DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1993, n. 50

Type DPR
Publication 1993-01-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 20/03/1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che dispone l'emanazione di un apposito regolamento per la composizione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della protezione civile;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il Consiglio nazionale della protezione civile e' costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo del comma 2 nonche' del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio. 3. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovra' in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte: a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane; d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Il Consiglio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un Ministro facente parte del Comitato a cio' delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 225/1992, gia' citata: "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale".

Art. 3

2.Svolge le funzioni di segretario del Consiglio il capo del Dipartimento della protezione civile, il quale, per lo svolgimento delle attivita' di supporto e documentali, si avvale di una segreteria all'uopo costituita presso il Dipartimento della protezione civile.

3.In caso di assenza o impedimento il capo del Dipartimento della protezione civile e' sostituito, nelle funzioni di cui al comma 2, dal coordinatore dell'ufficio emergenze del Dipartimento stesso.

Art. 4

1.Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonche' tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo.

2.Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3.Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

4.Le delibere sono verbalizzate a cura del segretario.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1› marzo 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 21

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.