DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 35

Type Decreto legislativo
Publication 1993-02-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Utilizzazioni del personale docente soprannumerario e passaggi di cattedra e di ruolo

1.Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero, purchè sia provvisto di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

2.Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

3.Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato, nei limiti del soprannumero in scuole dello stesso o di altro ordine e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di titolarità, purchè sia provvisto del prescritto titolo di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio.

4.Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa da quella di titolarità.

5.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o artistico- professionali di carattere rigidamente specialistico per i quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri insegnamenti.

6.Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni rela- tive ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico successivo, purchè permanga la situazione di soprannumerarietà che ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non sono disponibili per nuove nomine in ruolo.

7.Per l'anno scolastico 1993-1994 e per gli anni successivi, specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonchè per il superamento dell'attuale ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

8.Con gli accordi di cui al comma 7 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonchè i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

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