DECRETO 11 dicembre 1992, n. 548
Entrata in vigore del decreto: 21-2-1993
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 2, lettera p), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni leg- islative in materia doganale;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie;
Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 23 luglio 1973), 2 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 15 aprile 1977) e 10 novembre 1988, n. 513 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1988), che disciplinano le procedure semplificate di accertamento in materia doganale;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, n. 324 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1987) recante estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative alle merci spedite all'estero, adottato in attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;
Ritenuta la necessita' di integrare e riordinare in un unico testo la disciplina di cui ai predetti decreti ministeriali con le norme necessarie per consentire la pratica attuazione del disposto normativo di cui ai citati articoli del decreto legislativo n. 374/1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4273 dell'11 dicembre 1992;
A D O T T A il seguente regolamento concernente:
PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE Capo I SOGGETTI AUTORIZZATI ALLE DI ACCERTAMENTO
Art. 1
Imprese industriali, commerciali ed agricole
Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera p), della legge n. 349/1989 e' il seguente: "1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformita' ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a)-o) (omissis); p) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei confronti delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonche' delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'art. 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate: 1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad intervenire al momento dell'operazione doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione; 2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilita' aziendali; 3) nell'utilizzo anche di sistemi informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresi' la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'art. 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973". - Il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Art. 12 (Procedure semplificate di accertamento per merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati). - 1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole la cui attivita' e' alimentata da frequenti arrivi di merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse all'ufficio doganale del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime. 2. L'amministrazione puo' rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Puo' altresi' escludere dalla facilitazione determi- nate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero puo' prescrivere per deter- minate merci la osservanza di particolari cautele. 3. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni. 4. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per una o piu' delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento: a) importazione definitiva; b) importazione temporanea; c) introduzione in magazzino doganale; d) reimportazione. 5. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 9 dell'art. 13; lo stesso decreto dovra' altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi di arrivo delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari". "Art. 13 (Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci provenienti dall'estero). - 1. All'atto dell'arrivo a destinazione della merce, il titolare dell'autorizzazione puo' procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che assicurano ai fini doganali l'identita' e l'integrita' dei colli, dei contenitori o dei veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli od altre irregolarita', ovvero vi siano dubbi circa la conformita' delle merci a quelle per le quali e' stata concessa l'autorizzazione, ovvero sussistano differenze rispetto al documento cauzionale od a quello di trasporto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni manipolazione del carico. In caso diverso, il titolare dell'autorizzazione prende in carico la merce mediante l'iscrizione nelle proprie scritture o mediante altra formalita' riconosciuta equivalente dall'amministrazione, subentrando con cio' al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso l'ufficio doganale. 2. La presa in carico della merce produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico. 4. Per le merci prese in carico il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a presentare, anche mediante sistemi telematici, la dichiarazione doganale, singola o globale, nonche' ogni altro elemento necessario per l'accertamento. Le modalita', le cautele ed il termine per la presentazione delle dichiarazioni doganali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 9. 5. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 6. L'accertamento e' eseguito sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'eventuale intervento dell'ufficio all'atto dell'arrivo delle merci oggetto dell'operazione doganale, ovvero attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo. 7. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte. 8. Il costo del servizio per l'effettuazione dei controlli da parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le scritture e le contabilita' e' posto a carico del titolare dell'autorizzazione. 9. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee". "Art. 14 (Procedure semplificate di accertamento per merci da inviare all'estero - Soggetti autorizzati). - 1. Le imprese industriali, commerciali ed agricole che effettuano frequenti spedizioni all'estero di merci in esportazione, anche temporanea, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione di idonea cauzione, nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime. 2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3. 3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 8 dell'art. 15; lo stesso decreto dovra' altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi di spedizione delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari". Art. 15 (Esecuzione della procedura semplificata di accertamento per merci da inviare all'estero). - 1. I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dal soggetto abilitato, mediante l'uso dei modelli, a rigoroso rendiconto, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero stampati e preautenticati presso stabilimenti tipografici appositamente autorizzati. Su tali modelli il soggetto abilitato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, qualora l'impronta del timbro stesso non sia stata gia' prestampata dalla tipografia autorizzata. Al momento della partenza delle merci la dichiarazione e' iscritta in apposito registro, a rigoroso rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione, direttamente dal soggetto beneficiario, anche in forma meccanizzata, purche' previamente vidimato dall'ufficio stesso o preautenticato da tipografia autorizzata; la dichiarazione vale quale documento doganale emesso sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il piu' breve tempo possibile all'ufficio doganale per gli ulteriori adempimenti di competenza. 