del fotogramma da sostituire deve essere dato al rifacimento corrispondente. Il fotogramma relativo a un documento non riprodotto deve avere lo stesso numero, contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma che riproduce il documento immediatamente precedente nell'ordine di cartellinatura. All'inizio ed alla fine del gruppo di fotogrammi che sostituiscono fotogrammi annullati della medesima unita' fotografica sono riprodotte le indicazioni che contraddistinguono detta unita' con la legenda "inizio appendice" e "fine appendice"; prima e dopo i fotogrammi di ciascuna unita' archivistica, ne sara' riprodotto lo schedone particolare con la indicazione "inizio appendice" e "fine appendice". Durante il collaudo devono essere annullati in maniera evidente ed indelebile, senza compromettere la resistenza della pellicola, tutti i fotogrammi comunque errati salvo che si tratti di duplicazioni riproducenti il medesimo documento nel qual caso si annulla il fotogramma tecnicamente peggiore. Per quanto attiene al negativo di sostituzione, non e' consentito effettuare rifacimenti complessivi che superino il cinque per cento dei fotogrammi contenuti nell'unita' fotografica. Ad operazioni ultimate il collaudatore da' atto che le riproduzioni fotografiche sono state eseguite con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto, mediante apposizione della propria firma sul registro di cui al nono comma del precedente art. 7, a fianco della registrazione dell'unita' fotografica collaudata. Art. 9 (Autenticazione della pellicola sostitutiva). - La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere autenticata dal capo dell'ufficio responsabile della conservazione degli atti o documenti o da un suo delegato. Il responsabile dell'autenticazione di cui al precedente comma deve assistere al procedimento di formazione della pellicola sostitutiva e, ad operazione ultimata, deve imprimere il proprio punzone sull'unita' fotografica sostitutiva nelle parti non impressionate previste dall'art. 6 del presente decreto, prima che la pellicola sia sottoposta allo sviluppo. Una volta eseguito il collaudo previsto dal precedente art. 8 il funzionario autenticante applica di nuovo il punzone al termine della unita' fotografica. Detto punzone viene depositato, mediante impressione su apposito registro, insieme alle generalita' e alla qualifica del responsabile, seguite dalle date iniziali e terminali del periodo in cui il punzone medesimo e' stato usato presso l'ufficio. Delle relative operazioni di fotoriproduzione ed autentica si da' atto mediante dichiarazione e firma dell'operatore che ha effettuato la ripresa e dell'incaricato dell'autenticazione sul registro di cui al nono comma del precedente art. 7, nell'apposita colonna riservata al processo verbale ed in corrispondenza dell'unita' fotografica autenticata". - Il testo dell'articolo unico del D.M. 29 marzo 1979 (Approvazione delle caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni) e' il seguente: "Articolo unico. - Il microfilm sostitutivo dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni deve essere costituito da una pellicola negativa di sicurezza, ininfiammabile e di passo non inferiore a mm 16, per l'archiviazione a tempo indeterminato. Il tipo di pellicola imperforata, monoperforata o biperforata, deve corrispondere agli standards internazionali di fabbricazione stabiliti dagli organismi di normalizzazione ufficialmente riconosciuti nei Paesi produttori ed in vigore all'inizio dell'anno di fabbricazione. Le caratteristiche di stabilita' e quelle fisico- chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura "pellicola di archiviazione a tempo indeterminato ed agli estremi del presente decreto di approvazione".

Art. 3

Stato giuridico del veicolo

1.Il riepilogo delle informazioni di carattere tecnico e giuridico risultanti nel P.R.A. ad una certa data, esclusi i dati analitici delle iscrizioni ipotecarie non rinnovate nei termini di legge, costituisce lo stato giuridico attuale del veicolo che viene aggiornato nel rispettivo archivio elettronico locale sulla base di ogni formalita' validata.

2.Il riepilogo delle informazioni di cui al comma 1, risultanti nel P.R.A. alla data di attivazione del servizio automatizzato, costituisce lo stato giuridico originario del veicolo da acquisire e convalidare nell'archivio elettronico centrale in occasione della prima operazione di cui all'art. 9.

