DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993, n. 106
Entrata in vigore del decreto: 11-4-1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che all'art. 9 demanda ad appositi regolamenti la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;
Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Considerato che si rende necessario apportare al suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo, le modificazioni necessarie a garantire la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi tecnici nazionali, ed in particolare a dotare tali Servizi di una piu' razionale ed efficiente struttura organizzativa;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;
Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 16 marzo 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
F i n a l i t a'
1.Il presente regolamento modifica ed integra il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, al fine di assicurare la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati "Servizi", come sistema coordinato ed unitario.
2.Con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "legge", possono essere istituiti ulteriori Servizi e introdotte ulteriori modificazioni al regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'intero art. 9 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 253, e' il seguente: "Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali e' assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. 2. I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che gia' operano nel settore, nonche' quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno. 4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'art. 2; b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5; c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca. 5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali. 6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati. 7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo fore- stale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica. 8. Il Consiglio dei direttori: a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attivita' svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonche' dagli altri organismi indicati al precedente comma 7; b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando: a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio; b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali; c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attivita' di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere; d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli; e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza; f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attivita' di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico. 10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici. 11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale di ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreo del Ministro competente che determina altresi' le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero e' istituito ciascun ruolo transitorio". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 si veda in nota al titolo. - Il testo integrale del D.P.R. n. 85/1991, relativo alla riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1991. - Il comma 1 della art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' cosi' formulato: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazionedegli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle rela- tive funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, pre- via informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge". Note all'art. 1: - Per il D.P.R. n. 85/1991 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 si veda in nota al titolo.
Art. 2
Il Comitato dei Ministri
1.Fatte salve le altre competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge, nell'ambito del potere di alta vigilanza, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all'art. 21, comma 2, lettera d), della legge.
2.Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.
Note all'art. 2: - L'art. 4 della citata legge n. 183/1989, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253, e' il seguente: "Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto: a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione; b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale; c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3; e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi; f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge. 2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, su sua delega, da un Ministro membro del comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali. 3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e coordinamento delle loro attivita'. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti. 4- bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". - Il testo dell'intero art. 21 della citata legge n. 183/1989 e' il seguente: "Art. 21 (Il programma di intervento). - 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi. 2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a: a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici; b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico; c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita', dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali; d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. 2. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato. 4. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino".
Art. 3
Coordinamento delle attivita'
2.La funzione di cui alla lettera b) del comma 1 e' svolta con il concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti alle sedute del consiglio stesso. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, inoltre, a fornire al consiglio dei direttori le informazioni sulla consistenza e sulle modalita' di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti da esse stesse e dagli altri enti indicati nella lettera b) citata ed i rispettivi programmi di attivita'.
3.Il presidente del consiglio dei direttori puo' convocare i consigli scientifici e altri organi collegiali di consulenza tecnico- scientifica degli organismi rappresentati nel consiglio dei direttori per sottoporre agli stessi specifici quesiti.
4.Le funzioni di segreteria tecnica del consiglio dei direttori sono svolte dal Dipartimento di cui all'art. 4.
5.I Servizi collaborano con il Servizio nazionale della protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 si veda in nota al titolo. - La legge n. 225/1992 reca: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".
Art. 4
Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali
1.Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
4.Il Dipartimento e' articolato nei Servizi, nell'ufficio affari amministrativi e nell'ufficio per il sistema informativo unico.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 25 della legge n. 183/1989, piu' volte citata (per il testo degli articoli 4 e 21 si veda in nota all'art. 2): "Art. 2 (Attivita' conoscitiva). - 1. Nell'attivita' conoscitiva, svolta per le finalita' della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1. 2. L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e stand- ards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome. 3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici; anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2 del presente articolo. "Art. 25 (Finanziamento). - 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21. 2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorita' indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. 4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta".
Art. 5
Sistema informativo unico
1.Il sistema informativo unico costituisce l'integrazione delle banche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi.
2.Al sistema informativo unico sono trasmessi, secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge, i dati inerenti all'attivita' conoscitiva di cui all'art. 2, comma 1, della legge, rilevati dagli altri organismi rappresentati nel consiglio dei direttori, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge e dagli altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo.
3.La rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza e' costituita dalle reti di rilevamento e sorveglianza dei Servizi, ed e' strumento per lo svolgimento dell'attivita' conoscitiva di cui all'art. 2 della legge.
4.Il Dipartimento organizza, gestisce e coordina il sistema informativo unico, nel quale confluiranno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge, le iniziative relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, nonche' la rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza e definisce con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari.