2. L'iscrizione della dichiarazione nei registri predetti produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Resta in ogni caso salva la facolta' dell'ufficio di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla partenza. 4. Per il pagamento dei diritti doganali dovuti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 5. Quando l'ufficio non si e' avvalso della facolta' di intervenire all'atto della partenza delle merci, l'accertamento e' eseguito attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione e diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla bolletta del risultato del controllo. 6. L'ufficio doganale procede a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' anche allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse con le dichiarazioni presentate, nonche' esegue, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite. 7. Per l'effettuazione dei controlli predetti si osservano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 13. 8. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per l'esecuzione della procedura semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dalle Comunita' europee". "Art. 16 (Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione), comma 2. - Il Ministro delle finanze puo' altresi' consentire, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 14, comma 1, che le merci oggetto di operazioni di esportazione o di riesportazione siano avviate all'estero accompagnate da documento amministrativo, commerciale o di trasporto e che le operazioni stesse effettuate in un determinato intervallo di tempo formino oggetto di dichiarazione globale". - La direttiva n. 79/695/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 205 del 13 agosto 1979. Le rettifiche alla direttiva predetta sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee n. L 279 dell'8 novembre 1979. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) regime generale; 2) regimi particolari (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali, periodiche o riepilogative; c) svincolo delle merci prima della presentazione della dichiarazione ad essa relativa; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati; c) tassazione delle spedizioni composite). - La direttiva n. 82/57/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 79/695/CEE del consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 28 del 5 febbraio 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) indicazione della dichiarazione; b)documenti da allegare alla dichiarazione; c) esame delle merci e prelievi di campioni effettuati preliminarmente al deposito della dichiarazione; d) dichiarazioni incomplete); 2) verifica della dichiarazione di immissione in libera pratica (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni; d) attestazione del servizio doganale); 3) sorte delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica (ossia: a) svincolo delle merci per l'immissione in libera pratica; b) abbandono delle merci; c) distruzione delle merci). - La direttiva n. 81/177/CEE, concernente l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 83 del 30 marzo 1981. In particolare, la direttiva suddetta reca la disciplina in materia di: 1) procedura generale; 2) procedure semplificate (ossia: a) dispensa dalla dichiarazione scritta; b) dichiarazioni globali periodiche o riepilogative; c) concessione dell'autorizzazione ad esportare prima della presentazione della dichiarazione scritta; d) sostituzione totale o parziale delle indicazioni della dichiarazione con dati codificati). - La direttiva n. 82/347/CEE, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva n. 81/177/CEE del consiglio relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 156 del 7 giugno 1982. In particolare, la direttiva suddetta disciplina: 1) il contenuto della dichiarazione di esportazione; 2) la verifica della dichiarazione di esportazione (ossia: a) verifica dei documenti; b) visita delle merci; c) prelievo di campioni; d) attestazione del servizio doganale); 3) autorizzazione all'esportazione delle merci. - Il D.M. 3 luglio 1973, concernente "Procedure semplificate di accertamento in materia doganale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 23 luglio 1973. - Il D.M. 2 aprile 1977, concernente "Procedure semplificate di accertamento in materia doganale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 102 del 15 aprile 1977. - Il D.M. 10 novembre 1988, n. 513, concernente "Proce- dure semplificate di accertamento in materia doganale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1988. - Il D.M. 26 giugno 1987, n. 324, concernente "Estensione alle imprese di spedizione internazionale delle procedure semplificate relative a merci spedite all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987. Note all'art. 1: - L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 90 (Esonero dall'obbligo di prestare cauzione). - L'Amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formino oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi detto obbligo e' previsto. La concessione puo' essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilita' dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, pre- stare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso". - Il titolo II del libro secondo del codice penale si occupa "Dei delitti contro la pubblica amministrazione". - Il titolo VII del libro secondo del medesimo codice penale si occupa "Dei delitti contro la fede pubblica". - Il titolo XIII del libro secondo del ripetuto codice penale si occupa "Dei delitti contro il patrimonio". - La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia".
Capo I SOGGETTI AUTORIZZATI ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO
Art. 2
Imprese di spedizione internazionale
Note all'art. 2: - La legge n. 1442/1941 reca: "Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri". - Il testo dell'art. 9, primo comma, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e' cosi' formulato: "Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali). - Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1)-3) (omissis); 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69: i servizi relativi alle operazioni doganali".