Art. 4

Trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria: transazioni nel sistema informatico

1.Per il rinnovo dell'iscrizione di un veicolo in Conservatoria diversa da quella nella quale il veicolo e' iscritto, in luogo dell'invio della copia autentica di cui all'art. 10 del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1814, si procede all'aggiornamento dell'archivio elettronico centrale sulla base dello stato giuridico integrato con i gravami e le iscrizioni ipotecarie non cancellati. Finche' il rinnovo dell'iscrizione non sia eseguito, ogni formalita' eventualmente espletata presso la conservatoria di provenienza modifica lo stato giuridico anzidetto.

2.Si applicano le procedure in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui una delle conservatorie interessate al trasferimento dell'iscrizione non abbia iniziato ad operare in regime automatizzato.

3.La Conservatoria di destinazione automatizzata, cui pervenga la copia autentica del foglio di iscrizione ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, provvede comunque all'aggiornamento dell'archivio centrale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 10 del R.D. n. 1814/1927 gia' citato e' il seguente: "Art. 10. - Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione di un autoveicolo da una ad altra provincia, per ottenere l'iscrizione dell'autoveicolo stesso nel pubblico registro tenuto dalla sede dell'A.C.I. nella provincia ove e' eseguita la nuova immatricolazione, il richiedente deve esibire all'ufficio della sede stessa una copia autentica del foglio del pubblico registro tenuto dall'A.C.I. nella provincia di provenienza, relativo all'autoveicolo, ed il foglio complementare della nuova carta di circolazione. Dalla copia del foglio di iscrizione prodotta dal richiedente, deve risultare che, nel pubblico registro della sede dell'A.C.I. della provincia di provenienza, sia stato fatto annotamento che la copia stessa e' stata richiesta e rilasciata per corredarne l'istanza di trasferimento dell'iscrizione. Deve essere esibita altresi' la nuova carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione. Il funzionario dell'A.C.I., sulla base dei dati risultanti dalla copia autenticata del foglio della precedente iscrizione e dalla nuova carta di circolazione, esegue l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, secondo le modalita' prescritte negli articoli 6 e 7 del presente decreto e, dell'avvenuta iscrizione, da' avviso all'ufficio della sede dell'A.C.I. di provenienza. In modo analogo si procede negli altri casi in cui debbasi effettuare una nuova iscrizione dell'autoveicolo, in seguito a rinnovazione della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione".

Capo II FORMA, CONTENUTO E MODALITA' DI UTILIZZO DELLA MODULISTICA, NONCHE' PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.

Art. 5

Definizione della modulistica

1.A far data dall'inizio del servizio automatizzato di cui all'art. 25, in sostituzione di quella attualmente in uso presso gli uffici del P.R.A. sono impiegati i seguenti modelli: - modello di certificato di proprieta' (allegato B); - modello di prima iscrizione del veicolo nel P.R.A. (allegato C); - modello di nota libera (allegato D); - modello di foglio di continuazione di cui all'art. 10 (allegato E).

Art. 6

Documento di proprieta'

1.Agli effetti del presente regolamento il certificato di proprieta' o, per i veicoli iscritti nel P.R.A. alla data di attivazione del servizio automatizzato, il foglio complementare non ancora sostituito, costituisce il documento di proprieta' del veicolo.

Art. 7

Prima iscrizione e certificato di proprieta'

1.Per la richiesta di prima iscrizione del veicolo nel P.R.A., l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di iscrizione ed il titolo di cui al comma 3. Deve essere prodotto, inoltre, il certificato d'origine di cui all'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

2.I dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo, da registrare nel P.R.A., sono quelli risultanti dall'immatricolazione.

3.Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall'art. 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul modulo di prima iscrizione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.

4.Eseguita la prima iscrizione del veicolo, l'ufficio del P.R.A. rilascia il certificato di proprieta' di cui all'art. 8.