5.Le informazioni contenute nel sistema informativo unico appartengono ai soggetti da cui provengono e possono essere utilizzate dal Dipartimento per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
6.Il capo del Dipartimento, ai fini dell'accertamento della congruenza con i programmi di ottimizzazione del sistema di monitoraggio del territorio, nonche' della corrispondenza agli stand- ards tecnico-funzionali prefissati dal Comitato dei Ministri, esprime parere, ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti i direttori dei Servizi, sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti di rilevamento e sorveglianza non inserite nella rete nazionale integrata di rilevamento e sull'ampliamento e l'integrazione di reti gia' esistenti.
8.Il capo del Dipartimento puo' avvalersi, per le questioni concernenti il sistema informativo unico, di esperti e consiglieri di cui all'art. 10 e rientranti nel contingente dallo stesso determinato.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n. 183/1989, e' il seguente (per il testo degli articoli 2, 4 e 9 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 4, all'art. 2 e al titolo): "4. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro- cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 6
Affari amministrativi
3.Ai procedimenti relativi allo stato giuridico del personale, nonche' al pagamento delle retribuzioni e delle spese fisse ed accessorie, provvede il Dipartimento degli affari generali e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 7
Consiglio scientifico
1.Presso il Dipartimento e' istituito il consiglio scientifico quale organo di consulenza permanente. Il consiglio e' composto dal capo del Dipartimento, che lo presiede, dai direttori dei Servizi, dai presidenti dei gruppi nazionali di protezione civile di cui all'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e da venti membri scelti tra professori universitari competenti nelle materie attinenti ai Servizi o tra altri esperti particolarmente qualificati.
2.Il consiglio scientifico e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri.
3.Ai membri del consiglio scientifico si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4.Il consiglio scientifico e' convocato dal presidente e si esprime sulle linee programmatiche del Dipartimento e su ogni quesito di carattere tecnico e scientifico sottopostogli dal medesimo o dai direttori dei servizi.
5.Per l'esame di problemi specifici possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro nonche' invitati alle sedute del consiglio scientifico professori universitari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.
6.La durata in carica dei membri del consiglio scientifico e' fissata in quattro anni.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 225/1992 (si veda in nota all'art. 3) e' il seguente: "Art. 17 (Gruppi nazionali di ricerca scientifica). 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita'. - Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 400/1988 (si veda in nota alle premesse) e' il seguente: "Art. 29 )Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 8
D i r i g e n z a
1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R 3 LUGLIO 1997, N. 520)).
2.A ciascun Servizio e' preposto un dirigente generale del relativo ruolo tecnico. 3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R 3 LUGLIO 1997, N. 520)).
Art. 9
Attribuzione di funzioni
1.Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attivita' del Dipartimento, svolgendo, altresi', le funzioni di capo dell'ufficio per il sistema informativo unico.
2.I direttori dei Servizi predispongono i programmi annuali e pluriennali di attivita', conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, comma 3, della legge, e ne curano l'esecuzione.
3.Le funzioni vicarie, per i casi di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad uno dei direttori dei Servizi.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 si veda in nota all'art. 2.
Art. 10
P e r s o n a l e
Presso il Dipartimento e presso ciascun Servizio sono istituite dotazioni organiche. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali sono individuati specifici profili professionali, ai sensi delle disposizioni vigenti. 2. Le dotazioni organiche del Dipartimento e di ciascun Servizio sono stabilite nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al presente regolamento, che si aggiungono alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il personale inquadrato nei ruoli amministrativi e nei ruoli indistinti per le qualifiche funzionali 5a, 4a e 3a dei Servizi ai sensi dell'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' trasferito nel ruolo di cui alla allegata tabella A sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla medesima data e con effetto da tale data. 4. I decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, che istituiscono nuovi Servizi, determinano le dotazioni organiche necessarie. 5. Nei limiti indicati nella tabella A, il Dipartimento puo' avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo e di comando proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e di esperti e consiglieri a tempo parziale. 6. Il personale da collocare fuori ruolo e da comandare ai sensi del comma 5 e' richiesto nominativamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che debbono dar corso alle richieste stesse, previo consenso degli interessati, ove non ostino documentate ed imprescindibili esigenze di servizio. 7. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.