Art. 3
Magazzini generali
1.Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate, per le merci oggetto del deposito, ai magazzini generali che, in aggiunta ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 1, predispongano sistemi di scritture e contabilita' aziendali che contengano ogni utile elemento relativo alla movimentazione delle merci, con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonche' alla loro destinazione finale.
Art. 4
Spedizionieri doganali
1.Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate agli spedizionieri doganali, nell'ambito della circoscrizione doganale presso la quale sono abilitati al compimento delle operazioni doganali, che in tale loro qualita' effettuino frequentemente operazioni doganali nell'interesse di imprese industriali, commerciali ed agricole sempre che, nell'esercizio della loro attivita' professionale, presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese.
Note all'art. 4: - La legge n. 1612/1960 reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali". - L'art. 53 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 53 (Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali). - Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana; b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere c) e d). Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione e' disposta su proposta del capo della dogana ed e' inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma puo' essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorita' giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto. E' sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso in cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali e' adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza".
Art. 5
Corrieri aerei internazionali
1.Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale possono essere rilasciate ai corrieri aerei internazionali che svolgano frequentemente il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione di corrispondenza epistolare, campioni, colli e pacchi postali e che in tale loro qualita' assumano l'incarico di svolgere, oltre ai cennati servizi, anche le operazioni accessorie, ivi comprese quelle di natura doganale, sempre che, nell'esercizio della loro attivita' professionale, presentino in dogana nell'interesse delle imprese industriali, commerciali ed agricole le merci di proprieta' di tali imprese.
Art. 6
Rilascio, revoca e decadenza delle autorizzazioni
1.Le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento in materia doganale sono rilasciate dal direttore centrale dei servizi doganali.
2.I soggetti richiedenti sono tenuti a corredare l'istanza con i documenti necessari a dimostrare la qualita' imprenditoriale o professionale, nonche' a fornire ogni altro documento richiesto dall'amministrazione ai fini dell'istruttoria dell'istanza stessa ed a sottoporsi alle eventuali verifiche amministrative e contabili pre- ventive che fossero ritenute necessarie dalla predetta amministrazione.
3.Il direttore centrale dei servizi doganali puo' rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, quando non vengano rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Con provvedimento di carattere generale possono essere escluse dalla facilitazione deter- minate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza. Puo' essere, altresi', disposta, in ogni singola autorizzazione, con espressa motivazione, l'esclusione dal beneficio di determinate merci per l'insussistenza di specifici requisiti oggettivi da parte dei soggetti richiedenti, ovvero possono essere prescritte per determinate merci l'osservanza di particolari cautele.
4.I soggetti autorizzati che per un anno non usufruiscano dell'autorizzazione ministeriale decadono dalla facolta' di operare in dogana con procedure semplificate di accertamento. Tali soggetti possono ottenere una nuova autorizzazione, purche' dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento.
5.L'autorizzazione non esime il soggetto autorizzato dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.
Art. 7
Contenuto delle autorizzazioni
2.Nelle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si puo' prescindere dall'indicazione della denominazione commerciale delle merci, fatte salve le limitazioni e le cautele di cui all'art. 6, comma 3.
3.Alle imprese di spedizione internazionale ed ai corrieri aerei internazionali aventi nel territorio nazionale piu' sedi stabili ed organizzate puo' essere rilasciata un'autorizzazione per ciascuna di tali sedi. Si intendono per sedi stabili ed organizzate i luoghi in cui l'impresa ha costituito in via continuativa una installazione fissa completa di uffici, aree, infrastrutture ed attrezzature finalizzate al compimento della propria specifica attivita', secondo quanto attestato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
5.Per il trasporto verso l'interno mediante tubazioni di oli minerali greggi ed oli combustibili, destinati alla lavorazione, che siano stati nazionalizzati con la procedura semplificata, si prescinde dall'obbligo dell'accompagnamento con bolletta di cauzione, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dirette ad accettare l'effettiva destinazione ricevuta dalle merci. Tali prescrizioni sono impartite dall'ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura semplificata ed al medesimo ufficio e' affidato anche il compito di verificarne l'osservanza.