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 6 del R.D. n. 1814/1927 gia' citato e' il seguente: "Art. 6. - Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova l'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione: 1) due note contenenti le seguenti indicazioni: a) il numero della carta di circolazione e la data del rilascio di essa da parte dell'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione; b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale e' conosciuta in commercio; c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice; d) il numero con cui e' distinto il motore e la sua potenza espressa in HP, e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080; e) il numero del telaio o, per i rimorchi, il numero del marchio di fabbrica; f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne e' provvisto o la dichiarazione che ne e' sprovvisto; g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattasi di autovetture o di autobus; h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattasi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali; i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioe': se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresi', quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.; l) il cognome, nome e paternita' del proprietario, la sua residenza, professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di societa', la loro natura, la ragione sociale e la forma di attivita' commerciale o industriale esercitata; m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprieta' dell'autoveicolo; n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo; 2) il certificato di origine dell'autoveicolo che dovra' essere stato munito del visto dell'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione, al momento del rilascio della carta di circolazione; 3) il titolo, in originale o in copia autenticata, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprieta', il quale puo' essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo; 4) il foglio complementare della carta di circolazione conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi: a) il numero della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione; b) il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo; c) il prezzo dell'autoveicolo. Deve altresi' essere esibita, con le note indicate nel n. 1 del presente articolo, la carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione".

Art. 8

Certificato di proprieta'

1.Il certificato di proprieta' costituisce attestazione dell'eseguita formalita' e dello stato giuridico attuale del veicolo acquisito negli archivi elettronici, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187; per la formalita' di cancellazione e' rilasciata apposita certificazione.

Art. 9

Rilascio del certificato di proprieta' in sostituzione del foglio complementare

1.L'ufficio del P.R.A., previa acquisizione e convalida dello stato giuridico originario, per i veicoli anteriormente iscritti, rilascia il certificato di proprieta' in occasione della prima operazione successiva alla data di attivazione del servizio automatizzato, escluse quelle previste dall'art. 17; il richiedente deve consegnare il foglio complementare.

Art. 10

Obbligo del certificato di proprieta' per le richieste di formalita'

1.Le richieste di formalita', in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante consegna all'ufficio del P.R.A. del certificato di proprieta' che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalita' e sostituisce il soppresso foglio complementare.

2.Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall'art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul certificato di proprieta', anche integrato da un foglio di continuazione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.

3.Non possono riceversi richieste di formalita' prive del documento di proprieta', salvo i casi previsti dagli articoli 11 e 12; nel caso di deterioramento od indisponibilita' deve richiedersi un duplicato ai sensi dell'art. 13, comma 2.

Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 1814/1927 gia' citato e' il seguente: "Art. 13. - Per ottenere l'annotazione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprieta' di un autoveicolo devono esibirsi all'ufficio provinciale dell'A.C.I. nel cui pubblico registro l'autoveicolo e' iscritto: 1) il titolo in originale o in copia autentica, che da' luogo al trasferimento di proprieta'; 2) il foglio complementare della carta di circolazione; 3) tre note indicanti: a) il numero della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) il numero del volume del pubblico registro automobilistico e del foglio di esso in cui si trova iscritto l'autoveicolo; c) la natura e la data del titolo che da' luogo al trasferimento; d) il nome, il cognome, la paternita', la professione o condizione sociale e la residenza delle parti. Il funzionario dell'A.C.I., nella parte del foglio all'uopo destinata, annota il trasferimento di proprieta' indicando la natura e la data del titolo che vi da' luogo; il nome, il cognome, la paternita', la professione o condizione sociale e la residenza del nuovo proprietario; la data della consegna del titolo; il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note prodotte da parte e l'atto che da' luogo al trasferimento. Dell'avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della carta di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione del trasferimento sul pubblico registro. La denunzia al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei passaggi di proprieta', prevista dal 1 comma dell'art. 43 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, deve essere accompagnata, per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro, dalla esibizione del foglio complementare della carta di circolazione, da cui risulti l'annotazione nel pubblico registro dell'avvenuto trasferimento di proprieta'. Gli atti che danno luogo al trasferimento di proprieta' dell'autoveicolo devono essere scritti su carta da bollo (da centesimi 50, e devono essere registrati, agli effetti della legge di registro, prima dell'annotazione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico, con le tasse previste dalla tabella allegata al D.L.L. 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni) (). (Se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto e' supplito, ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo da centesimi 50, registrata, agli effetti della legge di registro, con la tassa fissa di cui al comma precedente)().". (*) V., ora, la legge 23 dicembre 1977, n. 952.

