DECRETO 9 settembre 1992, n. 562
Entrata in vigore del decreto: 25-2-1993
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante: "Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti";
Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114, recante modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, di riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme di disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17, comma 3;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per la commissione esaminatrice per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante norme di integrazione e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visti l'art. 5, comma 3, l'art. 9 e l'art. 16, comma 3, della citata legge n. 166/1992, che prevedono rispettivamente che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengano dettate norme per le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nel predetto ruolo nazionale nonche' per la disciplina della relativa prova di idoneita'; per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali per i periti assicurativi; per l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 16;
Ritenuta la necessita' di provvedere all'emanazione delle predette norme;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 890031 del 5 agosto 1992; A D O T T A il seguente regolamento:
Capo I MODALITA' DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO NAZIONALE
Art. 1
Presentazione - Requisiti
1.La domanda di iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, deve essere presentata in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/C - 00187 Roma (vedi schema semplificativo - Allegato A).
2.La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati: cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; residenza; codice fiscale; godimento dei diritti civili; di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992; indirizzo della sede operativa; tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.
3.La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5.Nel caso in cui il richiedente dichiari nella domanda di iscrizione nel ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneita' trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresi' esercitato per tre anni l'attivita' nel settore specifico, alla domanda debbono essere allegati, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere, anche i seguenti altri documenti: fotocopia autenticata del diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria; certificazione rilasciata dal consiglio nazionale dell'ordine professionale presso il quale risulta iscritto, dalla quale risulti l'avvenuta iscrizione da almeno tre anni; dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento per tre anni (non oltre il 13 marzo 1993) dell'attivita' di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo e che indichi altresi' l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento; dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito nei tre anni e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/02/1993, n. 40 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 6 luglio 1959. - Il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, concernente l'esercizio sulle assicurazioni private e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1925. - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1970. - La legge 26 febbraio 1977, n. 39, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 26 febbraio 1977. - La legge 13 aprile 1977, n. 114, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 16 aprile 1977. - La legge 12 agosto 1982, n. 576, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 9 luglio 1983. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - La legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991. - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1992. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il comma 3 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "Le modalita' della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneita', la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalita' per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "Art. 9. - Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'art. 7 e delle commissioni provinciali di cui all'art. 8". - Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneita' necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuita' l'attivita' di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 2. Possono partecipare alla prova di idoneita' necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuita' l'attivita' di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformita' a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241". Note all'art. 1: - Il testo della lettera c) dell'art. 5 della legge n. 166/1992 e' il seguente: " c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". - Il comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 166/1992 e' il seguente: "2. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe gia' concesse allo scopo di aggiornare la qualita' professionale". - L'art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l'art. 10-sexies nella legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. Se ne trascrive il testo, come modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203: "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto. 2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615- ter del codice civile o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle societa' di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa. 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza e del loro rinnovo. 9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione di servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque de- nominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire. 10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente. 11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposte di bollo. 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10. 14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15". - La tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e' stata sostituita dalla nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. Il n. 117, lettera b), della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 riguarda la tassa dovuta per l'iscrizione in albi, ruoli ed elenchi, riguardanti l'esercizio delle professioni. Per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi bisogna fare ora riferimento all'art. 74 della nuova tariffa, del seguente tenore: "1. Iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (legge 17 febbraio 1992, n. 166): tassa per l'iscrizione e annuale L. 150.000". - Il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 ai sensi del n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma". - Il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 e' il seguente: "Art. 24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari e' fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60".
Capo II DISCIPLINA DELLA PROVA DI IDONEITA'
Art. 2
Composizione e nomina commissione esaminatrice
2.Le funzioni di segreteria sono svolte da due impiegati della Direzione generale delle assicurazioni private con la qualifica non inferiore al settimo livello funzionale.
3.I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente ed il vice-presidente.
4.La commissione si riunisce su convocazione del presidente e de- cide a maggioranza, con la presenza di tutti i membri.
Nota all'art. 2: - Per il testo del comma 3 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 si veda in note alle premesse.
Art. 3
Compensi della commissione d'esame
1.Ai componenti ed ai segretari della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 2 sara' corrisposto lo stesso trattamento economico, previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per i componenti la commissione d'esame dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.
2.Ai membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione, che dovranno recarsi fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione, sara' corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali di livello C, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.
