DECRETO 3 dicembre 1992, n. 554
Entrata in vigore del decreto: 16/2/1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 5 novembre 1990, n. 320, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano adottate norme regolamentari intese a stabilire le modalita' di collaudo, i tipi d'imballaggio ed i limiti d'impiego delle mole abrasive, il sistema d'incollaggio delle parti in cartone; gli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti; le modalita' per l'assunzione del relativo onere;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 16876/II 2-4 del 25 giugno 1992);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione e collaudo
1.Ogni tipo di mola abrasiva individuata dalla legge 5 novembre 1990, n. 320, deve essere sottoposto a collaudo preventivo alla sua prima immissione sul mercato.
2.Per immissione sul mercato si intende il momento della cessione da parte del fabbricante, dell'importatore o del suo mandatario all'interno della C.E.E.
3.Le regole tecniche relative al collaudo sono individuate nell'allegato al presente decreto. Sono altresi' assimilate alle norme di cui all'allegato al presente decreto le norme in vigore negli altri Stati membri della Comunita' europea che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4.Il produttore, l'importatore o il suo mandatario all'interno della Comunita' europea puo' eseguire il collaudo sia direttamente sia per il tramite di istituti, enti o laboratori all'uopo autorizzati secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente decreto.
5.La documentazione relativa al collaudo ed alle prove effettuate deve essere conservata dal produttore, dall'importatore o dal suo mandatario e tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 5 e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'applicazione delle discipline sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 320/1990 reca norme concernenti le mole abrasive. Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto: a) le modalita' di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive; b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive; c) i limiti di impiego di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto; e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'art. 5; f) le modalita' per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'art. 6". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il titolo della legge n. 320/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Imballaggi
1.Gli imballaggi delle mole abrasive possono consistere in scatole di cartone, casse di legno o altri materiali, contenitori pallettizzabili e sistemi equivalenti, idonei, comunque, a proteggere le mole, durante il trasporto, da danni o deterioramenti che possano pregiudicarne le caratteristiche accertate in sede di collaudo.
2.Le confezioni devono recare indicazioni ben visibili, dell'eventuale fragilita' del loro contenuto, ed, ove occorrano, le prescrizioni per la manipolazione e l'uso.
Art. 3
Limiti d'impiego ed indicazioni da riportare sulle mole
1.In luogo del nominativo del fabbricante, sulla mola si potra' indicare quello del suo mandatario nella C.E.E. ovvero quello dell'importatore. Il marchio depositato, previsto in alternativa al nome del fabbricante dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge, dovra' essere tale da permettere di risalire univocamente al fabbricante o al suo mandatario. Se il marchio non appartiene al fabbricante, dovra' contenere un elemento che ne permetta l'identificazione.
2.Alle indicazioni prescritte dall'art. 3 della legge, andra' aggiunta quella relativa al diametro esterno della mola, espresso in millimetri (mm).
4.Per le indicazioni relative al tipo di abrasivo ed al tipo di legante, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, della legge, e' ammesso l'uso di denominazioni abbreviate o sigle conformi alla pratica del commercio, quando il produttore sia in grado, a richiesta, di fornire le corrispondenti denominazioni chimico- fisiche.
Nota all'art. 3: - L'art. 3 della legge n. 320/1990 e' cosi' formulato: "Art. 3. - 1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare: a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato; b) il tipo di abrasivo; c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validita' che, in ogni caso, non puo' superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate; d) i limiti di impiego. 2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia".
Art. 4
Sistemi di incollaggio
1.Qualora il fabbricante applichi etichette in cartone, l'incollaggio deve essere eseguito in modo uniforme per evitare differenze di spessore.
Art. 5
Vigilanza ed oneri relativi
1.L'autorizzazione ad effettuare le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 5 della legge sara' concessa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, agli enti e laboratori specializzati, in possesso dei necessari requisiti, che presentino apposita istanza, secondo le modalita' previste dalla circolare n. 161565 dell'11 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 stesso mese.
2.Le tariffe orarie relative alle prestazioni degli organismi autorizzati ai sensi del precedente comma saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo criteri analoghi a quelli cui sono ispirate le tariffe praticate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Il Ministro: GUARINO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993
Registro n. 1 Industria, foglio n. 113
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 320/1990 e' il seguente: "Art. 5. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatovigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati".
Allegato
COLLAUDO DELLE MOLE ABRASIVE Norme relative ai coefficienti di sicurezza e alle prove Norma U N I 9872 - Edizione Maggio 1991 Norma I S O 525 - Prodotti abrasivi agglomerati - Generalita' - Designazione, marcatura, gamma di diametri esterni e tolleranze Norma I S O 6103 - Prodotti abrasivi agglomerati - Equilibratura statica delle mole - Controllo Le suddette norme sono disponibili presso: U N I (Ente nazionale italiano di unificazione) - Via Battistotti Sassi, 11 - 20133 Milano - Telefax 02/70105992 ------------ Note: U N I - Ente nazionale italiano di unificazione I S O - International Standard Organization
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