DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1993, n. 53

Type DPR
Publication 1993-02-03
Ultimo aggiornamento 1993-03-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 9-3-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Visto l'accordo intervenuto il 16 ottobre 1991, il 16 luglio 1992 ed il 29 ottobre 1992 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e l'ASDA-QUADRI-CIDA rappresentativa del personale dirigente per la disciplina del trattamento del medesimo personale della predetta Azienda, relativo al triennio 1991/1993, alle cui trattative hanno partecipato, in veste di osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Regolamento

1.Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e il personale con qualifica dirigenziale: direttori centrali e di dipartimento, dirigenti.

2.Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalita' e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, programmare, coordinare e gestire, con decisioni attuative delle disposizioni generali e degli indirizzi assunti dagli organi aziendali, le attivita' aziendali assicurando la piena e completa realizzazione degli obiettivi prefissati.

3.Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base a disposizioni di legge o regolamentari, ed in particolare all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono disciplinate dal presente regolamento restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Nota all'art. 1: - L'art. 29 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) e' cosi' formulato: "Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 1) il regime retributivo di attivita'; 2) l'organizzazione interna degli uffici; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di traferimento; 7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale; 8) l'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge; 10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300".

Art. 2

Efficacia e validita' del regolamento

1.Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente, ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio della Repubblica italiana, nonche' in sede estera per i dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle disposizioni specifiche vigenti.

2.I trattamenti economici e normativi di seguito stabiliti sostituiscono integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1990 ed ogni altro trattamento comunque denominato, qualunque ne sia la fonte, la causale ed il titolo.

Art. 3

Decorrenza e durata

1.Il presente regolamento ha decorrenza dal 1› gennaio 1991 e durata fino al 31 dicembre 1993.

Art. 4

Diritti di informazione

1.Ferma restando l'autonomia delle parti l'Azienda e l'organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito con il presente regolamento, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialita' del settore, esprimono la comune volonta' di garantire l'efficienza e l'efficacia delle attivita' aziendali sotto l'aspetto economico- produttivo. A tal fine si dichiarano disponibili a perseguire anche le necessarie modifiche di ordine organizzativo capaci di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico attraverso l'offerta all'utenza di servizi quantitativamente e qualitativamente correlati alla domanda nel tempo e nello spazio in condizioni di economicita' e convengono di realizzare un sistema di relazioni e di informazioni coerente con tali esigenze.

3.A questo ultimo fine le parti convengono di dar luogo, con cadenza semestrale, ad appositi incontri per un'analisi della situazione.

Art. 5

Aggiornamento professionale

1.In considerazione delle peculiari esigenze del settore dell'assistenza al volo e del loro particolare riflesso sulle posizioni dirigenziali viene chiarito che l'organizzazione delle attivita' presuppone il ricorso alla interscambiabilita' delle mansioni e funzioni in aree professionali compatibili.

2.L'Azienda promuove e favorisce forme organiche di intervento per l'arricchimento professionale del personale dirigente, privilegiando l'obiettivo della integrazione culturale e funzionale con omologhe organizzazioni europee.

3.In questo contesto l'Azienda, attraverso la conferenza dei direttori, predisporra', d'intesa con l'organizzazione sindacale dei dirigenti, un programma annuale di aggiornamento specifico per i diversi settori di attivita' dirigenziale prevedendo la partecipazione a corsi specializzati, anche in sede estera, per un periodo di quindici giorni l'anno per ciascun dirigente; al termine di ciascun seminario o corso ogni partecipante presentera' al consiglio di amministrazione, attraverso il direttore generale, una breve relazione sulla specifica attivita' di aggiornamento, corredata di eventuali osservazioni, suggerimenti e valutazioni.

Art. 6

Livelli dirigenziali

2.I direttori esercitano le funzioni di cui all'art. 105 del regolamento del personale e quella di vice direttore generale.

3.I dirigenti esercitano le funzioni di cui all'art. 106 del regolamento del personale.

4.La proposta del direttore generale per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, attribuite dal consiglio di amministrazione come da previsione statutaria, sara' preceduta da consultazione con l'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.

Art. 7

Livelli retributivi

Art. 8

Inquadramento nei livelli retributivi

2.L'attribuzione del livello retributivo di cui al punto 1. b) dell'allegato A avviene dopo quattro anni dalla nomina.