3.La relativa spesa gravera' sul capitolo 5837 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
Nota all'art. 3: - La legge del 18 dicembre 1973, n. 836, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 29 dicembre 1973 e reca "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".
Art. 4
Sessioni di esame
1.Ogni anno, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' indetta almeno una sessione di esame, ai fini della prova di idoneita' prevista dalla lettera e) dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
Nota all'art. 4: - Il testo della lettera e) dell'art. 5 della legge n. 166/1992 e' il seguente: " e) abbia superato una prova di idoneita' mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attivita', salvo coloro che risultano forniti di di- ploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresi' esercitato per tre anni l'attivita' nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale".
Art. 5
Modalita' della domanda - Requisiti di ammissione
1.La domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta in carta legale, dovra' pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del decreto che indice la sessione d'esame.
2.Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4.Sono diplomi di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico i seguenti: DIPLOMI DI MATURITA' TECNICA Maturita' tecnica commerciale: indirizzo amministrativo; indirizzo mercantile; indirizzo programmatori; commercio con l'estero; amministrazione industriale. Maturita' tecnica per perito aziendale e corrispondente in lingue estere. Maturita' tecnica femminile: indirizzo generale; econome dietiste; dirigenti di comunita'. Maturita' tecnica per il turismo. Maturita' tecnica per geometri. Maturita' tecnica agraria: indirizzo generale; viticoltura ed enologia. Maturita' tecnica nautica: capitani; macchinisti; costruttori navali. Maturita' tecnica industriale: arti fotografiche; arti grafiche; chimica conciaria; chimica industriale; chimica nucleare; confezione industriale; costruzioni aeronautiche; cronometria; disegno di tessuti; edilizia; elettronica industriale; elettrotecnica; energia nucleare; fisica industriale; industria cartaria; industria cerealicola; industria metalmeccanica; industria mineraria; industria navalmeccanica; industria ottica; industria tessile; industria tintoria; informatica; maglieria; materie plastiche; meccanica; meccanica di precisione; metallurgia; tecnologie alimentari; telecomunicazioni; termotecnica. Maturita' tecnica aeronautica: indirizzo navigazione aerea; indirizzo assistenza alla navigazione aerea. Diplomi rilasciati dagli istituti tecnici nautici. Diplomi relativi alla sperimentazione "Ergon". Diplomi di maturita' professionale: analisi contabile; operatore commerciale; analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale; tecnico delle industrie meccaniche. Diplomi di maturita' Progetto 92 del settore economico-aziendale.
5.Nella domanda di ammissione all'esame, gli aspiranti debbono dichiarare: cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome, quello del marito); luogo e data di nascita; codice fiscale; titolo di studio posseduto; istituto tecnico o professionale o universita' degli studi presso i quali e' stato conseguito; eventuale specializzazione e relativa data di conseguimento; domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni, nonche' eventuale recapito telefonico; data e firma.
6.Inoltre i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilita', di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b) e c), del presente decreto.
7.La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essre legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.
8.Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra, non verranno prese in considerazione.
Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in note alle premesse.
Art. 6
Prove di esame - Sede - Svolgimento
1.Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale.
2.La prova scritta si svolge a Roma; la data e la sede della prova scritta saranno precisate nel decreto ministeriale che indice la sessione di esame.
3.I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.
4.La prova scritta si effettua mediante la compilazione di una relazione tecnica o di un questionario di domande intesi ad accertare il possesso dei requisiti di professionalita' necessari per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo.
5.Il candidato ha facolta' di scegliere tra due tracce di relazioni tecniche o due questionari di domande attinenti all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
6.Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce alla traccia della prova.
7.Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
8.Dell'esito della prova scritta verra' data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
9.Alla prova orale, che si svolgera' del pari a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi, se trattasi di questionario, o non inferiore a sei decimi, se relazione tecnica.
10.L'avviso di presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
11.Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sara' indicato se risulta "idoneo" o "non idoneo".
12.L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.
13.A ciascun candidato risultato idoneo verra' inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nota all'art. 6: - Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 12 agosto 1957 e reca "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato".
Art. 7
Programmi e materie di esame
1.Per i periti assicurativi il programma d'esame verte su nozioni giuridiche e materie tecniche. In particolare le nozioni giuridiche riguardano: 1) elementi di diritto e di procedura civile e penale; 2) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni; 3) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione). Le materie tecniche concernono: 1) elementi di fisica e di meccanica; 2) elementi di topografia e di fotogrammetria; 3) veicoli a motore e natanti; 4) elementi di estimo.
