DECRETO 21 gennaio 1993, n. 43
Entrata in vigore del decreto: 12/03/1993
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, concernente i compiti dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 1› marzo 1968, n. 186, concernente le disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto il regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1985;
Vista la legge 9 maggio 1986, n. 149, che ha ratificato la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, con allegato il regolamento delle radiocomunicazioni nel quale e' definito lo statuto di servizio secondario;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990, con cui sono state approvate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;
Considerata la necessita' di disciplinare le caratteristiche delle apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte radio per il servizio fisso, operanti nella gamma 17,3-17,7 GHz, che fruisce dello statuto di servizio secondario;
Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri GM/69698/4216DL/CR dell'11 dicembre 1992, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto delle regole
1.Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di linea per collegamenti in ponte radio per il servizio fisso per esclusivo uso privato, operanti nella gamma 17300-17700 MHz. In tale gamma i collegamenti fruiscono dello statuto di servizio secondario. Le regole stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare le apparecchiature adibite alla trasmissione di segnali numerici.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 39/1982 reca: "Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Caratteristiche generali
1.Le apparecchiature devono essere progettate per poter trasmettere e ricevere un segnale numerico a velocita' di cifra di: 704 kbit/s, o 2048 kbit/s, o 8448 kbit/s oppure 4 x 2048 kbit/s.
Art. 3
Banda di radiofrequenze
1.La banda di radiofrequenze utilizzata e' quella relativa ad un senso di trasmissione.
2.La larghezza di banda di radiofrequenze, per le velocita' di cifra sottoindicate, deve essere: 1 MHz, in isopolarizzazione per 704 kbit/s; 2 MHz, in isopolarizzazione per 2048 kbit/s; 8 MHz, in isopolarizzazione per 8448 o 4 x 2048 kbit/s.
Art. 4
Canale di radiofrequenze
1.Il canale di radiofrequenze e' l'insieme delle due bande RF rel- ative ai due sensi di trasmissione.
2.Il distanziamento in frequenza tra portanti in trasmissione e in ricezione dello stesso canale e' pari a 230 MHz, indipendentemente dalla velocita' di cifra di cui all'art. 2.
Art. 5
Canalizzazione
1.La canalizzazione delle frequenze portanti e' riportata nella allegata figura 1.
Art. 6
Banda base
2.Le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo, operante sul segnale di banda base, che renda casuale la sequenza di bit in trasmissione e che ripristini la sequenza originaria di bit in ricezione (scrambler/descrambler).
Art. 7
Segnale numerico di prova
il segnale numerico di prova e' un segnale pseudocasuale di periodicita' maggiore o uguale di 2 alla 15ma - 1.
Art. 8
Apparecchiature da esterno
1.Le apparecchiature di trasmissione e ricezione da esterno devono essere: racchiuse in appositi contenitori di facile trasportabilita'; a tenuta di pioggia battente; realizzate in modo tale da avere adeguata protezione da irraggiamento solare; alimentate con tensioni non superiori al valore di 70 Vcc oppure 48 Vca; collegate con l'interno dell'edificio tramite cavi di interconnessione.
2.I cavi di interconnessione devono essere protetti ad entrambi i lati contro fulminazioni. La misura viene effettuata mediante applicazione successiva di 10 impulsi positivi e 10 impulsi negativi con intervallo fra un impulso ed il successivo maggiore di 30 s. Il banco di misura e' tale da generare impulsi del tipo 1,2/50 microsecondi con tensione di picco pari a 1000 V applicati tramite un generatore del tipo indicato nella allegata figura 5.
Art. 9
Condizioni di prova
1.Durante l'esecuzione delle prove, l'alimentazione delle apparecchiature deve essere fornita da una sorgente che sia in grado di erogare le tensioni normali ed estreme. L'impedenza interna della sorgente di alimentazione deve avere un valore sufficientemente basso, tale da influire in maniera irrilevante sui risultati delle prove. Al momento delle prove, la tensione della sorgente deve essere misurata ai morsetti di ingresso degli apparati. Nel caso in cui le apparecchiature richiedano un cavo di alimentazione permanentemente collegato, si deve assumere come tensione di prova quella rilevabile nel punto di connessione del cavo alla sorgente. Per tutto il corso dell'esecuzione delle prove la tensione della sorgente di alimentazione deve essere mantenuta uguale al valore iniziale in ciascuna prova, con una tolleranza di (Piu' o Meno) 3%.
2.Le prove devono essere eseguite dopo che gli apparati, sistemati nella camera climatica, alimentati e funzionanti, abbiano raggiunto l'equilibrio termico ed il prescritto tasso di umidita'.