Art. 11

Tutela del venditore

1.Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. puo' richiedere la registrazione del trasferimento di proprieta' anche senza presentazione del documento di proprieta'. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. puo' rilasciare il certificato di proprieta' solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprieta' rilasciato in precedenza.

Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".

Art. 12

Altre formalita' senza certificato di proprieta'

1.La registrazione nel P.R.A. di atti e provvedimenti giudiziari o amministrativi, formalmente portati a conoscenza dell'intestatario, puo' richiedersi anche senza presentazione del documento di proprieta', mediante nota libera. Resta fermo quanto previsto per il rifiuto del documento di proprieta' dell'art. 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. Il rilascio del certificato di proprieta' si effettua nei modi previsti all'art. 11.

2.La registrazione nel P.R.A. della cancellazione e della perdita di possesso del veicolo puo' richiedersi mediante nota libera e senza presentazione del documento di proprieta', nei casi di indisponibilita' di quest'ultimo comprovata nei modi di cui all'art. 13, comma 1.

Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 25 del R.D. n. 1814/1927 gia' citato e' il seguente: "Art. 25. - Chi abbia titolo valido per l'iscrizione, a proprio favore, nel pubblico registro, di un credito privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso, puo' esigere dal titolare della carta di circolazione la consegna del relativo foglio complementare per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalita' inerenti all'iscrizione od all'annotazione sul pubblico registro del privilegio, o, rispettivamente del trasferimento di esso. Sulla produzione di atto di interpellanza, eseguito da Notaio o da ufficiale giudiziario, dal quale risulti il rifiuto del titolare della carta alla consegna del relativo foglio complementare, il competente ufficio dell'A.C.I., qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le altre condizioni di legge, esegue, a domanda dell'interessato, l'iscrizione o l'annotazione richiesta. Eseguita l'iscrizione o l'annotazione, l'ufficio dell'A.C.I informa l'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione competente del rifiuto opposto dal titolare della carta di circolazione alla consegna del relativo foglio complementare. L'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione provvede al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimette all'ufficio dell'A.C.I., che, eseguiti su di esso gli annotamenti del caso, ne effettua la restituzione al titolare, previo pagamento, a favore dell'A.C.I., degli emolumenti che saranno determinati, in conformita' delle disposizioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436".

Art. 13

Indisponibilita' del documento di proprieta' e duplicato

1.Idonea documentazione deve prodursi al P.R.A. per provare l'indisponibilita' del documento di proprieta' quando ne e' prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorita' di pubblica sicurezza.

2.In caso di deterioramento del documento di proprieta' o dell'indisponibilita' prevista dal comma 1, un duplicato e' rilasciato all'intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo, su apposita richiesta da annotarsi nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. La nota di richiesta deve essere sottoscritta nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e corredata della documentazione prescritta ai sensi del comma 1.

Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 22 del R.D. n. 1814/1927 si veda in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 11.

Art. 14

Documenti di circolazione del veicolo

1.La registrazione nel P.R.A. di variazione delle caratteristiche tecniche e fiscali successive all'immatricolazione del veicolo si effettua su richiesta degli interessati in base all'aggiornamento dei dati da parte del competente ufficio della motorizzazione civile.

2.I mutamenti della proprieta' e della residenza sulla carta di circolazione, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono eseguiti dall'ufficio del P.R.A. mediante rilascio del tagliando del certificato di proprieta'.

3.Il duplicato del tagliando viene rilasciato congiuntamente al duplicato del rispettivo certificato di proprieta'.

Nota all'art. 14: - L'art. 59 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, e' cosi' formulato: "Art. 59 (Trasferimento di proprieta' e di residenza). - Il trasferimento di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati entro dieci giorni, all'ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne da' immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. Qualora la proprieta' del veicolo sia trasferita a chi risieda in un comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un comune di altra provincia, si deve rinnovare la immatricolazione. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta' nel termine stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire centomila. Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza e' punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquantamila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, e' inviata all'ufficio del pubblico registro automobilistico ed e' restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse". La sanzione originaria dell'ammenda e' stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317 (poi abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689), e cosi' elevata dall'art. 114, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.

