DECRETO 11 dicembre 1992, n. 549

Type Decreto
Publication 1992-12-11
Ultimo aggiornamento 1993-01-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 23-1-1993

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 commi 1-septies e 1-octies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, avente ad oggetto la costituzione, tra gli spedizionieri iscritti all'albo da almeno tre anni, di societa' di assistenza doganale, denominate CAD;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

Ritenuta la necessita' di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, nonche' quelle di cui al comma 1-octies;

Visto il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 4278 dell'11 dicembre 1992);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l'attivita' professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire societa' di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell'art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

2.I centri di assistenza doganale sono sottoposti alla vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 8, fermi restando i controlli ed i riscontri di cui all'art. 7, comma 4.

3.Lo statuto delle societa' di cui al comma 1 dovra' essere conforme al modello di statuto allegato al presente regolamento.

4.E' fatto divieto di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o quote a soggetti che non abbiano i requisiti necessari per costituire i CAD. E' fatto, inoltre, divieto di affidare a soggetti estranei alla societa' qualsiasi facolta' ad essa demandata dalle disposizioni in materia o dallo statuto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7, commi 1-septies e 1-octies, della legge n. 66/1992, e' il seguente: "1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma 1-sexies possono costituire societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti: a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e conrollo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci; b) emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, con le modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze; asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1-sexies per l'espletamento di formalita' derivanti dalla normativa comunitaria. 1-octies. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere alle societa' autorizzate a svolgere le attivita' di assistenza doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle concernenti le societa' previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalita' per la loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonche' per la revoca dell'autorizzazione stessa in conformita' a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del comma 6 dell'art. 73 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". - La legge n. 1612/1960 reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali". - Il D.Lgs. n. 374/1990 reca: "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695 CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347 CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie". - L'art. 78, comma 6, della legge n. 413/1991 e' cosi' formulato: "L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e suc- cessive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio dei centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei centri stessi, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attivita' concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per la legge n. 1612/1966 si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 7, comma 1-sexies, della legge n. 66/1992, e' il seguente: "1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono svolgere, in conformita' alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti compiti: a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa; b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti attestandone la conformita' all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni; c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria; d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43". - Per l'art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992 si veda in note alle premesse.

Art. 2

2.Deve inoltre essere presentata una documentazione rilasciata dalla circoscrizione doganale competente sul territorio ove sono ubicati gli uffici del centro di assistenza doganale da cui risulti, a seguito di apposito sopralluogo, l'effettiva esistenza di una struttura, con appositi locali ed attrezzature, per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza doganale, dotata di sistema di registrazione contabile e presso la quale verranno conservati gli atti. Ogni struttura destinata successivamente all'attivita' del centro di assistenza doganale dovra' ugualmente essere comunicata alla competente circoscrizione doganale ai fini del prescritto sopralluogo.

3.Concessa l'autorizzazione, la societa' otterra' dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali il timbro, fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale risulti il numero di iscrizione all'albo, la ragione sociale, la sede ed il numero che lo contraddistingue.

4.La firma sulle dichiarazioni doganali ricevute od emesse ai sensi dell'art. 5 o sui documenti di cui all'art. 6, o su ogni altro atto o documento emesso, dovra' essere apposta da un legale rappresentante del centro di assistenza doganale e convalidata dal timbro in dotazione.

Note all'art. 2: - Per l'art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992 si veda in note alle premesse. - Per gli articoli 53 e 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 12.

Art. 3

1.Presso la direzione centrale dei servizi doganali del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' istituito un apposito albo nel quale dovranno essere obbligatoriamente iscritte le societa' di cui all' art. 1, comma 1, dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze. L'iscrizione comporta l'annotazione degli estremi dell'identificazione della societa', del numero di autorizzazione, nonche' il codice fiscale e la partita IVA e l'assegnazione di un numero progressivo.

2.L'esercizio dell'attivita' da parte delle societa' autorizzate dovra' avere inizio successivamente all'avvenuta iscrizione nell'albo di cui al comma 1.