Nota all'art. 7: - Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda in note alle premesse.
Art. 8
Parere della commissione nazionale
1.La commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui all'art. 7 della legge n. 166/1992, esprime parere in merito all'individuazione delle materie e degli argomenti, di cui al precedente art. 7, che di volta in volta formeranno oggetto del programma di esame per la prova di idoneita'.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "Art. 7 (Commissione nazionale per i periti assicurativi). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 2. La commissione e' composta: a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede; b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente; c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente; d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente; e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali; f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione; g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. 4. Tutti i componenti della commissione, nonche' i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonche' i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. I componenti di cui al comma 2, lettere e) ed f), nonche' i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono rispettivamente nominativi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro. 7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 8. La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istituire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare".
Capo III COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE E DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI
Art. 9
Costituzione della commissione nazionale
1.La commissione nazionale per i periti assicurativi, composta ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e' costituita quale organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo nazionale dei periti assicurativi ed esercita le funzioni attribuite ad essa dalla predetta legge.
2.Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono nominati i componenti ed i segretari della predetta commissione nazionale.
3.In sede di prima applicazione, relativamente alla nomina dei quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, previsti all'art. 7, comma 2, punto e), della citata legge n. 166/1992, si provvede, con il decreto ministeriale di cui al comma precedente, individuando i predetti componenti tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, indipendentemente dal requisito della iscrizione nel ruolo, tenuto conto che non vi sono soggetti con il predetto requisito.
Nota all'art. 9: - Per il testo dei commi 2 e 3 nonche' del punto e) del predetto comma 2 dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8.
Art. 10
Funzionamento della commissione nazionale
1.La commissione nazionale per i periti assicurativi si riunisce almeno una volta ogni bimestre solare ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o qualora lo richieda almeno la meta' dei componenti.
2.Per la trattazione di particolari argomenti o di singole questioni, il presidente puo' affidare ad uno o piu' componenti della commissione il compito di riferire alla commissione stessa.
3.La convocazione della commissione nazionale, effettuata da parte del segretario su incarico del presidente, deve essere comunicata almeno sette giorni prima la data fissata per la riunione. In caso di necessita' o di urgenza, le convocazioni sono inoltrate fino a tre giorni prima la data della riunione. Possono essere effettuate a mezzo telegrafo, telescrivente ovvero fax.
4.L'ordine del giorno della riunione e' comunicato ai componenti effettivi della commissione nazionale in uno nel testo della convocazione ed i relativi atti e documentazione sono depositati presso la segreteria della commissione, a disposizione dei componenti, nei cinque giorni precedenti la data della riunione. Nell'ipotesi di convocazione in via di necessita' o di urgenza il deposito della documentazione in segreteria avviene nei tre giorni precedenti la data della riunione. In casi particolari, su autorizzazione del presidente, si procede all'inserimento di eventuali ulteriori pratiche concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.
5.I componenti ed i supplenti della commissione nazionale durano in carica tre anni come previsto dall'art. 7, comma 4, della legge n. 166/1992, e possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza; in mancanza delle designazioni effettuate entro il predetto termine, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge citata. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilita' di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione.
6.Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione.
7.Il numero legale per la validita' delle sedute e' stabilito nella meta' piu' uno dei componenti.
8.Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla meta' piu' uno dei presenti.
9.Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si pro- cede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta.
10.La commissione nazionale promuove di ufficio o entro sessanta giorni dalla segnalazione delle commissioni provinciali, il procedimento disciplinare di cui all'art. 12 della legge n. 166/1992. Il termine per la conclusione del predetto procedimento e' determinato in un anno dalla data della comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare che lo riguarda.
Nota all'art. 10: - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8. - Il testo dell'art. 12 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "Art. 12. - 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dalla commissione nazionale di cui all'art. 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'art. 8. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. 3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facolta' per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresi', l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti. 4. L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. 5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni".
Art. 11
Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali
1.Le commissioni provinciali per i periti assicurativi, costituite ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono istituite presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed esercitano le funzioni attribuite ad esse dalla predetta legge.