4.L'attribuzione del livello retributivo di cui al punto 2. b) dell'allegato A avviene dopo cinque anni dalla nomina a direttore.

Art. 9

Prestazioni di lavoro e loro durata

1.In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata delle prestazioni settimanali risultano strettamente correlati alle esigenze delle di- verse attivita' e/o unita' organizzative alle quali il personale dirigente e' preposto.

2.La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni, dal lunedi' al venerdi', e' fissata in 40 ore settimanali giornalmente distribuite in relazione alle esigenze di cui al comma 1.

3.Le prestazioni eventualmente rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra vengono retribuite con il compenso previsto dall'art. 23.

4.Il personale dirigente, inoltre, in relazione alla funzione espletata, puo' essere assoggettato al regime di pronta disponibilita' di cui all'art. 23.

Art. 10

Giorni festivi

1.Al personale dirigente si applicano in materia di festivita' le stesse disposizioni vigenti per il restante personale non turnista.

Art. 11

F e r i e

1.

A partire dal 1› gennaio 1991, il personale dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito in relazione all'anzianita' di servizio complessivamente considerata: a) giorni 26 lavorativi fino al compimento del 14› anno di servizio; b) giorni 32 lavorativi oltre il 14› anno complessivo di servizio. 2. La competenza a concedere le ferie e' attribuita al direttore generale per i direttori, ai direttori per i dirigenti. In via transitoria e fino alla istituzione dei DAV compete al direttore generale concedere le ferie ai dirigenti dei CRAV e dei CAV. 3. La malattia superiore a cinque giorni, debitamente certificata, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, interrompe le ferie stesse. 4. Al personale dirigente richiamato dalle ferie per esigenze aziendali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in conseguenza del rientro in sede e per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse, viene attribuito, per il periodo di effettiva prestazione di lavoro, il normale compenso orario maggiorato del 20%. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. 7. In caso di provate esigenze di servizio, i giorni di ferie non concessi entro l'anno di competenza, potranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 12

Tutela della maternita' e relativo trattamento economico

1.Al personale dirigente si applicano in materia le disposizioni previste per gli altri dipendenti dell'azienda in attuazione delle disposizioni normative che regolano la materia.

Art. 13

Congedi, aspettativa e permessi retribuiti

1.Al personale dirigente possono essere concessi congedi, permessi ed aspettative nei modi e nelle forme previste dal regolamento del personale.

2.In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad un congedo di quindici giorni retribuiti, non computabili come ferie.

3.L'aspettativa puo' essere concessa per malattia o per motivi di carattere privato nei termini e con le modalita' previste dalle specifiche disposizioni del regolamento del personale.

4.In occasione di eventi di carattere personale e familiare di particolare importanza, il personale dirigente ha altresi' diritto a permessi giornalieri retribuiti, fino a un massimo di dieci giorni per ogni anno solare.

5.A compensazione ed in luogo delle festivita' civili e religiose soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive modificazioni, vengono riconosciute 5 giornate di permesso retribuito all'anno ridotte a 4 per il personale che presta servizio nell'ambito del comune di Roma. Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell'anno, con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie. Ove comprovate esigenze di servizio non ne consentano il godimento entro il 31 maggio dell'anno successivo, essi saranno compensati con la normale retribuzione giornaliera.

Nota all'art. 13: - La legge n. 54/1977 reca disposizioni in materia di giorni festivi.

Art. 14

Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive

1.Le assenze del personale dirigente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive sono regolate in base alle leggi vigenti.

Art. 15

Elementi della retribuzione

2.La retribuzione mensile base e' costituita dalle voci a), b), c), d) ed e), di cui al comma 1.

Art. 16

Retribuzione giornaliera e oraria

1.La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile base per 26.

2.La retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile base per il coefficiente 173.

Art. 17

Indennita' di adeguamento della retribuzione al costo della vita

1.Dopo il 31 dicembre 1991, data di scadenza del precedente sistema previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, l'eventuale adeguamento periodico della retribuzione al costo della vita, sara' effettuato con il sistema e le modalita' fissate da legge generale valevole per i pubblici dipendenti.

Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) e' il seguente: "Art. 16 (Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue: a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte. I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi. La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata; c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1› maggio 1986; d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00; 2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza. 3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni". Il termine di cui all'ultimo comma e' stato differito al 31 dicembre 1991 dall'art. 1 della legge 13 luglio 1990, n. 191.

Art. 18

Scatti di anzianita'

1.Gli scatti maturati nella qualifica dirigenziale vengono attribuiti, per ciascun biennio di servizio prestato nella qualifica, nella misura del quattro per cento calcolato sul minimo tabellare in atto alla data di maturazione dello stesso.

2.Per il personale dirigente, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, le anzianita' da ciascuno maturate nella qualifica dirigenziale, vengono attribuite alla data del 1› gennaio 1991 in ragione di scatti biennali nella misura di cui al comma 1. Gli incrementi del minimo tabellare successivi al 1991 non determinano rivalutazione del monte scatti sopra definito.

3.Dal 1› gennaio 1991 al personale nominato dirigente ai sensi del secondo comma dell'art. 107 del regolamento del personale viene attribuito, a titolo di scatti di anzianita' maturati in precedenti qualifiche, come assegno non riassorbibile e non rivalutabile, un importo pari all'importo della voce "scatti di anzianita'", compreso lo scatto anomalo, posseduto nella qualifica di provenienza, maggiorato del rateo di scatto maturato all'atto della nomina. Dalla data di nomina decorrono i termini ai fini del calcolo per l'attribuzione dell'importo relativo allo scatto della nuova qualifica.

4.Al personale dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1990 viene attribuito, a titolo di scatti di anzianita' maturati in precedenti qualifiche, come assegno non riassorbibile e non rivalutabile, l'importo percepito al 31 dicembre 1990 come "anzianita' pregresse".

5.Al dirigente aziendale nominato direttore, all'importo gia' attribuito come "scatti di anzianita' maturati in precedenti qualifiche" sara' sommato l'importo degli scatti maturati nella qualifica di dirigente ed il relativo rateo di scatto maturato all'atto della nomina. Dalla data di nomina decorrono i termini ai fini del calcolo per l'attribuzione dell'importo relativo allo scatto della nuova qualifica.

Art. 19

Tredicesima mensilita'

1.Per ciascun anno di servizio il personale dirigente ha diritto ad una tredicesima mensilita' costituita dal minimo retributivo e dal superminimo professionale in vigore alla data di corresponsione, dagli scatti complessivi di anzianita' in godimento e dalla eventuale indennita' di adeguamento al costo della vita vigente al momento dell'erogazione.

2.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturata.

3.La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.

Art. 20

Superminimo professionale

1.A far data dal 1› gennaio 1991 al personale dirigente viene corrisposto un superminimo differenziato secondo i valori riportati nell'allegato A.

2.Il conferimento delle funzioni di responsabile di CRAV e di CAV e Area Radiomisure comporta la attribuzione di una maggiorazione del dieci per cento del superminimo di competenza.

3.Il conferimento delle funzioni di vice direttore generale comporta la attribuzione di una maggiorazione del trenta per cento del superminimo di competenza.

4.L'attribuzione delle maggiorazioni cessa con il cessare dalla funzione comunque determinatosi.

Art. 21

Indennita' professionale

1.A partire dal 1› gennaio 1991, l'indennita' professionale viene corrisposta per dodici mensilita' all'anno, nelle misure mensili che risultano dall'allegato A. La nuova indennita' professionale congloba l'importo corrisposto a titolo di indennita' di esercizio goduto alla data del 31 dicembre 1990.

2.L'indennita' e' soggetta a riduzione nei casi e con le modalita' previste per il restante personale.

3.Il conferimento delle funzioni di responsabile di CRAV e di CAV e Area Radiomisure comporta la attribuzione di una maggiorazione del dieci per cento dell'indennita' professionale di competenza.

4.Il conferimento delle funzioni di vice direttore generale comporta la attribuzione di una maggiorazione del trenta per cento della indennita' professionale di competenza.

5.L'attribuzione delle maggiorazioni cessa, con il cessare della funzione, qualunque ne sia la causale o motivazione.

