DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 535
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della direttiva n. 61/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, si applicano alla commercializzazione all'interno della Comunità, in relazione ai generi e specie figuranti in allegato al presente decreto, dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piante ornamentali, nonchè ai portainnesto di altri generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o spe- cie suddetti.
2.I materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali relative ai generi ed alle specie di cui al comma 1, fatti salvi quelli destinati a prove o scopi scientifici e a lavori di selezione, possono essere immessi sul mercato esclusivamente da fornitori autorizzati ai sensi dell'art. 4 e purchè soddisfino i requisiti fissati ai sensi dell'art. 2, comma 2.
3.Ai fini della presente legge, la direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, è denominata nel prosieguo "direttiva".