2.Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, il presidente di ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede alla nomina per il primo triennio, dei componenti la commissione provinciale per i periti assicurativi, nella composizione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 166/1992. Il presidente e' tenuto a dare avviso dell'avvenuta costituzione della commissione, comunicando altresi' i nominativi dei componenti e le eventuali variazioni, entro i successivi trenta giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private - Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
3.Le commissioni provinciali si riuniscono almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita' o qualora lo richiedano almeno tre componenti.
4.Per il funzionamento delle commissioni provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, punti 2-3-4, del presente regolamento.
5.In sede di rinnovo, i componenti delle commissioni provinciali possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza; in mancanza, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede direttamente all'individuazione dei componenti di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 8 della legge n. 166/1992, entro un mese dalla scadenza. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilita' di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione.
6.Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione.
7.Il numero legale per la validita' delle sedute e' stabilito nella presenza di almeno tre componenti.
8.Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla meta' piu' uno dei presenti.
9.Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si pro- cede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta.
Nota all'art. 11: - Il comma 2, compresa la lettera c), dell'art. 8 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte: a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario; c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 12
Presentazione della domanda - Art. 16, comma 1 Modalita' e requisiti
1.Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneita', ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, devono presentare, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, domanda di iscrizione in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, ed inoltrarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (vedi schema semplificativo - allegato B)
2.La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati: cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; residenza; codice fiscale; godimento dei diritti civili; di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992; indirizzo della sede operativa; tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.
3.La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note all'art. 12: - Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse. - Per il testo della lettera c) del comma 2 e del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 55/1990 si veda in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 si veda in nota all'art. 1. - Per la tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 si veda in nota all'art. 1.
Art. 13
Presentazione della domanda - Art. 16, comma 2 Modalita' e requisiti
1.Gli aventi titolo a partecipare alla prova di idoneita', ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, devono presentare in carta legale domanda di ammissione alla predetta prova, che sara' regolamentata con successivo decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento (vedi schema semplificativo - allegato C)
2.La domanda di ammissione alla prova, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, deve indicare i seguenti dati: cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; residenza; codice fiscale; godimento dei diritti civili; di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992; indirizzo della sede operativa; tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.
3.La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note all'art. 13: - Per il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse. - Per il testo della lettera c) dell'art. 5 della legge n. 166/1992, dell'art. 20 della legge n. 15/1968, dell'art. 24 della legge n. 114/1977 si veda in nota all'art. 1.
Capo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Termini del procedimento
1.Sulle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/1992 e con le modalita' di cui al presente regolamento, si pronuncia il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all'art. 7 della citata legge, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.
2.Entro il termine di cui al comma 1, sulla domanda di ammissione alla prova di idoneita', presentata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992 e con le modalita' di cui all'art. 13 del presente regolamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all'art. 7 della citata legge, l'esistenza del titolo per l'ammissione alla predetta prova di idoneita'.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 166/1992 e' il seguente: "Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo). - 1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia; b) abbia il godimento dei diritti civili; c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea; e) abbia superato una prova di idoneita' mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attivita', salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresi' esercitato per tre anni l'attivita' nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale. 2. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe gia' concesse allo scopo di aggiornare la qualita' professionale. 3. Le modalita' della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneita', la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalita' per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. 4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e suc- cessive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma. 5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241". - Per il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge n. 166/1992 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 166/1992 si veda in nota all'art. 8.
Art. 15
Responsabilita' del procedimento
1.L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, relativi alle domande previste ai capi I, II e IV del presente regolamento, e' la divisione VI della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, cui e' stata affidata la tenuta del predetto ruolo.