Art. 22

Premio di produzione e produttivita'

1.In funzione dei previsti incrementi di traffico ed anche in luogo ed in sostituzione di precedenti istituti incentivanti il rendimento, allo scopo di mantenere standards elevati di produttivita' anche nei periodi di particolare concentrazione dell'attivita' di servizio, a partire dal 1› gennaio 1991 e' istituito un premio che sara' corrisposto semestralmente e di norma entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ciascun anno.

2.La prima quota semestrale corrisposta entro il mese di febbraio di ciascun anno e' riferita ai risultati di produttivita' conseguiti nel II semestre dell'anno precedente, mentre la quota semestrale corrisposta entro il mese di agosto e' riferita ai risultati di produttivita' conseguiti nel primo semestre dello stesso anno.

3.In via di prima applicazione per l'anno 1991 viene corrisposto, entro il febbraio 1992, a titolo di premio per i due semestri del 1991, un importo pari ad una mensilita' della retribuzione base individuale spettante al 31 gennaio 1992.

5.In caso di mancata fissazione dei parametri e di carenza delle valutazioni di cui al comma 4, lettere b) e c), alla scadenza di novembre sara' comunque corrisposta una somma pari al cinquanta per cento della retribuzione mensile base individuale in godimento alla data del 31 luglio dell'anno considerato.

6.Il premio di produzione e produttivita' assorbe ogni eventuale maggiore responsabilita' ed impegno richiesto dall'azienda al personale dirigente per fronteggiare particolari situazioni di lavoro necessarie al potenziamento della funzionalita' degli uffici, delle strutture e delle attrezzature, ovvero l'esercizio di compiti non usuali che comportino oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti.

Art. 23

Pronta disponibilita'

1.Al personale dirigente puo' essere richiesta la pronta disponibilita' per periodi eccedenti il normale orario di lavoro e per i giorni di riposo settimanale e festivi, con esclusione del solo periodo di ferie.

2.Tale disponibilita', in relazione alle responsabilita' ricandenti sui dirigenti stessi, puo' essere predeterminata anche attraverso turni di reperibilita'.

3.La reperibilita', ove richiesta, viene remunerata per ciascun periodo di almeno 6 ore nell'ambito delle 24, eccedente il normale orario di lavoro, in ragione del dieci per cento della retribuzione giornaliera.

4.All'unita' dirigenziale effettivamente impiegata a seguito di reperibilita', viene attribuito per ciascuna ora di effettivo impiego, un compenso specifico pari alla retribuzione oraria maggiorata del venti per cento.

5.L'unita' dirigenziale reperibile, se richiesto, deve porsi in condizione di intervenire nella propria sede di servizio entro un'ora dalla chiamata o, se in sede diversa, nei tempi tecnici strettamente necessari per raggiungerla.

6.Al di fuori dell'impiego in regime di reperibilita', la prestazione eccedente il normale orario di lavoro settimanale e' retribuita, con calcolo effettuato su base mensile, con la normale quota di retribuzione oraria prevista all'art. 16.

Art. 24

Effetti sul trattamento di quiescenza

1.Per il personale dirigente che cessa dal servizio, a qualsiasi titolo, nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento, e cioe' fra il 1› gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, il nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore alla data del 1› gennaio 1992 e del 1› gennaio 1993 con decorrenza dalle date medesime.

2.In relazione alla data del collocamento in quiescenza, con un unico provvedimento, saranno determinati anche gli importi di pensione dovuti per i periodi successivi.

Art. 25

Corresponsione della retribuzione

1.La retribuzione deve essere corrisposta al personale dirigente entro il 25 di ogni mese.

2.Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 10 giorni dalla data della scadenza del periodo di paga, salvo il caso di comprovata necessita' e riconosciuta eccezionalita'.

3.Qualora il ritardo nel pagamento superi i dieci giorni, decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 26

Tutela del personale dirigente

1.La difesa del personale dirigente, convenuto in giudizio in sede amministrativa, civile o penale, per fatti e cause di servizio e' assunta a carico dell'azienda.

2.Sono altresi' a carico dell'azienda le spese sostenute dal personale dirigente, purche' opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento.

3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano al personale dirigente anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'azienda, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

4.Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione, con deliberazione del consiglio di amministrazione, provvedera' al recupero delle spese sostenute nel giudizio.

Art. 27

M e n s e

1.