6.La disposizione del precedente comma si applica altresi' per le operazioni di estrazione di merci dai depositi doganali effettuate ai sensi dell'art. 234 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Nota all'art. 7: - L'art. 234 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 234 (Estrazione di merci dai magazzini doganali privati). - La procedura di cui agli articoli 232 e 233 e' applicabile anche per le operazioni di importazione definitiva o temporanea di merci estratte da magazzini doganali privati, compresi quelli gestiti in regime di magazzini generali, quando nei magazzini medesimi e' consentita l'introduzione di merci con analoga procedura, a norma dell'art. 232, penultimo comma, lettera c)".
Capo II ESECUZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO PER LE MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO
Art. 8
Definizione della procedura e destinazioni doganali
1.La procedura semplificata di accertamento di cui al presente capo consente ai soggetti autorizzati di disporre delle merci provenienti dall'estero, secondo la destinazione doganale prescelta, subito dopo il loro arrivo nei luoghi appositamente designati, prescindendo dalla presentazione delle merci stesse alla dogana e prima della presentazione della relativa dichiarazione doganale.
3.Le destinazioni per l'importazione comprendono anche l'introduzione di merci comunitarie e l'immissione in libera pratica di merci terze.
4.La procedura e' applicabile, altresi', alle operazioni doganali relative alle destinazioni dell'importazione definitiva e temporanea aventi per oggetto l'estrazione dai depositi doganali di merci introdotte con analoga procedura anche se le dichiarazioni doganali di estrazione sono intestate a coloro per conto dei quali si effettuano le operazioni doganali.
5.Nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei internazionali la procedura semplificata non puo' essere autorizzata per la destinazione doganale dell'importazione temporanea ne' per la reimportazione di merci temporaneamente esportate.
Art. 9
Comunicazione degli arrivi e preavviso
1.Al momento dell'arrivo delle merci nei luoghi appositamente designati, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare tale arrivo all'ufficio doganale, per consentire allo stesso l'eventuale intervento nell'operazione, anche senza preavviso.
3.Nella comunicazione di arrivo, oltre alla descrizione delle merci, deve essere fornita alla dogana l'indicazione dell'identita' e della provenienza del mezzo di trasporto. Le modalita' da osservare per la comunicazione ed il preavviso, che possono essere effettuati anche con mezzi informatici e telematici, sono stabilite dall'ufficio doganale.
4.Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono comunicare, oltre all'arrivo delle merci, la propria esposizione debitoria al momento dell'arrivo stesso, in modo da consentire alla dogana la verifica della congruita' della garanzia prestata. Qualora questa divenga insufficiente, i predetti soggetti sono tenuti ad integrarla entro e non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo delle merci.
5.Qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio doganale, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del carico, compreso lo scarico dal mezzo di trasporto.
Art. 10
Adempimenti all'arrivo delle merci
1.Subito dopo l'arrivo delle merci e qualora non risultino manomissioni dei sigilli od altre irregolarita', il titolare dell'autorizzazione, salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 9, prende in carico le merci mediante l'iscrizione del documento di scorta in appositi registri aziendali sottoposti a rigoroso rendiconto, distinti per destinazione doganale delle merci stesse, previamente vidimati dall'ufficio doganale ovvero stampati e preautenticati da tipografia autorizzata, subentrando con cio' al vettore od allo speditore negli obblighi da questi assunti verso la dogana.
2.L'iscrizione di cui al primo comma deve essere completata con l'indicazione della data di arrivo delle merci, della destinazione doganale e degli elementi necessari all'identificazione delle merci stesse. Se il registro e' tenuto dai soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 l'iscrizione deve contenere anche l'indicazione del proprietario delle merci o, comunque, del soggetto per conto del quale l'operazione viene effettuata.
3.La presa in carico delle merci da parte del soggetto autorizzato produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
4.Qualora nel corso delle successive operazioni di manipolazione del carico risultino manomissioni di sigilli od altre irregolarita', ovvero vi siano dubbi circa la conformita' delle merci a quelle per le quali e' stata concessa l'autorizzazione, ovvero, infine, risultino differenze rispetto ai documenti cauzionali o di trasporto iscritti nei registri aziendali, il medesimo soggetto e' tenuto ad informare immediatamente l'ufficio doganale e ad astenersi, fino all'intervento di questo, da ogni ulteriore manipolazione del carico.
5.Il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui presentazione e' eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci.
