DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993, n. 51

Type DPR
Publication 1993-01-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 06/03/1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, che dispone l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina di un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere in attuazione delle attivita' amministrative relative agli interventi di emergenza;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; agli interventi disposti da ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; nonche' agli interventi diretti al superamento dell'emergenza comunque effettuati con oneri a carico dello Stato.

2.Il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' altresi' disporre ispezioni in applicazione del presente regolamento su ogni intervento attuato da pubbliche autorita' in occasione di emergenze.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile: "Art. 20 (Disciplina delle ispezioni). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attivita' amministrative relative agli interventi di emergenza". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 della legge n. 225/1992, gia' citata: "1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. (Omissis). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione".

Art. 2

1.L'attivita' di ispezione e di vigilanza e' volta a verificare la legittimita' e l'efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alla normativa generale e speciale vigente nello specifico settore di intervento, nonche' di quella a carattere straordinario emanata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3

1.Le ispezioni sono effettuate da funzionari civili o militari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, che abbiano esperienza amministrativa contabile, ovvero a carattere tecnico, negli specifici settori d'intervento oggetto dell'attivita' ispettiva. Gli ispettori sono scelti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile tra i nominativi inseriti in appositi elenchi predisposti a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle segnalazioni delle amministrazioni competenti.

2.Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi per specializzazione e devono contenere non meno di 10 nominativi per settore di competenza.

3.L'affidamento degli incarichi deve avvenire a rotazione.

4.Gli elenchi sono aggiornati a cura del Dipartimento della protezione civile ogni tre anni.

Art. 4

1.Per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo connesse alla organizzazione del sistema di ispezioni, ivi inclusi la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 3, e' istituito presso il Dipartimento della protezione civile un apposito servizio.

2.A capo del servizio di cui al comma 1 viene posto un funzionario del Dipartimento della protezione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, che rimane in carica per un periodo di due anni non rinnovabile.

Art. 5

1.L'incarico ispettivo e' affidato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su proposta del capo ufficio competente del Dipartimento, ovvero su propria autonoma determinazione.

2.Nella proposta formulata dal capo ufficio competente viene specificata la presumibile durata dell'incarico ed il suo oggetto.

3.Le ispezioni possono avere carattere amministrativo, contabile o tecnico e sono effettuate nel corso ed a completamento degli interventi.

4.In caso di interventi di breve durata devono essere effettuate comunque due ispezioni nel corso ed a completamento degli stessi.

Art. 6

1.A conclusione dell'incarico e' redatta una dettagliata relazione sull'ispezione eseguita, nella quale sono segnalate le eventuali carenze di legittimita' e di efficienza che siano state accertate e formulate proposte sui conseguenti provvedimenti da adottare.

2.Qualora nel corso dell'ispezione siano accertati fatti o atti che diano luogo a responsabilita' per danni derivanti all'amministrazione per violazione di obblighi di servizio ovvero responsabilita' a carattere civile, penale o amministrativo, l'ispettore predispone denuncia da inoltrare alle competenti autorita', informandone il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3.L'ispettore e' solidalmente responsabile con l'autore del fatto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei danni derivanti da eventuali irregolarita' non rilevate per dolo o colpa grave in sede di ispezione compiuta dal medesimo.

Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 748/1972, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo: "Art. 12 (Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive). - I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarita' amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate. Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare. Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive. I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilita' non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta. Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro interessato. Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati. Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarita' dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarita' non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilita' si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarita' delle quali siano venuti comunque a conoscenza".

Art. 7

1.Nelle ispezioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario gli ispettori verificano la legittimita' dell'azione amministrativa e la sua efficienza, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di contabilita' e della finanza pubblica, ed ogni altro aspetto dell'attivita' che sia all'uopo rilevante, nonche' accertano le disponibilita' di tesoreria e di cassa. Accertano pure che la gestione amministrativa sia condotta in conformita' delle disposizioni e dei rilievi degli organi di controllo e che la resa dei conti avvenga secondo le norme indicate dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

2.Nelle ispezioni tecniche viene effettuato il riscontro di regolarita' degli atti e delle attivita' che comportano in tutto o in parte l'impiego di conoscenze attinenti a specifiche competenze professionali o scientifiche.

3.Le ispezioni possono essere effettuate sia da un solo ispettore che da piu' ispettori con competenze anche di carattere complementare.

Nota all'art. 7: - L'art. 13 della legge n. 730/1986 sostituisce, con il testo che segue, l'art. 13 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania: "Art. 13. - 1. Fermi restando, per i cassieri e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, la applicazione del sistema di controllo istituzionalmenteprevisto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorche' non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante. 2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti delegati di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli organi di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti. 3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi".

Art. 8

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1› marzo 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 20

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