DECRETO 31 ottobre 1992, n. 553
Entrata in vigore del decreto: 14/02/1993
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, relativa a disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della legge sopra richiamata che prevede l'emanazione di disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonche' per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1, come modificato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 8879/70 del 23 luglio 1992;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.I titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'interno ai mutilati ed invalidi vicili, ai ciechi civili e ai sordomuti, sono obbligati a presentare alla competente prefettura, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la situazione reddituale riferita all'anno precedente, secondo lo schema di dichiarazione di responsabilita' allegato al presente regolamento.
2.Per l'anno 1992, la dichiarazione di responsabilita' di cui al comma 1 deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 3, commi 1, 1- bis e 2, della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), come modificato e integrato dall'art. 12 della legge n. 412/1991, cosi' dispone: "1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonche' con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facolta' all'interessato di optare per il trattamento economico piu' favorevole. 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1› gennaio 1992. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Nella dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta.
2.Qualora dalla dichiarazione o dagli accertamenti d'ufficio risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica procede alla revoca dell'assistenza economica. Resta ferma la competenza del Ministero del Tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita' di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
3.La mancata presentazione della dichiarazione annuale entro il termine stabilito determina l'avvio dei necessari accertamenti da parte della Prefettura ai fini della revoca della provvidenza economica.
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988: "10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 (trattasi delle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni; 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, n.d.r.) e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da' comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'.
Art. 3
1.Gli invalidi civili parziali, titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, debbono specificare in particolare, nella dichiarazione di cui all'art. 1, i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonche' da pensioni dirette di invalidita' erogate, a qualsiasi titolo, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.
Nota all'art. 3: - L'art. 13 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), piu' volte modificato, prevede un assegno mensile pari a L. 321.640, a favore dei mutilati ed invalidi civili, non occupati, di eta' compresa fra il 18› ed il 65› anno, nei cui confronti sia accertata una percentuale di invalidita' pari al 74% (a partire del 12 marzo 1992, data di entrata in vigore delle nuove tabelle indicative di percentuali di invalidita' approvate con D.M. sanita' 5 febbraio 1992; prima la percentuale era di due terzi e cioe' a partire dal 67%) e aventi un reddito non superiore a L. 4.264.050. Gli importi indicati sono quelli corrisposti attualmente, con l'applicazione degli adeguamenti automatici.
Art. 4
1.I titolari dell'assegno mansile sono tenuti altresi' a comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, dei trattamenti pensionistici incompatibili di cui all'art. 3.
Art. 5
1.Il regime delle incompatibilita' di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 407, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica agli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1› gennaio 1992.
2.I cittadini riconosciuti invalidi civili parziali dalle competenti commissioni sanitarie, titolari altresi' di prestazioni pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle rela- tive posizioni da parte delle prefetture debbono esercitare la facolta' di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili.
3.Nel caso di opzione per l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno, l'interessato deve inviare alla prefettura una dichiarazione dell'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile.
4.In tal caso la prefettura, prima di sottoporre la pratica al comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, d'ufficio concordera' con l'ente erogante i tempi di cessazione della provvidenza cui si e' rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze.
5.Qualora si rinunzi all'assegno mensile, il comitato sunnominato prende atto di detta rinuncia.
6.Per le pratiche pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le prefetture chiedono agli interessati che dalla documentazione agli atti risultano titolari di provvidenze incompatibili, di integrare detta documentazione con una dichiarazione di opzione per una delle provvidenze.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 407/1990 si veda in nota alle premesse. - Per l'art. 13 della legge n. 118/1971 si veda la nota all'art. 3.
Art. 6
1.Le dichiarazioni di responsabilita' relative alle situazioni reddituali dell'anno precedente di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento, le dichiarazioni di incompatibilita' di cui all'art. 5, nonche' gli eventuali provvedimenti di revoca disposta, sono comunicati a cura delle prefetture al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, relativamente ai soggetti in ordine ai quali sia pervenuta la richiesta di fascicoli, ai fini della verifica disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, attuativo dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 3 gennaio 1992, n. 148.
Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CRISTOFORI Il Ministro del tesoro BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1993
Registro n. 1 Interno, foglio n. 84
Note all'art. 6: - Il D.M. n. 293/1989, con cui e' stato approvato il regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1981, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989. Detto regolamento e' stato successivamente modificato dal D.M. 3 gennaio 1992, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1992. - Per l'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988 si veda in nota all'art. 2.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)