4.Le apparecchiature alimentate in corrente alternata devono sopportare una tensione di prova compresa in uno scarto di (Piu' o Meno) 10% dalla tensione nominale, mentre la frequenza di rete deve essere compresa tra 48 e 52 Hz. Se l'alimentazione e' in corrente continua le tensioni di prova devono poter variare entro lo 0,85 e l'1,20 della tensione nominale della batteria. Per apparecchiature che usano altre sorgenti di alimentazione, ovvero sono in grado di funzionare con piu' tipi di alimentazione, le tensioni di prova devono essere quelle indicate dal costruttore ed accettate dall'autorita' che procede all'esecuzione delle prove. Devono essere, inoltre, esplicitamente precisate nel resoconto delle misure.
Art. 10
Trasmettitore
1.Lo scarto di frequenza del trasmettitore e' uguale alla differenza fra la frequenza misurata per l'onda portante ed il suo valore nominale; esso non deve superare i limiti di (Piu' o Meno) 5 ppm nelle condizioni normali e (Piu' o Meno) 8 ppm nelle condizioni estreme di prova di cui all'art. 9.
2.Per potenza nominale di uscita del trasmettitore si intende la potenza RF dichiarata dal costruttore, misurata dopo il filtro RF sulla porta comune al senso di trasmissione e ricezione. La potenza nominale non puo' essere superiore a + 23 dBm. Nelle condizioni normali di prova, il valore della potenza trasmessa, puo' avere uno scarto massimo compreso tra (Piu' o Meno) 2 dB rispetto al valore nominale. Nelle condizioni estreme di prova, il valore della potenza trasmessa puo' invece avere uno scarto massimo compreso tra (Piu' o Meno) 3 dB rispetto al valore nominale.
3.La densita' spettrale della potenza del segnale RF modulato, misurata dopo il filtro RF di trasmissione, deve essere contenuta, per le velocita' di cifra di cui all'art. 2, nelle maschere di cui alla allegata figura 6.
4.Le irradiazioni parassite sono espresse mediante il livello della potenza di ciascuna componente discreta emessa dal trasmettitore chiuso su antenna fittizia in assenza di modulazione. La misura deve essere effettuata con un analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore: a - 60 dBm tra 1000 e 20000 MHz (eccezion fatta per la gamma 17300-17700 MHz); a - 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz; a - 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz, nella gamma di frequenze da 17300-17700 MHz di 50 dB sotto il valore della potenza nominale di uscita del trasmettitore di cui al secondo comma dell'art. 9, eccezion fatta per la banda RF per la quale e' previsto il funzionamento del trasmettitore con: frequenza nominale (Piu' o Meno) 2 MHz per 704 kbit/s; frequenza nominale (Piu' o Meno) 4 MHz per 2048 kbit/s; frequenza nominale (Piu' o Meno)16 MHz per 8448 o 4 x 2048 kbit/s. In presenza di modulazione occorre, inoltre, verificare che qualsiasi irradiazione legata al processo di modulazione risulti compresa nella maschera dello spettro riportata nella figura 6.
Art. 11
Ricevitore
1.La potenza di soglia del ricevitore e' il valore in dBm della potenza del segnale RF, misurato prima del filtro RF di ricezione, a cui corrisponde un tasso di errore di 10 alla -3. La potenza di soglia deve essere migliore: di - 94 dBm per sistemi con velocita' di cifra di 704 kbit/s; di - 91 dBm per sistemi con velocita' di cifra di 2048 kbit/s; di - 85 dBm per sistemi con velocita' di cifra di 8448 o 4 x 2048 kbit/s.
2.Le irradiazioni parassite sono espresse attraverso la potenza di ciascuna componente discreta presente al connettore d'antenna del ricevitore. La misura deve essere effettuata con analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore: a - 60 dBm tra 1000 e 20000 MHz; a - 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz; a - 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz.
Art. 12
A n t e n n e
Il guadagno dell'antenna, riferito al radiatore isotropo e per qualsiasi frequenza della gamma 17300-17700 MHz, non deve in nessun caso risultare inferiore a 37 dB, con un diagramma di radiazione contenuto nella maschera riportata nella allegata figura 7. 2. Il valore di attuazione del segnale a polarizzazione incrociata (XPD), nella direzione assiale dell'antenna, deve essere maggiore di 25 dB.
Art. 13
Circolazione delle apparecchiature
Il Ministro: PAGANI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1993
Registro n. 6 Poste, foglio n. 21
Allegato
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)