3.Le societa' autorizzate di cui all'art. 1, comma 1, svolgono le loro attivita' nell'ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la sede e possono collegarsi con societa' omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti direzioni compartimentali e costituire gruppi europei di interesse economico previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

4.La rappresentanza legale puo' essere concessa esclusivamente ad uno o piu' soci che operano ciascuno presso le dogane della circoscrizione presso la quale e' abilitato ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle leggi doganali.

Note all'art. 3: - Il regolamento CEE n. 2137/85, del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/199 del 31 luglio 1985, reca: "Istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)". Il D.Lgs. n. 240/1991 reca: "Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativa all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428". - Per l'art. 47 del testo unico delle disposizioni leg- islative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, si veda in nota all'art. 12.

Art. 4

1.I centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, oltre ai compiti attribuiti agli spedizionieri doganali dal decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori e di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto medesimo.

2.I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 che intendano esercitare attivita' ed adempimenti in qualita' di rappresentanti fiscali per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) del comma 1-sexies dell'art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, od in relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1-septies del predetto art. 7, devono essere preventivamente abilitati.

3.I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 possono essere incaricati di tenere, per conto degli operatori interessati, le scritture e contabilita' previste dalle disposizioni comunitarie rel- ative alle zone franche ed ai depositi franchi, per la movimentazione delle merci, nelle predette zone o depositi.

Note all'art. 4: - Il D.M. 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 del 7 aprile 1992, reca: "Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri doganali". Il testo degli articoli 2, 3 e 4 del predetto decreto e' il seguente: "Art. 2. - 1. La delega con la quale i titolari degli stabilimenti di produzione, di fabbricazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa possono conferire agli spedizionieri doganali di cui al comma 1 dell'art. 1 il potere di effettuare, per loro conto, gli adempimenti amministrativi connessi con il regime comunitario di detenzione, circolazione e controllo dei beni sottoposti ad accisa, deve essere depositata presso la direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, che ne attesta l'avvenuto deposito e ne rilascia ricevuta; il soggetto delegato deve fare espresso riferimento, nello svolgimento degli adempimenti che e' autorizzato a compiere, all'avvenuto deposito della delega ed esibire, a richiesta degli uffici, copia della ricevuta. 2. La notifica degli atti relativi agli adempimenti per i quali e' stata rilasciata delega puo' essere effettuata dall'amministrazione, nei modi di rito, anche al soggetto delegato fino a quando il delegante non ne abbia notificato la revoca. Art. 3. - 1. Gli operatori interessati possono incaricare i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto di tenere e conservare atti e scritture contabili connessi all'applicazione di normative nazionali e comunitarie in materia di controlli qualitativi e quantitativi e di eventuali vincoli relativi alla destinazione delle merci. 2. I titolari delle fabbriche che impiegano alcool etilico per la preparazione di bevande alcooliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza possono conferire, altresi', incarico ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 1 di tenere e conservare con i criteri, le modalita' e nei luoghi, di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408 e di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n. 437, gli atti, le scritture ed i supporti meccanografici posti in essere ai fini dei controlli contabili previsti dall'art. 5 del predetto decreto-legge n. 232. I titolari delle fabbriche che intendono avvalersi della disposizione del presente comma debbono preventivamente comunicare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio il nominativo del soggetto incaricato, con gli estremi della autorizzazione di cui al successivo art. 6. Il soggetto incaricato puo' assistere ai controlli ed alle operazioni di inventario eseguiti dal personale dell'ufficio tecnico di finanza. 3. I soggetti che hanno ricevuto gli incarichi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono tenuti, a qualsiasi richiesta dell'amministrazione, ad esibire gli atti e le scritture contabili tenute e conservate nell'interesse dei privati e ad osservare le prescrizioni specifiche impartite dalla stessa amministrazione. 4. Con riferimento agli atti ed alle scritture tenute e conservate i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 possono rilasciare copie, certificati o estratti, attestando la conformita' all'originale tenuto e conservato. Le copie, i certificati o gli estratti sono rilasciati soltanto a richiesta del soggetto che ha delegato il compimento degli adempimenti previsti dalla lettera a) del comma 1-sexies dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, o che ha affidato la tenuta e conservazione dei propri atti e scritture contabili nonche' a richiesta di pubbliche amministrazioni. Art. 4. - 1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto possono acquisire, elaborare e trasmettere i dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dei soggetti dai quali hanno ricevuto espresso incarico e sono responsabili con questi delle informazioni trasmesse. La elaborazione e la trasmissione dei dati, da utilizzarsi anche ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria, sono effettuate conformemente alle disposizioni impartite dal CED centrale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette al fine di rendere uniformi i criteri e le modalita' di acquisizione, di elaborazione e di trasmissione". - Per l'art. 7, comma 1-sexies, lettera a), della legge n. 66/1992 si veda in nota all'art. 1. - Per l'art. 7, comma 1-septies, lettere a) e b), della legge n. 66/1992 si veda in nota alle premesse.