Al personale dirigente si applicano le disposizioni vigenti per gli altri dipendenti dell'Azienda, con le modalita' per questi previste, per la fruizione del servizio.

Art. 28

Trasferte e missioni

1.Al personale dirigente che per ragioni di lavoro sia inviato per un periodo di almeno 6 ore in comune diverso da quello in cui svolge normalmente la sua attivita' e da questo distante almeno venti chilometri secondo le tabelle ufficiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base a nota documentata (secondo criteri e limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione) piu' un importo giornaliero aggiuntivo per rimborso delle spese non documentabili pari al 2 per cento della retribuzione mensile minima tabellare; tale importo e' frazionabile su base oraria.

2.In sostituzione di quanto previsto al comma 1, a scelta dell'interessatoe fermo restando il rimborso delle sole spese di viaggio secondo i criteri e limiti stabiliti, e' dovuta una indennita' giornaliera forfettaria pari al sette per cento della retribuzione mensile di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15, per ogni 24 ore di permanenza fuori sede. L'indennita' e' frazionabile su base oraria. Per le trasferte di durata inferiore alle 6 ore spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in base a nota documentata.

3.Per le missioni all'estero, oltre alle spese di viaggio, assicurazione e alloggio, si fara' riferimento al piu' elevato trattamento stabilito per gli altri dipendenti dell'azienda, con indennita' maggiorata del venticinque per cento per i dirigenti e del quaranta per cento per i direttori (ivi incluso il vice direttore generale).

4.In caso di uso del mezzo proprio o di cui il dirigente abbia la disponibilita', viene corrisposto un rimborso pari a quello previsto dalle tabelle A.C.I. pubblicate al 1› gennaio di ciascun anno, oltre alle spese documentate per pedaggi autostradali; il rimborso non e' dovuto nel caso di uso di mezzo di proprieta' dell'azienda o comunque di altra pubblica amministrazione.

Art. 29

Mobilita' funzionale del personale dirigente

1.Le variazioni di funzioni del personale dirigente che non comportino trasferimento di sede, sono adottate con le procedure previste per il conferimento delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 6.

Art. 30

Trasferimento e relativo trattamento economico

1.Il personale dirigente puo' essere destinato ad altra sede e/o a funzioni diverse, comunque proprie della qualifica posseduta, che comportino trasferimento ad altra sede di lavoro, sull'intero territorio nazionale.

5.La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

6.Il trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso non inferiore a trenta giorni di calendario.

Art. 31

Conflitti e controversie

1.Sono confermati, in tema di controversie, gli orientamenti noti alle due parti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per creare disagi all'utenza sia interna che esterna al di fuori degli obiettivi che ogni singola azione si propone di ottenere, impegnandosi le parti stesse ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualita' attraverso le procedure di seguito indicate.

2.Le controversie individuali e quelle collettive non riguardanti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno affrontate e di regola risolte attraverso incontri tra rappresentanze del consiglio di amministrazione e l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa firmataria del presente accordo; comunque ogni eventuale agitazione sara' preceduta da un preavviso minimo di dieci giorni.

3.A tal fine le controversie individuali, almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa per i termini dell'azione giurisdizionale, saranno sottoposte alla commissione paritetica di cui al commma 3 dell'art. 31. La commissione costituita in tal caso come collegio paritetico, rende il suo giudizio di composizione della vertenza nel termine massimo di quindici giorni da quello in cui e' stata investita della controversia stessa.

4.Per le controversie collettive, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sara' esperito un previo tentativo di composizione del conflitto; a tal fine entro cinque giorni dalla data iniziale dei termini di preavviso dovuto ai sensi del comma 2, i termini della controversia saranno esaminati a cura del medesimo collegio paritetico, che rendera' il suo giudizio nei successivi dieci giorni. L'esame della controversia da parte del suddetto collegio paritetico sospende ogni azione programmata da parte sindacale cadente nel periodo in esame ed ogni eventuale intervento previsto dall'Azienda per lo stesso periodo, salvo i provvedimenti necessari a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 146 del 1990.

Nota all'art. 31: - La legge n. 146/1990 reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".

Art. 32

Riunioni sindacali

1.L'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, firmataria del presente accordo, puo' procedere ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti e tenere nei locali disponibili dell'Azienda riunioni per problemi di carattere sindacale.