6.Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale della facolta' di intervenire all'atto dell'arrivo delle merci, e' redatto un verbale nel quale vengono descritte le operazioni di accertamento e di controllo eseguite e le relative risultanze; se sono stati prelevati campioni per l'analisi, il relativo risultato sara' allegato al verbale successivamente; in tali ipotesi l'incaricato dell'ufficio provvede anche ad apporre sul documento doganale di scorta le annotazioni di cui al comma 8.
7.I verbali sono redatti in duplice esemplare, di cui uno e' consegnato al soggetto autorizzato, l'altro e' trattenuto dall'ufficio doganale per essere allegato alla matrice della dichiarazione doganale di esito di cui all'art. 11. La consegna del verbale attestante la regolarita' delle operazioni comporta lo svincolo delle merci.
8.Se le merci arrivate risultano vincolate a bolletta di cauzione o documento assimilato, il soggetto autorizzato e' tenuto all'atto dell'arrivo delle merci ad apporre sul documento doganale che ha scortato la merce stessa fino al luogo di destinazione le attestazioni relative alla regolarita' del trasporto e gli estremi di iscrizione nel registro di cui al comma 1. Tali annotazioni sono firmate da persona all'uopo designata dal soggetto autorizzato e la cui firma sia stata preventivamente depositata nell'ufficio doganale.
Nota all'art. 10: - L'art. 36 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 36 (Presupposto dell'obbligazione tributaria). - Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria e' costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva; l'obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell'operatore, dal funzionario incaricato dell'accettazione. Il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'art. 58, secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi vigenti, l'operazione non puo' essere consentita. Rispetto alle merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva il presupposto stesso si considera altresi' non avverato se dette merci non sono uscite dal territorio doganale. Le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente dagli articoli 163 e 762 del codice medesimo. Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all'art. 338, primo comma. Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta al momento in cui il fatto si e' verificato ovvero, se non e' possibile stabilire tale momento, quando il fatto e' stato accertato".
Art. 11
Dichiarazioni doganali di esito
1.Per le merci prese in carico, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a presentare all'ufficio doganale competente, entro tre giorni dalla fine del periodo determinato ai sensi del comma 2, le relative dichiarazioni doganali, singole o globali, corredate di tutti i documenti previsti per la destinazione doganale conferita alle merci, ivi compreso il documento doganale indicato nel comma 8 del precedente art. 10, e di una copia della parte del registro aziendale nella quale sono stati iscritti i documenti di scorta relativi alle dichiarazioni medesime. Il numero e la data di iscrizione dei documenti di scorta costituiscono, ai fini doganali, il precedente allibramento delle dichiarazioni.
2.Il periodo di cui al comma 1 e' stabilito dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e non puo', comunque, eccedere i trentuno giorni.
3.Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e modalita' delle dichiarazioni globali da presentare ai sensi del comma 1.
4.Le indicazioni che figurano nelle dichiarazioni doganali di esito formano, con le indicazioni che risultano nel registro aziendale di presa in carico, un atto unico ed indivisibile che ha efficacia a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nel predetto registro.
5.Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono intestare le dichiarazioni emesse in procedura semplificata di accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale e' compiuta, facendo figurare sulle stesse i propri estremi di identificazione, salvo quanto disposto dall'art. 224 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni; debbono inoltre porre a corredo del registro aziendale di presa in carico copia delle dichiarazioni, delle fatture e della documentazione di trasporto.
6.Le dichiarazioni doganali di esito sono registrate dall'ufficio doganale entro il secondo giorno lavorativo successivo alla loro presentazione. Gli estremi di tale registrazione debbono essere riportati, a cura dei soggetti autorizzati, sul registro aziendale di presa in carico in corrispondenza dell'iscrizione delle relative merci. I soggetti stessi sono tenuti a sostituire, entro la fine del periodo successivo, la copia per la dogana del registro aziendale di cui al primo comma, con una copia definitiva, completa delle annotazioni di scarico.
7.Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni doganali sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di pagamento periodico e differito.
