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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1992, n. 551

Current text a fecha 1993-01-27

Entrata in vigore del decreto: 11/02/1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale dispone che i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformita' dalle vigenti norme in materia di armi, con apposito regolamento;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze;

E M A N A il seguente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I GENERALITA'

Art. 1

Generalita'

1.L'armamento del Corpo di polizia penitenziaria e' adeguato e proporzionato all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non eccede le potenzialita' offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgazione le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) e' cosi' formulato: "I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformita' dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 395/1990 e' il seguente: "Art. 5 (Compiti istituzionali). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'art. 4. 3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto. 4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato. 5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche".

Art. 2

Identificazione dell'armamento

1.L'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria e' individuale e di reparto.

2.L'armamento di reparto, a seconda delle esigenze di impiego, e' ordinario e speciale.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo II ARMAMENTO INDIVIDUALE E DI REPARTO

Art. 3

Armamento individuale

1.L'armamento individuale e' costituito dalle armi assegnate d'ufficio nominativamente al personale del Corpo di polizia penitenziaria per tutta la durata del rapporto di servizio.

2.L'armamento individuale e' costituito da una pistola di tipo e di modello stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e comunque corrispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 10.

Art. 4

Armamento di reparto

1.L'armamento di reparto e' costituito dalle armi necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonche' per l'addestramento, le esercitazioni o i servizi di rappresentanza e d'onore.

2.Le armi di reparto sono custodite nelle armerie.

Art. 5

Assegnazione e consegna delle armi

2.L'autorita' dirigente, tenuto conto delle direttive generali e sentito il comandante del reparto, determina, con ordine di servizio, l'armamento di reparto da consegnarsi al personale in relazione alle esigenze.

Art. 6

Doveri dell'assegnatario

2.L'armamento individuale deve essere immediatamente riconsegnato all'ufficio di appartenenza all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio, nonche' in ogni altro caso in cui l'Amministrazione penitenziaria disponga al riguardo con provvedimento motivato.

3.L'armamento di reparto deve essere immediatamente depositato nell'armeria al termine del turno di servizio o delle esigenze.

Art. 7

Gestione e custodia dell'armamento

1.L'armamento e' gestito dagli uffici consegnatari.

2.L'armamento di reparto e' custodito e mantenuto in efficienza in una o piu' armerie in relazione alle esigenze.

3.Le armerie devono essere costituite ed organizzate in locali che offrano le indispensabili garanzie di sicurezza, che siano muniti di sistemi di allarme che consentano il controllo degli accessi, che siano strutturati con porte provviste di idonee serrature e che dispongano di vani luce blindati o protetti da inferriate o grate.

4.Per la custodia, la conservazione e la manutenzione dell'armamento, ivi compresi gli esplosivi e gli artifici, si applicano, in quanto compatibili, le direttive e le istruzioni del Ministero della difesa in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, degli esplosivi, delle mine e dei materiali di trasmissioni.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo III ARMAMENTO ORDINARIO E SPECIALE DI REPARTO

Art. 8

Armamento ordinario di reparto

1.L'armamento ordinario di reparto e' costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative normali e sulle quali e' impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

2.Dette armi sono la pistola semiautomatica e la pistola mitragliatrice, aventi le caratteristiche indicate negli articoli 10 e 11 ed i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 9

Armamento speciale di reparto

1.L'armamento speciale di reparto e' costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative straordinarie e, comunque, tali da non poter essere sostenute o contrastate con i normali mezzi.

2.L'armamento speciale di reparto e' costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifici e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche indicate negli articoli 12, 13, 14, 15 e 18 oltreche' dei dispositivi previsti nell'art. 17 i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

3.L'impiego di dette armi e' consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di idoneita'; in situazioni di grave necessita' e di urgenza l'autorita' dirigente puo' disporne l'impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione purche' esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime.

TITOLO II CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

Art. 10

Pistola semiautomatica

1.La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche: - calibro: 9 parabellum; - chiusura: stabile; - ripetizione: semiautomatica; - alimentazione: serbatoio mobile; - capacita' caricatore: non inferiore a otto cartucce; - azione: singola ovvero singola e doppia; - sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane, automatica mediante blocco del percussore; - tacca di mira fissa; - lunghezza canna: da 100 a 140 mm; - peso in ordine di impiego: non superiore a 1300 grammi.