Art. 5

1.Gli operatori possono presentare ai centri di assistenza doganale le dichiarazioni volte a dare una delle destinazioni doganali previste dalla normativa in vigore alle merci, al fine di farne asseverare il contenuto previa acquisizione e controllo formale della documentazione commerciale.

2.Le dichiarazioni doganali ricevute o emesse, asseverate dal centro di assistenza doganale, vengono presentate, corredate dalla relativa documentazione, alla dogana competente, che le accetta e ne dispone la visita totale o parziale secondo i programmi ed i criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell' art. 8, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3.In caso di dubbi sulla regolarita' formale o sulla veridicita' dei dati o delle documentazioni esibiti per essere asseverati ai sensi dell'art. 4 o del presente articolo i centri di assistenza doganale non procedono alla asseverazione e ne specificano sui documenti stessi i motivi.

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente: "La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosita' fiscale e della casualita'".

Art. 6

2.Qualora nel compimento dell'operazione sorgano dubbi sull'esatta natura della merce, sulla regolarita' dei documenti che l'accompagnano, sulla sua quantita' e valore rispetto ai documenti doganali, di trasporto o commerciali presentati, l'operazione e' sospesa e viene immediatamente informato l'ufficio doganale competente.

3.L'ufficio doganale provvede alla assunzione in carico nei propri registri dei documenti emessi ed alle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l'accertamento. Gli estremi di registrazione vengono riportati a cura dei centri di assistenza doganale negli appositi registri di cui alla lettera a).

4.I centri di assistenza doganale sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le operazioni doganali poste in essere.

Nota all'art. 6: - L'art. 77 del testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 77 (Modalita' di pagamento o deposito per diritti doganali). - Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali puo' essere eseguito in contanti per un importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna dichiarazione. E' in facolta' del capo delle dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di piu' elevati importi, fino al limite massimo di dieci milioni di lire. Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della facolta' del versamento in contanti, e per gli importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti: a) mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale; b) mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari nonche' mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito. Le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e per il successivo versamento delle relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni".

Art. 7

1.I centri di assistenza doganale sono dotati, dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, di un libro repertorio vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 4 e 5.

2.I centri di assistenza doganale sono tenuti a conservare per almeno cinque anni gli atti e i documenti riguardanti la loro attivita' con l'osservanza delle modalita' stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

3.I centri di assistenza doganale sono tenuti a fornire, su richiesta dei funzionari dell'Amministrazione doganale, dati ed elementi in loro possesso rilevabili da registri, atti o documenti, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari.

4.La direzione della circoscrizione doganale puo' disporre controlli o riscontri sull'attivita' svolta negli uffici o negli altri luoghi del centro di assistenza doganale, ubicati nel proprio ambito territoriale.