Art. 15

Formalita' d'ufficio

1.L'aggiornamento degli archivi elettronici a seguito di richieste provenienti dalla pubblica amministrazione o dall'autorita' giudiziaria, o di rettifica degli errori od omissioni dell'ufficio, si esegue mediante formalita' d'ufficio annotate nel registro di cui all'art. 1, comma 3; l'aggiornamento o la rettifica del certificato di proprieta' si eseguono a richiesta di parte. La rettifica si effettua sul certificato di proprieta' gia' emesso.

Capo III MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSERVATORIE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 16

Organizzazione funzionale delle conservatorie

1.Il sistema di elaborazione locale provvede all'assegnazione automatica del numero d'ordine progressivo per le formalita' richieste dalla parte e presentate anche attraverso piu' sportelli.

2.Ferma restando la responsabilita' dell'A.C.I. ai fini del regolare versamento delle somme dovute allo Stato ed alle regioni a titolo di imposta, le agenzie di pratiche automobilistiche possono essere autorizzate dal conservatore del P.R.A. ad effettuare in via telematica versamenti connessi alle operazioni presso il P.R.A.

3.L'Automobile club d'Italia, previa autorizzazione della procura generale della Repubblica competente, puo' istituire sportelli decentrati della conservatoria, anche fuori del capoluogo di provincia, abilitati all'espletamento del servizio P.R.A.

Art. 17

Servizi informativi e documentativi forniti dal P.R.A.: ispezioni, stati, certificazioni e copie di formalita'

1.L'ispezione, diretta a conoscere lo stato giuridico attuale di un veicolo, si esegue mediante interrogazione del sistema informatico.

2.Lo stato giuridico di cui al comma 1 e' attestato mediante certificazione apposita.

3.Il certificato cronologico riporta i dati di ogni formalita' registrata successivamente alla data di attivazione del servizio automatizzato, e, per i veicoli anteriormente iscritti, e' preceduto dallo stato giuridico originario di cui all'art. 3, comma 2.

4.Le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono fornite su fogli bianchi recanti l'intestazione dell'A.C.I. con l'indicazione dell'ufficio del P.R.A. che le fornisce.

5.Il certificato di proprieta' e l'annesso tagliando da utilizzarsi per l'aggiornamento della carta di circolazione, le certificazioni negative e le altre previste dai commi 2 e 3, sono redatte mediante stampa dal sistema informativo; la sottoscrizione da eseguirsi nei modi di cui all'art. 1, comma 4, attesta la provenienza dei dati ivi riportati dagli archivi elettronici.

6.Copia della documentazione relativa alle formalita' registrate e' rilasciata mediante riproduzione fotostatica autenticata, a chi ne faccia specifica richiesta.

7.Le ispezioni ed il rilascio di certificazioni e copie, in relazione a formalita' registrate prima della data di attivazione del servizio automatizzato, continuano ad effettuarsi secondo la normativa vigente anteriormente a tale data. Qualora la conservatoria provinciale abbia proceduto alle operazioni di riproduzione previste dall'art. 2, comma 3, le predette operazioni si eseguono sulla base della pellicola sostitutiva autenticata, in luogo del foglio di iscrizione originale.

Art. 18

Conservazione della documentazione prescritta

1.Devono essere conservati nella raccolta delle formalita' i certificati di proprieta' ritirati, le note, i titoli e gli altri documenti acquisiti.

2.La conservatoria provinciale del P.R.A. puo' procedere alla riproduzione sostitutiva dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalita' a norma degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dell'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. In tal caso, il rilascio di copie ai sensi dell'art. 17, comma 6, si esegue sulla base della pellicola sostitutiva autenticata, in luogo del documento originale.

3.Anteriormente ai termini previsti dalle disposizioni in vigore, non puo' procedersi alla distruzione dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalita' se non previa riproduzione ai sensi del comma 2.

