DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993, n. 53
Entrata in vigore del decreto: 9-3-1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Visto l'accordo intervenuto il 16 ottobre 1991, il 16 luglio 1992 ed il 29 ottobre 1992 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e l'ASDA-QUADRI-CIDA rappresentativa del personale dirigente per la disciplina del trattamento del medesimo personale della predetta Azienda, relativo al triennio 1991/1993, alle cui trattative hanno partecipato, in veste di osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;
Sulla
proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Regolamento
1.Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e il personale con qualifica dirigenziale: direttori centrali e di dipartimento, dirigenti.
2.Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalita' e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, programmare, coordinare e gestire, con decisioni attuative delle disposizioni generali e degli indirizzi assunti dagli organi aziendali, le attivita' aziendali assicurando la piena e completa realizzazione degli obiettivi prefissati.
3.Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base a disposizioni di legge o regolamentari, ed in particolare all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono disciplinate dal presente regolamento restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Nota all'art. 1: - L'art. 29 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) e' cosi' formulato: "Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 1) il regime retributivo di attivita'; 2) l'organizzazione interna degli uffici; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di traferimento; 7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale; 8) l'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge; 10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300".
Art. 2
Efficacia e validita' del regolamento
1.Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente, ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio della Repubblica italiana, nonche' in sede estera per i dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle disposizioni specifiche vigenti.
2.I trattamenti economici e normativi di seguito stabiliti sostituiscono integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1990 ed ogni altro trattamento comunque denominato, qualunque ne sia la fonte, la causale ed il titolo.
Art. 3
Decorrenza e durata
1.Il presente regolamento ha decorrenza dal 1› gennaio 1991 e durata fino al 31 dicembre 1993.
Art. 4
Diritti di informazione
1.Ferma restando l'autonomia delle parti l'Azienda e l'organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito con il presente regolamento, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialita' del settore, esprimono la comune volonta' di garantire l'efficienza e l'efficacia delle attivita' aziendali sotto l'aspetto economico- produttivo. A tal fine si dichiarano disponibili a perseguire anche le necessarie modifiche di ordine organizzativo capaci di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico attraverso l'offerta all'utenza di servizi quantitativamente e qualitativamente correlati alla domanda nel tempo e nello spazio in condizioni di economicita' e convengono di realizzare un sistema di relazioni e di informazioni coerente con tali esigenze.
3.A questo ultimo fine le parti convengono di dar luogo, con cadenza semestrale, ad appositi incontri per un'analisi della situazione.
Art. 5
Aggiornamento professionale
1.In considerazione delle peculiari esigenze del settore dell'assistenza al volo e del loro particolare riflesso sulle posizioni dirigenziali viene chiarito che l'organizzazione delle attivita' presuppone il ricorso alla interscambiabilita' delle mansioni e funzioni in aree professionali compatibili.
2.L'Azienda promuove e favorisce forme organiche di intervento per l'arricchimento professionale del personale dirigente, privilegiando l'obiettivo della integrazione culturale e funzionale con omologhe organizzazioni europee.
3.In questo contesto l'Azienda, attraverso la conferenza dei direttori, predisporra', d'intesa con l'organizzazione sindacale dei dirigenti, un programma annuale di aggiornamento specifico per i diversi settori di attivita' dirigenziale prevedendo la partecipazione a corsi specializzati, anche in sede estera, per un periodo di quindici giorni l'anno per ciascun dirigente; al termine di ciascun seminario o corso ogni partecipante presentera' al consiglio di amministrazione, attraverso il direttore generale, una breve relazione sulla specifica attivita' di aggiornamento, corredata di eventuali osservazioni, suggerimenti e valutazioni.
Art. 6
Livelli dirigenziali
2.I direttori esercitano le funzioni di cui all'art. 105 del regolamento del personale e quella di vice direttore generale.
3.I dirigenti esercitano le funzioni di cui all'art. 106 del regolamento del personale.
4.La proposta del direttore generale per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, attribuite dal consiglio di amministrazione come da previsione statutaria, sara' preceduta da consultazione con l'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.
Art. 7
Livelli retributivi
Art. 8
Inquadramento nei livelli retributivi
2.L'attribuzione del livello retributivo di cui al punto 1. b) dell'allegato A avviene dopo quattro anni dalla nomina.