Art. 8

1.Per accertare la corretta tenuta dei registri in dotazione ai centri di assistenza doganale, la regolarita' delle operazioni eseguite, l'adempimento dei prescritti obblighi la vigilanza, anche ispettiva, da esercitare sui centri di assistenza doganale, consiste nel riscontro a scandaglio tra le operazioni risultanti dai registri, dalle scritture e da ogni altra documentazione in possesso dei centri di assistenza doganale e gli atti degli uffici doganali e degli utenti che hanno operato presso detti centri e viene esercitata almeno una volta l'anno.

2.Alla vigilanza di cui al comma l procedono gli uffici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette a mezzo di propri funzionari ispettivi.

3.Fermo restando ogni diverso obbligo di legge ove dall'esercizio della vigilanza emergano irregolarita' in materie di competenza di altro ufficio finanziario o di altra amministrazione, saranno effettuate formali comunicazioni agli uffici interessati.

Art. 9

1.Sono escluse dalle procedure di cui all'art. 6 le merci assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, di cui alla lettera b) dell'art. 7, comma 1-septies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonche' quelle il cui valore imponibile superi lire ottantamilioni.

Note all'art. 9: - Per l'art. 7, comma 1-septies, lettera b), della legge n. 66/1992 si veda in nota alle premesse. - La legge n. 185/1990 reca: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento". - La legge n. 222/1992 reca: "Norme sul controllo sull'esportazione e del transito dei prodotti di alta tecnologia".

Art. 10

1.La societa' autorizzata che eserciti prima della sua iscrizione nell'albo di cui all'art. 3, e' diffidata a sospendere l'esercizio dell'attivita' dalla direzione generale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette. La mancata osservanza della diffida comporta nei confronti dei soci l'adozione, da parte del competente consiglio compartimentale, del provvedimento di sospensione temporanea dall'albo di cui alla lettera d) dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

2.Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, di quelle fissate dall'art. 6, comma 1, e di quelle di cui all'art. 7, comma 1, il Ministro delle finanze, previa contestazione degli addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della societa', dispone la sospensione dall'attivita' per il periodo di un mese.

3.Salvo le altre piu' gravi conseguenze di carattere civile e penale il Ministro delle finanze, previa contestazione ed addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della societa', dispone la revoca dell' autorizzazione quando nello svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi o ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati e gli elementi, richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto la documentazione fornita dall'utente oppure siano stati irregolarmente asseverati dati dichiarazioni o documenti. Nei casi di particolare gravita' il Ministro delle finanze dispone la sospensione cautelare dell'autorizzazione.

4.I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono comunicati al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

5.Con i provvedimenti vengono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli utenti il regolare svolgimento dell'attivita' concernente operazioni doganali o altri adempimenti in corso.

6.Restano salvi eventuali altri provvedimenti sanzionatori previsti per i singoli spedizionieri doganali soci del centro a termini della legge professionale 22 dicembre 1960, n. 1612.

Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 12, lettera d), della legge n. 1612/1960 e' il seguente: "Il consiglio compartimentale, anche su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, puo' adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti: a) - c) (omissis); d) la sospensione temporanea dall'albo". - Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota alle premesse.

Art. 11

1.Le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti, rese su richiesta dell'utenza, sono assoggettate a corrispettivi inderogabili, determinati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con le procedure di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.

2.In caso di violazione di quanto previsto al precedente comma, il consiglio compartimentale competente applica la sanzione di cui all'art. 12, lettere d) od f), della legge 22 dicembre 1960, n1612.

Note all'art. 11: - Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota alle premesse. - Per l'art. 12, lettera d), della legge n. 1612/1960 si vede in nota all'art. 10. La successiva lettera f) prevede la radiazione dall'albo.