Nota all'art. 18: - Per il testo degli articoli 6 e seguenti del D.P.C.M. 11 settembre 1974 e dell'articolo unico del D.M. 29 marzo 1979 si veda in nota all'art. 2.

Art. 19

Richieste di formalita' corredate di supporto informatico

1.Salvo motivato rifiuto del conservatore del P.R.A. e' consentita la presentazione, a corredo delle richieste di formalita', di supporti informatici il cui contenuto deve esere convalidato ai fini dell'aggiornamento degli archivi elettronici.

Capo IV ELABORAZIONE E FORNITURA DEI DATI E DELLE STATISTICHE

Art. 20

Elaborazione e conservazione dei dati

1.E' assicurata l'immutabilita' e la conservazione dei dati acquisiti e validati negli archivi elettronici, mediante duplicazione degli stessi e collocazione in luoghi diversi.

Art. 21

Procedure di emergenza

1.In caso di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, la prosecuzione delle funzioni essenziali connesse alle operazioni di accettazione, numerazione progressiva, incasso e stampa del registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e' garantita dalle apparecchiature di riserva. In caso di impossibilita' di funzionamento della conservatoria, ne deve esere data immediata comunicazione alla procura generale della Repubblica competente ed al Ministero delle finanze, specificando le cause. Il Ministro delle finanze, su segnalazione della procura della Repubblica, emette decreto di riammissione nei termini.

Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 22 del R.D. n. 1814/1927 si veda in nota all'art. 1.

Art. 22

Forniture di dati e statistiche da parte del Sistema informativo centrale

1.A mezzo del Sistema informativo centrale dell'A.C.I. sono eseguite le ispezioni, come previste dall'art. 17, comma 1, a fronte di richieste su base reale presentate da chiunque.

2.Le richieste di dati su veicoli avanzate, anche su base personale, da organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonche' dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono evase gratuitamente.

3.Dati e statistiche possono essere forniti dal Sistema informativo centrale dell'A.C.I., oltre che all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a categorie di soggetti per le quali il Ministero delle finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione. In tale ultimo caso l'A.C.I. procede alla fornitura dei predetti dati e statistiche in base ad apposita convenzione.

Art. 23

Modalita' delle forniture da parte del Sistema informativo centrale

1.Le forniture di cui all'art. 22 possono essere effettuate, in forma singola o aggregata, mediante supporto informatico secondo gli standard stabiliti dal sistema informativo A.C.I. 2 L'A.C.I. mantiene la piena ed esclusiva proprieta' delle proce- dure realizzate. 3. I dati forniti non possono essere oggetto di alienazione o di cessione neppure a titolo gratuito. 4. Le modalita' di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonche' i costi delle procedure e delle forniture, a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. ed approvati dal Ministro delle finanze.

Art. 24

Collegamenti telematici

1.Le forniture di cui all'art. 22, possono effettuarsi mediante collegamento telematico con gli archivi del Sistema informativo dell'A.C.I.

2.Il Sistema informativo centrale dell'A.C.I. provvede al controllo ed alla contabilizzazione degli accessi.

3.L'utenza del servizio e' concessa in funzione della disponibilita' di collegamenti al momento della richiesta ed e' condizionata dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza dell'A.C.I.

4.Le modalita' di collegamento, il tipo di informazioni da fornire, nonche' i costi a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. con apposita convenzione.

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Data di attivazione del servizio automatizzato

1.Esaurite le operazioni di impianto del sistema informatico e le altre necessarie al funzionamento automatizzato degli uffici, la procura della Repubblica territorialmente competente, su richiesta della rispettiva conservatoria provinciale del P.R.A., stabilisce la data di inizio del funzionamento del servizio automatizzato.

2.Le disposizioni previste dal presente regolamento hanno effetto a decorrere dalla data stabilita, per ciascuna conservatoria provinciale, ai sensi del comma 1.

Art. 26

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro delle finanze GORIA Il Ministro di grazia e giustizia MARTELLI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992

Registro n. 74 Finanze, foglio n. 110

Allegato A

Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico

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