8.L'accertamento e' eseguito, presso l'ufficio doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione, salvo il caso in cui lo stesso sia eseguito all'atto dell'intervento dell'ufficio presso i luoghi di arrivo delle merci; esso diventa definitivo alla data dell'annotazione sulla dichiarazione doganale del risultato del controllo.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme e condizioni necessarie per la presentazione della dichiarazione semplificata, che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunita' europee". - Il testo dell'art. 224 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con R.D. n. 65/1896 e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 224 (Dichiarazione e visita). - Per la immissione delle merci nei magazzini doganali deve essere presentata la dichiarazione per introduzione in deposito indicando la specie del deposito che si richiede. Per le merci da depositarsi nei magazzini dati in affitto ed in quelli di proprieta' privata, il dichiarante dev'essere lo stesso titolare del deposito; le dichiarazioni debbono indicare il numero e la lettera che distinguono i magazzini, e per ogni magazzino e per ogni partita di colli di diversa specie o contenenti diversa qualita' di merci, dev'essere presentata separata dichiarazione. Eseguita la visita le merci devono essere subito trasportate nel deposito. Il capo della dogana puo' anche permettere che la visita si compia presso i magazzini dati in affitto o presso quelli di proprieta' privata. In questi casi le merci devono essere tenute sotto la continua vigilanza degli agenti fintantoche' non siano visitate ed immesse nei magazzini. Nella visita dei colli contenenti una sola qualita' di merce tassata in base al peso netto reale, dichiarati per il deposito sotto diretta custodia della dogana, quando in applicazione dell'art. 29 sia stato dichiarato il solo peso lordo, l'accertamento della quantita' della merce e l'indicazione di essa nel risultato della visita possono pure limitarsi al peso lordo. Il bollo ai colli prescritto dall'art. 47 della legge si applica appena compiuta la visita. Gli agenti che assistono alla introduzione delle merci nei magazzini doganali devono, ad operazione compiuta, apporre corrispondente attestazione nelle dichiarazioni".
Capo III ESECUZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI ACCERTAMENTO PER LE MERCI DA INVIARE ALL'ESTERO
Art. 12
Definizione della procedura e destinazioni doganali
1.La procedura semplificata di accertamento di cui al presente capo consente ai soggetti autorizzati di spedire le merci destinate all'estero direttamente dai luoghi appositamente designati prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci all'ufficio doganale del luogo di partenza, previa prestazione della cauzione di cui all'art. 1, lettera d, nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.
3.Le destinazioni per l'esportazione comprendono anche la spedizione verso altri Paesi comunitari.
4.La procedura e' applicabile, altresi', alle operazioni doganali relative alle predette destinazioni, aventi per oggetto l'estrazione dai depositi doganali di merci introdotte con analoga procedura, anche se le dichiarazioni doganali di estrazione sono intestate a coloro per conto dei quali si effettuano le operazioni doganali.
5.Nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali, degli spedizionieri doganali e dei corrieri aerei internazionali la procedura semplificata non puo' essere autorizzata per la destinazione doganale dell'esportazione temporanea ne' per la riesportazione di merci temporaneamente importate.
Art. 13
Forma e contenuto del documento doganale di scorta delle spedizioni
1.I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, mediante l'uso di stampati conformi al modello corrispondente al tipo di operazione doganale, previamente vidimati e numerati dall'ufficio doganale, ovvero preautenticati e numerati dagli stabilimenti tipografici produttori, se appositamente autorizzati. Il titolare della procedura e' tenuto ad annotare in un apposito registro previdimato dalla dogana il carico e lo scarico, per quantita' e per tipo, degli stampati suddetti, dei quali ha l'onere del rendiconto. Sui documenti doganali di cui al presente articolo deve comunque figurare, oltre allo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese del titolare dell'autorizzazione, ovvero all'impronta del timbro stesso prestampata dalla tipografia autorizzata, la sottoscrizione del soggetto titolare della procedura semplificata.
Art. 14
Comunicazione della spedizione e preavviso
1.Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicare l'orario di partenza delle merci all'ufficio doganale, per consentire allo stesso l'eventuale intervento nell'operazione, anche senza preavviso.
3.Le modalita' da osservare per la comunicazione ed il preavviso, che possono essere effettuati anche con mezzi informatici e telematici, sono stabilite dall'ufficio doganale.
4.Qualora sia preavvisato dell'intervento dell'ufficio doganale, il titolare dell'autorizzazione deve astenersi dal dare corso alla spedizione.
Art. 15
Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale
1.Prima dell'orario fissato per la partenza delle merci la dichiarazione doganale e' iscritta in apposito registro sottoposto a rendiconto, fornito dall'ufficio doganale, ovvero, su autorizzazione dell'amministrazione, in un registro o modulo continuo predisposti dal soggetto autorizzato anche con sistemi informatici, purche' previamente vidimati dall'ufficio stesso o preautenticati da tipografia autorizzata.
2.L'iscrizione della dichiarazione doganale nei registri di cui al comma 1 produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
3.Il numero e la data di registrazione devono essere riportati sulla dichiarazione doganale che scorta le singole spedizioni.