Art. 12

1.In via transitoria, e fino al 30 giugno 1993, e comunque solo in occasione della costituzione delle societa' di cui all'art. 1, comma 1, possono divenire soci anche spedizionieri doganali in possesso del titolo conseguito a termini degli articoli 47 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino essere stati iscritti all'elenco degli spedizionieri doganali di cui all'art. 44 del medesimo testo unico, ininterrottamente da almeno tre anni in qualita' di procuratore di spedizioniere doganale libero professionista iscritto all'albo istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

Note all'art. 12: - Gli articoli da 47 a 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, cosi' dispongono: "Art. 47 (Conferimento della nomina a spedizioniere doganale). - La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validita' illimitata. La patente e' rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. La nomina a spedizioniere doganale abilita al compimento di operazioni doganali esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione all'espletamento delle operazioni presso le dogane predette lo spedizioniere e' tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione. Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato. A richiesta dell'interessato e' accordato il trasferimento dell'attivita' presso altra circoscrizione, purche' risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento e' disposto dal Ministero delle finanze. Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, puo' consentire agli spedizionieri doganali di cui all'art. 43, primo comma, di operare presso dogane di piu' circoscrizioni. Art. 48 (Requisiti per ottenere il rilascio della patente di spedizioniere doganale). - La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani; b) abbiano raggiunta la maggiore eta'; c) risultino di buona condotta; d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria; e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 50. La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Art. 49 (Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria cessati dal servizio). - E' in facolta' del Ministro per le finanze, avuto riguardo ai precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali, di esonerare dal possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni. In ogni caso, coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria non possono essere ammessi ad operare, per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione del rapporto di impiego, nell'ambito delle circoscrizioni presso le quali hanno prestato servizio nell'ultimo quinquennio. Il termine e' ridotto ad un anno se il rapporto di impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di eta' o per anzianita' di servizio o se l'esercizio della professione si svolge fuori della circoscrizione o delle circoscrizioni presso le quali l'interessato presto' servizio nell'ultimo quinquennio. Art. 50 (Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). - Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con decreto del Ministro per le finanze, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con decreto dello stesso Ministro, e' presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed e' composta: a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente; b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto; c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo; d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione. Art. 51 (Ammissione agli esami). - Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione del decreto stesso, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario, ai sensi dell'art. 46. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive, ovvero nella guardia di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale. L'esclusione dagli esami per difetto di requisiti e' disposta con decreto motivato dal Ministero delle finanze. Art. 52 (Svolgimento degli esami). - L'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio. La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, principi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre: nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonche' nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunita' europee. Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei compensi e delle indennita' ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di concetto degli impiegati civili e dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi e le indennita' spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla commissione esaminatrice, e' approvato con decreto del Ministro per le finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative. Art. 53 (Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali). - Gli intendenti di finanza, con motivato provvedimento, possono infliggere agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale o nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle operazioni doganali nei casi di: a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo verso la dogana; b) imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere c) e d). Nei casi di cui alla lettera a), la sospensione e' disposta su proposta del capo della dogana ed e' inflitta per un periodo non superiore a due mesi, ma puo' essere prorogata fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a quando con provvedimento anche non definitivo dell'autorita' giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto. E' sempre disposta la sospensione dello spedizioniere doganale quando, nel caso in cui alla lettera b) del primo comma, sia intervenuta sentenza non definitiva di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi reato sia stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura. Il provvedimento di sospensione dalle operazione doganali e' adottato dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza dello spedizioniere. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, eccetto quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma. Il provvedimento di sospensione dalle operazioni doganali, appena divenuto definitivo, deve essere comunicato al consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza. Art. 54 (Revoca della nomina a spedizioniere doganale). - E' sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di: a) radiazione dell'albo professionale; b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettere a) e d); c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo di dieci anni. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca e' disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorche' congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'articolo precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustificano il mantenimento. Il provvedimento di revoca e' adottato con decreto del Ministro per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali". - L'art. 44 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, e' cosi' formulato: "Art. 44 (Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo). - Gli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono amessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali. Gli iscritti dell'elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti". - Per il titolo della legge n. 1612/1960 si veda in nota alle premesse.