4.L'attribuzione del livello retributivo di cui al punto 2. b) dell'allegato A avviene dopo cinque anni dalla nomina a direttore.
Art. 9
Prestazioni di lavoro e loro durata
1.In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata delle prestazioni settimanali risultano strettamente correlati alle esigenze delle di- verse attivita' e/o unita' organizzative alle quali il personale dirigente e' preposto.
2.La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni, dal lunedi' al venerdi', e' fissata in 40 ore settimanali giornalmente distribuite in relazione alle esigenze di cui al comma 1.
3.Le prestazioni eventualmente rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra vengono retribuite con il compenso previsto dall'art. 23.
4.Il personale dirigente, inoltre, in relazione alla funzione espletata, puo' essere assoggettato al regime di pronta disponibilita' di cui all'art. 23.
Art. 10
Giorni festivi
1.Al personale dirigente si applicano in materia di festivita' le stesse disposizioni vigenti per il restante personale non turnista.
Art. 11
F e r i e
A partire dal 1› gennaio 1991, il personale dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito in relazione all'anzianita' di servizio complessivamente considerata: a) giorni 26 lavorativi fino al compimento del 14› anno di servizio; b) giorni 32 lavorativi oltre il 14› anno complessivo di servizio. 2. La competenza a concedere le ferie e' attribuita al direttore generale per i direttori, ai direttori per i dirigenti. In via transitoria e fino alla istituzione dei DAV compete al direttore generale concedere le ferie ai dirigenti dei CRAV e dei CAV. 3. La malattia superiore a cinque giorni, debitamente certificata, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, interrompe le ferie stesse. 4. Al personale dirigente richiamato dalle ferie per esigenze aziendali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in conseguenza del rientro in sede e per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse, viene attribuito, per il periodo di effettiva prestazione di lavoro, il normale compenso orario maggiorato del 20%. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. 7. In caso di provate esigenze di servizio, i giorni di ferie non concessi entro l'anno di competenza, potranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.
Art. 12
Tutela della maternita' e relativo trattamento economico
1.Al personale dirigente si applicano in materia le disposizioni previste per gli altri dipendenti dell'azienda in attuazione delle disposizioni normative che regolano la materia.
Art. 13
Congedi, aspettativa e permessi retribuiti
1.Al personale dirigente possono essere concessi congedi, permessi ed aspettative nei modi e nelle forme previste dal regolamento del personale.
2.In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad un congedo di quindici giorni retribuiti, non computabili come ferie.
3.L'aspettativa puo' essere concessa per malattia o per motivi di carattere privato nei termini e con le modalita' previste dalle specifiche disposizioni del regolamento del personale.
4.In occasione di eventi di carattere personale e familiare di particolare importanza, il personale dirigente ha altresi' diritto a permessi giornalieri retribuiti, fino a un massimo di dieci giorni per ogni anno solare.
5.A compensazione ed in luogo delle festivita' civili e religiose soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive modificazioni, vengono riconosciute 5 giornate di permesso retribuito all'anno ridotte a 4 per il personale che presta servizio nell'ambito del comune di Roma. Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell'anno, con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie. Ove comprovate esigenze di servizio non ne consentano il godimento entro il 31 maggio dell'anno successivo, essi saranno compensati con la normale retribuzione giornaliera.
Nota all'art. 13: - La legge n. 54/1977 reca disposizioni in materia di giorni festivi.
Art. 14
Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive
1.Le assenze del personale dirigente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive sono regolate in base alle leggi vigenti.
Art. 15
Elementi della retribuzione
2.La retribuzione mensile base e' costituita dalle voci a), b), c), d) ed e), di cui al comma 1.
Art. 16
Retribuzione giornaliera e oraria
1.La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile base per 26.
2.La retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile base per il coefficiente 173.
Art. 17
Indennita' di adeguamento della retribuzione al costo della vita
1.Dopo il 31 dicembre 1991, data di scadenza del precedente sistema previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, l'eventuale adeguamento periodico della retribuzione al costo della vita, sara' effettuato con il sistema e le modalita' fissate da legge generale valevole per i pubblici dipendenti.
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