DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 528
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio del 6 aprile 1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1.Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si intende per: direttiva: la direttiva 92/30/C/EE del Consiglio delle comunità europee del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi; ente finanziario: un'impresa, diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più attività figuranti all'art. 1, comma 2, lett. f) punti 2 - 12 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481; società di partecipazione finanziaria: un ente finanziario avente sede in Italia o in altro stato membro della Comunità europea, le cui imprese controllate sono esclusivamente o principalmente, uno o più enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio; società di partecipazione mista: una società avente sede in Italia o in altro stato membro della Comunità europea, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio, che controlla almeno un ente creditizio; gruppo creditizio e capogruppo: rispettivamente il gruppo e la società finanziaria o l'ente creditizio disciplinati dal titolo VII del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356; enti o società controllati: gli enti e le società nei cui confronti sussiste il controllo ai sensi dell'art. 26 del medesmo D.Lgs. n. 356/1990; enti o società partecipati: gli enti e le società nei cui confronti sussiste una partecipazione, diretta o indiretta, pari almeno al 20% del capitale.
2.Il presente decreto integra quanto disposto dalla legge 17 aprile 1986, n. 114 e dal D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.
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