Art. 13

1.Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1993

Registro n. 3 Finanze, foglio n. 50

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 1

MODELLO DI STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O DI SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITA PER SVOLGERE L'ESERCIZIO DI ASSISTENZA DOGANALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1-SEPTIES DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1992, N. 66 Art. 1. 1. E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, commi 1-septies e 1-octies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, una societa' .....(indicare il tipo societario: societa' a responsabilita' limitata ovvero societa' per azioni) con la denominazione "Centro di assistenza doganale ....S.r.l. (ovvero S.p.a.)". 2. Possono divenire soci della societa' esclusivamente spedizionieri doganali aventi i requisiti previsti dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 2

Art. 2. 1. La societa' ha sede in ..... e puo' costituire uffici decentrati, nell'ambito di una sola direzione compartimentale delle dogane. 2. La societa' di cui al precedente comma 1 puo' collegarsi con societa' aventi il medesimo oggetto sociale con sede e competenza in altri territori di differenti Direzioni compartimentali delle dogane. Sono comunque fatte salve le norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione di cui alla [legge 10 ottobre 1990, n. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287). 3. Le societa' collegate ai sensi del precedente secondo comma possono costituire gruppi europei di interesse economico (GEIE) previsti dal [regolamento (CEE) n. 2137/85 del 25 luglio 1985](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985R2137) e disciplinati dal [decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240).

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 3

Art. 3. 1. La durata della societa' e' fissata in ...............

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 4

Art. 4. 1. La societa' ha per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale di cui all'[art. 7, comma 1-septies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66~art7-com1septies) - oltre a quelli attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1992, n. 82 - secondo il regolamento adottato dal Ministro delle finanze ai sensi dell'[art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3). 2. E' compatibile con l'appartenenza alla societa' unicamente lo svolgimento da parte dei soci dell'attivita' professionale di cui all'[art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1612~art1), nonche' di quella disciplinata dagli articoli 40 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43). Non sono compatibili, invece, le attivita' di cui all'art. 7 della citata legge n. 1612. 3. La societa', allo scopo di raggiungere i fini dell'oggetto sociale, puo' per conto degli operatori economici: a) svolgere i compiti attribuiti agli spedizionieri doganali con decreto ministeriale 31 marzo 1992 di cui al precedente comma 1, asseverando i dati acquisiti ed elaborati; b) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverandone il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale secondo quanto disciplinato dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze indicato al precedente comma 1; c) assegnare alla destinazione doganale dichiarata le merci aventi modesta rilevanza fiscale, non assoggettate a dazi, prelievi o tasse di effetto equivalente secondo quanto previsto dal regolamento adottato dal Ministro delle finanze indicato al precedente comma 1; d) ogni altro adempimento richiesto dall'utenza previsto dalle leggi in vigore e che non siano in contrasto con le funzioni disciplinate dalla [legge 6 febbraio 1992, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66).

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 5

Art. 5. 1. Il capitale sociale e' di Lire ...................... (Nota: Minimo 100 milioni). (Nota: Se trattasi di societa' per azioni, aggiungere quanto segue: Il capitale e diviso in numero ....... azioni nominative del valore di Lire ............ ciascuna). 2. Possono essere soci solo uno o piu' soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 1. 3. Le quote (Nota: Ovvero le azioni) non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al precedente comma e non possono essere cedute in pegno o garanzia. (Nota: Puo' inserirsi la clausola di prelazione a favore dei soci per i trasferimenti di quote ovvero di azioni). 4. In caso di decesso del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio ([c.c. art. 2437](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2437)) a meno che uno o piu' soci siano disposti ad accollarsi la quota del defunto e gli altri soci lo consentano. La stessa regola si applica in caso di esproprio delle quote. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto degli eredi di chiedere una valutazione del patrimonio sociale sulla base della determinazione fatta da uno o piu' terzi da eleggere di comune accordo tra gli eredi e gli amministratori ovvero secondo quanto previsto dagli [articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art810). Gli eredi hanno anche diritto a vendere a terzi, forniti dei requisiti di cui al terzo comma di questo articolo, la quota del socio defunto, salvo che uno o piu' soci superstiti legalmente si impegnino ad esercitare il diritto di prelazione sulla base di un valore determinato di comune accordo e con le modalita' di cui al comma che precede.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 6

Art. 6. 1. Per ogni rapporto con la societa' il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 7

Art. 7. 1. Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purche' in Italia. 2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 8

Art. 8. 1. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 2. L'avviso di convocazione deve essere spedito mediante raccomandata a ciascun socio ed a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza (In caso di S.p.a.: l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza).

