DECRETO 9 gennaio 1993, n. 22

Type Decreto
Publication 1993-01-09
Ultimo aggiornamento 1993-02-01
State In force
Source Normattiva
articles 6
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 16/2/1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto, le prove di esame e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni di massima circa le modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per la nomina ad operatore tecnico del ruolo degli operatori e collaboratori della Polizia di Stato;

Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Prova preliminare per test

1.Nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, e' disciplinata dalle norme del presente decreto.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 276/1990 reca: "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria". Si trascrive il testo del relativo art. 5, limitatamente ai primi quattro commi: "Art. 5. - 1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti. 2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno. 3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno. 4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso. 4-bis. (Omissis)". - La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il D.P.R. n. 337/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico- scientifica o tecnica". - La legge n. 668/1986 reca: "Modifiche e integrazioni alla legge 1› aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono esser adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 276/1990 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Sede di svolgimento della prova

1.La prova di cui al precedente articolo puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed anche in giorni diversi, secondo il calendario fissato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2.Il predetto calendario sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana indicata nel bando di concorso e tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Art. 3

Commissione tecnica e comitati di vigilanza

1.Per la composizione della commissione tecnica per lo svolgimento della prova preliminare di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299.

2.Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/1989, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e' il seguente: "Art. 7 (Commissioni giudicatrici). - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici sono costituite con decreto del Ministro dell'interno e si compongono di un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente, ove possibile, ai ruoli dei dirigenti tecnici della Polizia di Stato, e di due componenti, scelti, ove possibile, tra i funzionari appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici. 2. Per i concorsi relativi al settore sanitario, uno dei due componenti deve appartenere ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato ed avere la qualifica non inferiore a medico principale. 3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per vice revisore tecnico e vice perito tecnico sono integrate da un esperto per ciascuna delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. 4. Della commissione di concorso per vice perito tecnico fanno parte, quali membri aggiunti, esperti delle lingue straniere comprese nel programma di esame, per la prova facoltativa di lingua straniera. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata. 6. In relazione al numero dei candidati che hanno portato a termine le prove scritte, possono essere costituite una o piu' sottocommissioni, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di cinquecento candidati, composte in conformita' alle disposizioni del presente articolo, rimanendo unico il presidente". - Il testo del sesto e settimo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 686/1957, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente: "Art. 3 (Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza). - 6. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce, per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario. 7. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinate a tale funzione impiegati residenti in altra sede".

Art. 4

Contenuto della prova preliminare

1.La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola dell'obbligo.

2.Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3.La commissione tecnica stabilisce, prima di procedere alla correzione degli elaborati, i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione del relativo punteggio.

4.La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

5.La commissione estrarra', di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte.

6.La valutazione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Art. 5

Superamento della prova

1.La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6

Norma di rinvio

1.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299.

Il Ministro: MANCINO

Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1993

Registro n. 3 Interno, foglio n. 75

Nota all'art. 6: - Con il D.P.R. n. 299/1989, gia' citato, e' stato approvato il regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)