2.Le riunioni debbono essere limitate, per ciascuna unita' dirigenziale, a complessive 40 ore per anno solare, escluse le ore necessarie per le riunioni degli organi statutari.

Art. 33

Esercizio dell'attivita' sindacale

1.I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di distacchi permanenti su base annua, di distacchi temporanei non inferiori a 4 mesi e di permessi sindacali retribuiti nei limiti e secondo le modalita' di seguito previste. A tal fine sono considerati dirigenti sindacali i componenti degli organismi direttivi e rappresentativi dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa firmataria del presente accordo. Per il riconoscimento degli stessi, l'organizzazione e' tenuta a darne regolare e formale comunicazione all'azienda anno per anno.

2.A partire dal 1› gennaio 1991 il monte orario complessivo a disposizione su base annua per gli istituti ed agevolazioni di cui al precedente punto 1 e' fissato in 2080 ore.

3.La attribuzione dei distacchi o permessi e' effettuata dal direttore generale, a domanda, da presentarsi a cura della segreteria nazionale del sindacato del personale dirigente.

4.I permessi possono essere fruiti nell'arco dell'anno esclusivamente per singole giornate lavorative di 8 ore fino ad un massimo di tre giornate lavorative per ciascuna settimana.

5.Al personale posto in distacco o in permesso sono corrisposti tutti gli elementi retributivi spettanti ai sensi delle disposizioni in vigore, ivi compresi quelli accessori fissi e ricorrenti relativi alla professionalita' e produttivita', con esclusione della pronta disponibilita', premi eccezionali e prestazioni eccedenti le normali.

Art. 34

Trattenute sindacali e assicurative

1.L'azienda provvedera' alla trattenuta delle quote sindacali, previa delega dell'unita' dirigenziale interessata, con validita' sino a revoca. Le trattenute verranno effettuate sulle competenze mensili lorde per dodici mensilita' dell'anno. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di riferimento della comunicazione scritta dall'interessato, ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese; in caso contrario operera' dal mese successivo.

2.L'azienda provvedera', altresi', alla trattenuta di premi assicurativi a carico dei dirigenti che, in base a convenzioni stipu- late dalla organizzazione maggiormente rappresentativa e firmataria dell'accordo, rilascino tramite la stessa apposita delega.

Art. 35

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1.Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, fino all'importo di circa lire 613 milioni, si fa fronte con le disponibilita' di bilancio dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

2.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

TESINI, Ministro dei trasporti

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 19

Allegato A

ALLEGATO A (previsto dall'art. 8) TABELLE RETRIBUTIVE 1) DIRIGENTI ===================================================================== N. 1991 anni __________ min. tab. s.m. i.p. totale ___________ 1. a 0 3.700.000 800.000 800.000 5.300.000 1. b 4 4.000.000 800.000 800.000 5.600.000 TABELLE RETRIBUTIVE 1) DIRIGENTI ===================================================================== N. 1992 anni ________ min. tab. s.m. i.p. totale ___________ 1. a 0 3.800.000 900.000 900.000 5.600.000 1. b 4 4.100.000 900.000 1.000.000 6.000.000 TABELLE RETRIBUTIVE 1) DIRIGENTI ===================================================================== N. 1993 anni ________ min. tab. s.m. i.p. totale ___________ 1. a 0 3.900.000 900.000 900.000 5.700.000 1. b 4 4.200.000 900.000 1.000.000 6.100.000 2) DIRETTORI ===================================================================== N. 1991 anni ________ min. tab. s.m. i.p. totale ___________ 2. a 0 4.600.000 1.200.000 1.000.000 6.800.000 2. b 5 4.800.000 1.200.000 1.000.000 7.000.000 2) DIRETTORI ===================================================================== N. 1992 anni ________ min. tab. s.m. i.p. totale ___________ 2. a 0 4.600.000 1.300.000 1.000.000 6.900.000 2. b 5 4.900.000 1.300.000 1.000.000 7.200.000 2) DIRETTORI ===================================================================== N. 1993 anni ________ min. tab. s.m. i.p. totale _______________ 2. a 0 4.700.000 1.300.000 1.000.000 7.000.000 2. b 5 5.000.000 1.300.000 1.100.000 7.400.000

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