4.Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a suggellare i colli, i contenitori o i veicoli relativi alle merci da spedire, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera e) del presente regolamento. Le disposizioni per il suggellamento sono precisate nell'autorizzazione. I mezzi di suggellamento, quelli di identificazione ovvero l'esonero dal suggellamento vanno indicati sui documenti doganali che scortano le singole spedizioni.
5.Il titolare dell'autorizzazione, inoltre, deve tenere a disposizione dell'ufficio doganale qualsiasi documento alla cui presentazione e' eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la destinazione doganale conferita alle merci.
6.Ogni qualvolta l'ufficio doganale si avvale della facolta' di intervento all'atto della partenza delle merci, e' redatto un verbale nel quale vengono descritti gli adempimenti eseguiti e le relative risultanze; se sono stati prelevati campioni per l'analisi, il relativo risultato sara' allegato al verbale successivamente. Il verbale e' redatto in duplice esemplare, di cui uno e' consegnato al soggetto autorizzato.
Nota all'art. 15: - Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni leg- islative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 10.
Art. 16
Adempimenti all'atto della spedizione delle merci scortate da dichiarazione doganale semplificata
1.Le merci possono essere avviate all'estero scortate da un documento commerciale, amministrativo o di trasporto, valido come documento doganale emesso sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
2.Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e contenuto del documento di scorta delle spedizioni di cui al comma 1.
3.Prima dell'orario fissato per la partenza delle merci il documento di scorta e' iscritto in apposito registro aziendale o modulo continuo predisposto dal soggetto autorizzato anche con sistemi informatici, previamente vidimato dall'ufficio doganale ovvero stampato o preautenticato da tipografia autorizzata.
4.L'iscrizione nel registro aziendale deve essere completata con l'indicazione della data di spedizione delle merci, della destinazione doganale, degli elementi necessari all'identificazione delle merci stesse, degli estremi del documento di scorta, nonche', ove necessario, l'indicazione delle generalita' del proprietario delle merci o, comunque, del soggetto per conto del quale l'operazione viene effettuata.
5.Il numero e la data di registrazione devono essere riportati sul documento di scorta delle singole spedizioni, copia del quale deve essere allegata al registro.
6.L'iscrizione del documento di scorta nel registro aziendale produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione doganale previsti dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
7.Si osservano le disposizioni di cui all'art. l5, commi 4, 5 e 6, del presente regolamento.
Note all'art. 16: - Per l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota all'art. 11. - Per l'art. 36 del testo unico delle disposizioni leg- islative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 10.
Art. 17
Dichiarazioni doganali di esito
1.Per le merci rispettivamente spedite con la procedura di cui agli articoli 15 e l6, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a presentare, entro tre giorni dalla fine del periodo determinato ai sensi del comma 2, gli esemplari delle dichiarazioni doganali singole emesse di pertinenza dell'ufficio doganale, ovvero le dichiarazioni complementari, singole o globali, corredate di tutti i documenti richiesti per la destinazione doganale conferita alle merci. Le dichiarazioni complementari debbono essere corredate anche di copia della parte del registro aziendale nella quale sono stati iscritti i documenti di scorta cui si riferiscono.
2.Il periodo di cui al comma 1 e' stabilito dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e non puo', comunque, eccedere i trentuno giorni.
3.Con provvedimento adottato dal direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, vengono determinate forma e modalita' delle dichiarazioni complementari, singole o globali, di cui al comma 1.
4.Le indicazioni che figurano nelle dichiarazioni complementari formano, con le indicazioni che risultano sui relativi documenti di scorta delle spedizioni, un atto unico ed indivisibile che ha efficacia a decorrere dalla data di iscrizione dei suddetti documenti nel registro aziendale. Gli estremi di registrazione di tali dichiarazioni debbono essere riportati nel registro aziendale di cui all'art. 16 in corrispondenza delle spedizioni cui si riferiscono.
5.Le imprese di spedizione internazionale, i magazzini generali, gli spedizionieri doganali ed i corrieri aerei internazionali debbono intestare le dichiarazioni emesse in procedura semplificata di accertamento ai soggetti per conto dei quali l'operazione doganale e' compiuta, facendo figurare sulle stesse i propri estremi di identificazione; debbono inoltre porre a corredo del registro aziendale di cui all'art. 16 copia delle dichiarazioni complementari.