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 9

Art. 9. 1. I soci non possono farsi rappresentare in assemblea che da altri soci.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 10

Art. 10. l. Il presidente dell'assemblea e' designato dagli intervenuti. Nello stesso modo e' designato il segretario.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 11

Art. 11. 1. L'assemblea si costituisce e delibera validamente a norma di legge. 2. In mancanza di regolare convocazione l'assemblea si reputa costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, se previsto. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. (Nota 1: Possono prevedersi maggioranze diverse purche' superiori a quelle di legge, se da essa consentita). (Nota 2: Anche per la S.r.l. puo' prevedersi la seconda convocazione assembleare mantenendo, pero', le stesse maggioranze costitutive e deliberative della prima convocazione).

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 12

Art. 12. 1. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre o da un amministratore unico. 2. Gli amministratori durano in carica per non piu' di tre anni, e sono rieleggibili. (Nota: Per la S.r.l. puo' prevedersi che gli amministratori durino in carica per il periodo determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della loro nomina che puo' essere superiore al triennio). 3. Gli amministratori devono essere soci.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 13

Art. 13. 1. AI consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione della societa', senza limitazioni ne' distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione. (Nota: A norma dell'[art. 2364, comma 1, n. 4, del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364-com1-num4) possono riservarsi alla competenza dell'assemblea alcuni poteri attinenti alla gestione della societa').

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 14

Art. 14. 1. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed eventualmente il vice presidente, se questi non sono stati nominati dall'assemblea. 2. Il consiglio di amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega che in ogni caso non puo' comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi dell'[art. 2381 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2381).

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 15

Art. 15. 1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal suo presidente ed in mancanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o dall'amministratore piu' anziano di eta', anche fuori dalla sede sociale purche' in Italia. 2. Il consiglio di amministrazione e' convocato nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno il presidente o chi ne fa le veci e quando ne sia fatta richiesta da almeno .. amministratori. 3. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere spedito per raccomandata al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine puo' essere ridotto a tre giorni se l'avviso e' spedito per telegramma. 4. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 16

Art. 16. 1. La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e con le modalita' previste dalla delega, o dall'amministratore unico. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione, o in mancanza, assenza o impedimento, il vice presidente, ha il potere di agire da solo e puo' nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni. 3. Gli stessi poteri hanno gli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 17

Art. 17. 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il presidente, oltre due sindaci supplenti. 2. Essi devono essere nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. All'atto della nomina l'assemblea deve determinare la retribuzione annua dei sindaci per l'intera durata del loro ufficio.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 18

Art. 18. 1. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio deve essere certificato come prescritto dall'[art. 78, comma 3, della legge 413 del 1991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;413~art78-com3).

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 19

Art. 19. 1. Gli utili sociali, dopo la riserva di cui all'[art. 2428 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2428) (un ventesimo) vanno distribuiti tra i soci, in proporzione alla quota (ovvero alle azioni) da ciascuno di essi posseduta, con l'osservanza di quanto disposto dagli [articoli 2433](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2433) e [2433-bis del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2433bis).

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 20

Art. 20. 1. Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della societa', l'assemblea nominera' il liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge. (Nota: E' consentito prevedere un regime di ripartizione degli utili non distribuiti, dopo aver detratto il dieci per cento in favore del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali).

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 21

Art. 21. 1. E' obbligatorio e vincolativo per i soci il dovere di fornire all'amministrazione finanziaria ogni dato ed elemento in possesso della societa', anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari.

Modello di statuto per l'esercizio di assistenza doganale- art. 22

Art. 22. 1. Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si applica la disciplina di legge.

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