TITOLO III CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO Capo I ARMAMENTO IN DOTAZIONE ORDINARIA DI REPARTO

Art. 11

Pistola mitragliatrice

1.La pistola mitragliatrice in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: - calibro: 9 parabellum; - chiusura: stabile o a massa; - ripetizione: semiautomatica e automatica; - alimentazione: serbatoio mobile; - capacita': da dieci a quaranta cartucce; - sicura o sicure: ordinaria e d'impugnatura; - mire: fisse/registrabili/ottiche/notturne; - lunghezza della canna: da 100 a 250 mm; - peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

TITOLO III CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO Capo II ARMAMENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO

Art. 12

Fucile ad anima liscia

1.Il fucile ad anima liscia in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: - calibro: non inferiore a 12 mm; - caricamento: singolo o multiplo; - ripetizione: manuale o semiautomatica; - alimentazione: serbatoio mobile o fisso; - capacita': non inferiore a quattro cartucce; - sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura; - mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione; - lunghezza canna: non inferiore a 35 cm; - peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

Art. 13

Fucile o carabina ad anima rigata

1.Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: - calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO; - chiusura: stabile o metastabile o a massa; - ripetizione: semiautomatica o automatica; - alimentazione: serbatoio mobile; - capacita' del caricatore: non inferiore a cinque cartucce; - sicura o sicure: ordinaria e d'impugnatura; - mire: registrabili, ottiche o notturne; - lunghezza della canna: non inferiore a 30 cm; - peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg, eventuali accessori esclusi.

Art. 14

Sfollagente

1.Lo sfollagente in dotazione speciale di reparto deve essere di forma cilindrica, in gomma o in materiale sintetico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, di diametro di cm 3 e di lunghezza compresa tra i cm 40 e i cm 60.

Art. 15

A r t i f i c i

1.Gli artifici illuminanti e da segnalazione, in dotazione speciale di reparto, impiegabili con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio, sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati.

2.Gli artifici lacrimogeni e nebbiogeni si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela ad effetto neutralizzante reversibile.

TITOLO III CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO Capo III ACCESSORI DI LANCIO - DISPOSITIVI DI LANCIO - ESPLOSIVI

Art. 16

Accessori di lancio

1.I fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di apposito dispositivo accessorio per il lancio di bombe o artifici.

Art. 17

Dispositivi di lancio

1.Il Corpo di polizia penitenziaria puo' essere dotato, come dotazione speciale di reparto, oltreche' degli accessori di lancio di cui all'art. 16, anche di diversi dispositivi idonei al lancio di artifici.

Art. 18

E s p l o s i v i

1.Gli esplosivi in dotazione speciale di reparto possono essere da scoppio, da mina e innescanti.

TITOLO IV DOTAZIONI VARIE Capo I CONGEGNI - ARMI AD USO SPORTIVO - ARMI BIANCHE

Art. 19

A c c e s s o r i

1.La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico.

2.Le armi dotate degli accessori di cui al comma 1 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto di cui all'art. 9.

Art. 20

Armi ad esclusivo uso sportivo

1.Il Corpo di polizia penitenziaria puo' essere dotato di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.

Art. 21

Armi bianche

1.Il Corpo di polizia penitenziaria e' dotato, quale armamento ordinario di reparto, della sciabola per servizi di rappresentanza e d'onore.

2.La sciabola e' portata con la divisa di rappresentanza; la sciabola e', altresi', armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di rappresentanza e d'onore.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I SOSTITUZIONI DI ARMI

Art. 22

Previsione di sostituzione di pistola M.34, M.35, M.70 e M.81

1.Le pistole M.34, M.35, M.70 e M.81 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le pistole di cui all'art. 10.

Art. 23

Previsione di sostituzione di M.A.B. cal. 9 e di moschetti M.91

1.I moschetti automatici M.A.B. cal. 9 ed i moschetti M.91 restano in dotazione fino alla completa sostituzione con le armi di cui agli articoli 11, 12 e 13.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI Capo II FUORI USO DI ARMI E MUNIZIONI

Art. 24

Radiazione dal servizio di armi e munizioni

1.Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, di modello o di altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non piu' utilizzabili per i servizi di istituto sono radiate dal servizio con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta dell'ufficio del personale.

2.Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria puo', altresi', disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI Capo III SPERIMENTAZIONE DI ARMI

Art. 25

Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico

1.L'Amministrazione penitenziaria puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, a sperimentare, per esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

2.Nel decreto di cui al comma 1 devono essere indicate le armi da sperimentare e le modalita' ed i termini della sperimentazione.

3.In caso di grave necessita' ed urgenza, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale del Corpo di polizia penitenziaria all'uopo addestrato puo' essere autorizzato ad impiegare, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purche' rispondenti alle caratteristiche di impiego stabilite nel presente regolamento.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

MANCINO, Ministro dell'interno

ANDO', Ministro della difesa

GORIA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 1