Note all'art. 10: - Le tabelle A e B, allegate alla citata legge n. 400/1988 (si veda in nota alle premesse) sono le seguenti: "TABELLA A (articoli 30, 31, 32 e 38) ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Esperti Comandati e consiglieri In ruolo e fuori ruolo a tempo parziale __ ___ __ Dirigente generale, livello B e C e qualifiche equiparate....... 34 * 20 | Dirigente superiore....... 55 30 |-----> 104 Primo dirigente........... 80 45 | __ __ Totale. . . 169 95 ___ (*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge". ___ "TABELLA B (articoli 30, 32, 37 e 38) ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Comandati In ruolo e fuori ruolo Incar __ __ __ Qualifiche ad esaurimento.. 31 15 | 9a qualifica funzionale.... 61 31 | 8a qualifica funzionale.... 123 62 | 7a qualifica funzionale.... 193 96 | 6a qualifica funzionale.... 282 145 |--------> 5a qualifica funzionale.... 375 187 | 4a qualifica funzionale.... 544 261 | 3a qualifica funzionale.... 113 57 | 2a qualifica funzionale.... 59 30 | Totale.... 1.781 884 | - Il testo dell'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con D.P.R. n. 85/1985 (per il titolo si veda in nota alle premesse) e' il seguente: "3. Il trasferimento nelle dotazioni organiche di cui al comma 2 del personale collocato nei ruoli transitori, previsti dall'art. 9, comma 13, della legge, avviene sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla data di entrata in vigore del presente regolamento e con effetto da tale data". - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 si veda in nota al titolo.
Art. 11
Norme abrogate
1.Sono abrogati i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, comma 2, 18, 20, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, 21, comma 3, settori 6 e 7, e comma 4, 22, comma 2, lettere e) ed f), 23, comma 8, 24, comma 2, lettera a), 25, comma 4, 26, comma 1, lettere d) ed e), 27, comma 4.
2.All'art. 27, comma 1, del regolamento di cui al comma 1 sono soppresse le parole "e' organizzato esclusivamente a livello centrale ed" ed al comma 3 le parole "e biblioteca".
3.Sono abrogate le tabelle A, B, C, D, E del regolamento di cui al comma 1.
Note all'art. 11: - Per il regolamento approvato con D.P.R. n. 85/1991 si veda in nota alle premesse. - Si trascrive il tsto del predetto regolamento come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 27. (Organizzazione del Servizio sismico nazionale). - 1. Il Servizio sismico nazionale e' articolato in aree e settori. 2. Le aree svolgono un'attivita' di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in tre funzioni tematiche principali cosi' definite: Area 1 - Geodinamica. Area 2 - Ingegneria sismica. Area 3 - Servizi generali. 3. I settori sono cosi' definiti: Settore 1 - Reti di rilevamento. Settore 2 - Geologia e geofisica applicata. Settore 3 - Zonazione. Settore 4 - Costruzioni ed infrastrutture. Settore 5 - Normativa. Settore 6 - Vulnerabilita'. Settore 7 - Laboratorio terre, materiali e strutture - Strumentazione. Settore 8 - Informatica - Documentazione. Settore amministrativo. 4. La dotazione organica del Servizio sismico nazionale e' fissata nella allegata tabella E".
Art. 12
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 27
Tabelle
TABELLA A Organico della Ruolo del Comandati e Esperti e dirigenza dipartimento fuori ruolo Cons. t.p. Dirigenti........................... 9 13 Organico del personale non dirigente 9a qualifica funzionale............. 15 50 8a qualifica funzionale............. 15 50 7a qualifica funzionale............. 30 30 6a qualifica funzionale............. 25 25 5a qualifica funzionale............. 45 20 4a qualifica funzionale............. 35 25 3a qualifica funzionale............. 25 20 Totale............. 199 220 13 TABELLA B RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE Organico della dirigenza Dirigente generale livello C .................................... 1 Dirigenti ....................................................... 21 Organico del personale non dirigente 9a qualifica funzionale ......................................... 35 8a qualifica funzionale ......................................... 35 7a qualifica funzionale ......................................... 30 6a qualifica funzionale ......................................... 30 Totale .......................................... 152 TABELLA C RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO GEOLOGICO Organico della dirigenza Dirigente generale livello C ..................................... 1 Dirigenti ....................................................... 12 Organico del personale non dirigente 9a qualifica funzionale ......................................... 30 8a qualifica funzionale ......................................... 30 7a qualifica funzionale ......................................... 35 6a qualifica funzionale ......................................... 15 Qualifiche ad esaurimento ........................................ 1 Totale ...................................... 124 TABELLA D RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO Organico della dirigenza Dirigente generale livello C ..................................... 1 Dirigenti ....................................................... 22 Organico del personale non dirigente 9a qualifica funzionale ......................................... 30 8a qualifica funzionale ......................................... 30 7a qualifica funzionale ......................................... 60 6a qualifica funzionale ......................................... 50 Totale ...................................... 193 TABELLA E RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO SISMICO Organico della dirigenza Dirigente generale livello C ..................................... 1 Dirigenti ....................................................... 11 Organico del personale non dirigente 9a qualifica funzionale ......................................... 25 8a qualifica funzionale ......................................... 25 7a qualifica funzionale ......................................... 20 6a qualifica funzionale ......................................... 20 Totale ...................................... 102 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, ha disposto (con l'art. 9-ter, comma 5) che e' abrogato il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del presente decreto.