DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 560

Type DPR
Publication 1992-12-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19-2-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

Vista la direttiva 91/670/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunita' economica europea, possono essere rese valide per svolgere attivita' professionali di volo o connesse al volo.

2.Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, per lo svolgimento di attivita' non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146)).

4.La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non puo' superare il periodo di validita' dei titoli che si riconoscono.

Art. 2

1.Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della direttiva 91/670/CEE, indicata nelle premesse attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4 ((ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso)).

Art. 3

1.La convalida delle licenze aeronautiche puo' essere sospesa nei casi e per i periodi previsti dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per le licenze aeronautiche italiane.

2.Il provvedimento motivato di sospensione e' immediatamente notificato all'interessato ed, entro quindici giorni dall'adozione, all'amministrazione dello Stato membro che ha rilasciato la licenza originaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 4

Art. 3-bis

((1. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566))

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