Il Ministro: GUARINO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992
Registro n. 18 Industria, foglio n. 134
Allegato A
ALLEGATO A Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166. RACCOMANDATA A.R. Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale periti assicurativi - Via Campania, 59/ c - 00187 ROMA Il sottoscritto................................. (cognome e nome), nato a......................., il ................................... residente in.............................................. (c.a.p.), via................................................................., in possesso del titolo di studio di.................................. ........................................................... , codice fiscale n.................................................., operante in.................................................................. (indirizzo completo della sede operativa), con funzioni di consulente del giudice o quale perito di ufficio presso il tribunale di......... (eventuale), chiede di essere iscritto nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166. A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita': a) di essere cittadino italiano (o di rientrare in uno dei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 166); b) di godere dei diritti civili; c) di essere residente in......................................, via.............................................., c.a.p. ..........; d) di non aver riportato condanne per i delitti previsti alla lettera c) dell'art. 5 della legge n. 166/92; e) di essere in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico di.................................... (o di laurea in.....................................................; f) di aver superato la prova di idoneita' prevista alla lettera e), primo comma, dell'art. 5 della legge n. 166/92 nella sessione .................................................................... (oppure di non dover sostenere la prova di idoneita' trovandosi nelle condizioni previste dalla stessa lettera e), primo comma, dell'art. 5 della legge). A dimostrazione di quanto sopra allega alla presenta: 1) certificato di godimento dei diritti civili; 2) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti; 3) certificato del casellario giudiziario generale; 4) fotocopia autenticata del titolo di studio; 5) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, rilasciata dalla prefettura competente; 6) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, effettuato all'ufficio del registro di Roma (direttamente o) mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale "tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166"; 7) dichiarazione sottoscritta dove risulta che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo, non svolge attivita' di agente o mediatore di assicurazione ne' di riparatore di veicoli e di natanti ne' ha in corso rapporti di lavoro dipendente; 8) in alternativa all'idoneita' conseguita nell'esame per l'iscrizione al ruolo (punto f), presenta i seguenti documenti: fotocopia autenticata del diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria; certificazione rilasciata dal consiglio nazionale dell'ordine professionale presso il quale risulta iscritto, dalla quale risulta l'avvenuta iscrizione da almeno tre anni; dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesta lo svolgimento per tre anni (non oltre il 13 marzo 1993) dell'attivita' di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/92, in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo, e che indica altresi' l'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento; dichiarazione rilasciata, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesta l'ammontare del reddito percepito nei tre anni e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/92. Data,..................... Firma autenticata .............................
Allegato B
ALLEGATO B Schema di domanda in carta legale per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166. RACCOMANDATA A.R. Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale periti assicurativi - Via Campania, 59/ c - 00187 ROMA Il sottoscritto.................................. cognome e nome), nato a............................, il............................., residente in............................................... (c.a.p.), via................................................................., codice fiscale n.........................................., operante in.................................................................. (indirizzo completo della sede operativa), con funzioni di consulente del giudice o quale perito di ufficio presso il tribunale di......... (eventuale), chiede di essere iscritto nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166. All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilita', di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a) , b) e c) della citata legge n. 166/1992. Dichiara altresi' di aver esercitato con continuita' l'attivita' di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti il 13 marzo 1992. Allega pertanto alla domanda: a) certificato di godimento dei diritti civili; b) certificato generale del casellario giudiziale; c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti; d) dichiarazione sottoscritta che attesta che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi e' alcuna delle incompatibilita' previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992; e) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, rilasciata dalla Prefettura competente; f) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesta lo svolgimento continuativo dell'attivita' di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo, per i cinque anni anteriori la data del 14 marzo 1992 e che indica altresi' l'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento; g) dichiarazione a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesta l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento, quali compensi per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, degli ultimi cinque anni precedenti il 13 marzo 1992; h) ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantamila, effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003. Data,................... Firma autenticata ...............................
Allegato C
ALLEGATO C Schema di domanda in carta legale per la partecipazione alla prova di idoneita' necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166. RACCOMANDATA A.R. Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale periti assicurativi - Via Campania, 59/ c - 00187 ROMA Il sottoscritto.................................. cognome e nome), nato a............................, il............................., residente in............................................... (c.a.p.), via................................................................., codice fiscale n.........................................., operante in.................................................................. (indirizzo completo della sede operativa), con funzioni di consulente del giudice o quale perito di ufficio presso il tribunale di........ (eventuale), chiede di essere ammesso ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, a sostenere la prova di idoneita' prevista dall'art. 5, comma 1, lettera e), della legge n. 166/1992, che verra' indetta con successivo decreto ministeriale. Dichiara sotto la propria responsabilita' di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a) , b) e c) della citata legge n. 166/1992. Dichiara altresi' di aver esercitato con continuita' l'attivita' di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei due anni precedenti la data del 13 marzo 1992. Allega pertanto alla presente: a) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesta lo svolgimento continuativo dell'attivita' di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/92, in qualita' di dipendente o di lavoratore autonomo, per i due anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indica altresi' l'ammontare dei compensi erogati per ciascun anno di riferimento; b) dichiarazione a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesta l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dell'attivita' di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/92, degli ultimi due anni precedenti il 13 marzo 1992. Data,................. Firma autenticata ..................................
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