6.Per il pagamento dei diritti dovuti a fronte delle dichiarazioni doganali si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11, comma 7.
7.L'accertamento e' eseguito, presso l'ufficio doganale, attraverso l'esame delle dichiarazioni doganali, singole o complementari, e della relativa documentazione, salvo il caso in cui lo stesso sia eseguito all'atto dell'intervento dell'ufficio presso i luoghi di spedizione delle merci; esso diventa definitivo alla data della annotazione sulla dichiarazione doganale del risultato del controllo.
Nota all'art. 17: - Per l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota all'art. 11.
Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 18
Controlli e riscontri tecnici saltuari
1.Fatti salvi i controlli integrati di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, l'ufficio doganale procede saltuariamente, con cadenza almeno annuale, a controlli a campione delle scritture e delle contabilita' aziendali del soggetto autorizzato e del soggetto per conto del quale l'operazione doganale e' stata effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle stesse e di ogni altro elemento, dato o notizia, acquisibile nel corso di ispezioni documentali, verificazioni o ricerche, con le dichiarazioni presentate; inoltre, esegue riscontri tecnici saltuari presso i magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o dei soggetti per conto dei quali sono state compiute le operazioni doganali diretti a stabilire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci introdotte o spedite.
2.Se dai predetti controlli e riscontri tecnici emergono difformita' rispetto alle dichiarazioni l'ufficio doganale procede alla revisione dell'accertamento ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 374 dell'8 novembre 1990, fatta salva comunque la possibilita' di revoca dell'autorizzazione alle procedure semplificate, prevista nel terzo comma dell'art. 6.
3.Per l'esercizio delle facolta' di cui ai precedenti commi 1 e 2, i funzionari delegati si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 21 del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Art. 21 (Controlli integrati). - 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con l'estero, stabilisce le norme necessarie per coordinare le attivita' di controllo degli uffici doganali, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle operazioni di revisione dell'accertamento, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. 2. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potra' stabilire, altresi', criteri e modalita' per regolare i rapporti del dipartimento e della Guardia di finanza con le autorita' doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti, senza pregiudizio di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105". - Il testo dell'art. 11 del medesimo D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "Art. 11 (Revisione dell'accertamento, attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. L'ufficio doganale puo' procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilita' dell'operatore o siano gia' uscite dal territorio doganale. La revisione e' eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il limite di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire di persona o a mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti nell'operazione commerciale. 3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali e negli altri luoghi ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa documentazione. 4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non e' stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza e' ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva. 7. La rettifica puo' essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione e' redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate. 9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di piu' operazioni doganali con le modalita' indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne sara' data comunicazione ai competenti uffici". - Il testo dell'art. 52, commi dal 4 al 10, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e' il seguente: "Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Commi dal primo al terzo (Omissis). L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati: gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".
Art. 19
Servizio di riscontro
1.Le merci ammesse alle procedure semplificate di accertamento non sono soggette, nei luoghi di arrivo e di spedizione e alle porte dei depositi doganali, al riscontro sommario ed esterno di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2.Restano ferme le disposizioni concernenti le attestazioni di uscita dal territorio doganale da apporsi, all'atto dell'attraversamento della linea doganale o dell'imbarco su navi ed aeromobili, sui documenti doganali relativi alle merci spedite all'estero.
Nota all'art. 19: - L'art. 21 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 21 (Servizio di riscontro). - Ai valichi di con- fine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto e' altresi' espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonche' presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto. I militari addetti al servizio di riscontro hanno facolta' di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo. Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarita', i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando e' prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facolta' di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di riscontro. Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le rela- tive annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 13 dicembre 1976, nell'art. 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo".
Art. 20
Abrogazione di norme
1.Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 3 luglio 1973, 2 aprile 1977 e 26 giugno 1987, n. 324, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 187 del 23 luglio 1973, n. 102 del 15 aprile 1977 e n. 179 del 3 agosto 1987, nonche' le altre disposizioni non compatibili col presente regolamento.
2.Restano valide le autorizzazioni alle procedure semplificate di accertamento concesse sulla base dei decreti indicati nel comma 1 alla cui disciplina i soggetti autorizzati possono attenersi per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro tale termine, i soggetti autorizzati sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.
Nota all'art. 20: - Per i DD.MM. 3 luglio 1973, 2 aprile 1977 e 26 giugno 1987 si veda in nota alle premesse.
Art. 21
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento sara' sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 51
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