DECRETO 9 febbraio 1993, n. 72
Entrata in vigore del decreto: 06/04/1993
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto ministeriale n. 339 del 2 giugno 1992, recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;
Visto il regolamento CEE n. 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992 concernente i controlli di qualita' degli ortofrutticoli freschi che abroga il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualita' degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunita';
Ritenuta la necessita' di modificare le norme regolamentari del citato decreto ministeriale n. 339, in considera zione delle nuove disposizioni normative di cui al regolamento CEE n. 2251/92 relative ai controlli di qualita';
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. E-51 del 12 gennaio 1993; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
L'art. 1 del decreto ministeriale n. 339 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Organismi responsabili dei controlli). - 1. Gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di qualita' dei prodotti ortofrutticoli, in base alle disposizioni dettate al primo comma dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2251/92, sono l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con compiti prevalentemente amministrativi-gestionali, e l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE, con il compito dell'attivita' di controllo, per i prodotti commercializzati nel mercato interno; l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE per i prodotti destinati e di provenienza dai Paesi extracomunitari". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 2251/92 e' stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 219 del 4 agosto 1992 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itliana n. 76 del 28 settembre 1992, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
L'art. 2 del decreto ministeriale n. 339 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Soggetti ai quali e' consentito l'esercizio dell'attivita' di commercializzazione). - 1. Possono svolgere attivita' di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti h) e i) dell'art. 2 del gia' citato regolamento CEE n. 2251/92, purche' abilitati a tale attivita' dalle leggi vigenti. 2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono anche essere autorizzati all'esercizio delle attivita' di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impianti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilita', in particolare sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprieta' o in godimento da parte di soci o di associati".
Art. 3
Il comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 339 e' sostituito dal seguente: " 4. E' istituita una commissione di valutazione con il compito di esaminare le domande relative al rilascio delle autorizzazioni nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la domanda fosse ritenuta irregolare od incompleta ne e' data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o incompleta. Con separato provvedimento il Ministro dell'agricoltura e delle foreste designa la sede della commissione nonche' adotta gli eventuali moduli tipo per la redazione delle domande. 5. La predetta commissione e' composta da: a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente; b) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA; c) un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero - ICE; d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; e) un rappresentante delle associazioni piu' rappresentative delle categorie della produzione; f) un rappresentante delle associazioni piu' rappresentative delle categorie del commercio. 6. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, contestualmente designati dai rispettivi Ministeri, enti e associazioni di categoria. 7. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati".
Art. 4
Il comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 339 e' sostituito dal seguente: " 3. La commissione di valutazione, di cui al precedente comma 4 dell'art. 8, comunica agli interessati le ragioni per le quali intende procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione".
Art. 5
L'art. 10 del decreto ministeriale n. 339 e' abrogato.
Art. 6
L'art. 11 del decreto ministeriale n. 339 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Controlli sulla commercializzazione dei prodotti). - 1. Gli ortofrutticoli prodotti sul territorio nazionale e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti a controlli di qualita' secondo le disposizioni dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2251/92 e dell'art. 1 del presente regolamento. 2. Tuttavia gli operatori possono essere esentati dal controllo se dimostrino di possedere i requisiti di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 2251/92. A tal fine gli organismi ufficiali di controllo costituiscono un gruppo misto di valutazione. 3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di qualita', di cui all'art. 1 del presente decreto, e, allo scopo di fissare modalita' amministrative-finanziarie, l'AIMA stipula una apposita convenzione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE). 4. A tal fine e' istituita una commissione, i cui membri saranno nominati dalle singole amministrazioni di appartenenza, composta da: a) direttori generali del MAF - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, AIMA e ICE; b) dirigenti, uno per amministrazione, del MAF - D.G. tutela, AIMA e ICE; c) da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura e CIA). 5. La predetta commissione, sara' in carica per quattro anni, avra' anche il compito di esaminare le problematiche e la verifica costante della costituzione e dell'attivita' di programmazione dei controlli".
Art. 7
Il comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 339 e' sostituito dal seguente: " 1. E' vietata la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sprovvisti dei documenti comprovanti l'avvenuta notifica di spedizione, di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente regolamento, della merce all'Istituto per il commercio con l'estero - ICE o dell'apposita etichetta, di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 2251/92, comprovante l'esenzione dell'operatore in possesso dell'apposito registro delle operazioni effettuate, di cui all'allegato 2 facente parte integrante del presente regolamento". Il comma 3 dell'art. 12 e' abrogato.
Art. 8
Dopo l'art. 12 del decreto ministeriale n. 339, e' introdotto il seguente art. 12-bis: "Art. 12-bis (Registri operatori ed importatori). - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengono istituiti appositi registri, tenuti in forma di anagrafe informatizzata, nei quali sono elencati gli operatori autorizzati a svolgere operazioni di condizionamento e gli importatori nonche' gli operatori esentati di cui al comma 2 all'art. 11 del presente regolamento. La gestione, in via telematica, dei suddetti registri sara' a cura dell'AIMA e dell'ICE in base alle rispettive competenze. 2. Gli operatori esentati comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e agli organismi di controllo, una relazione riassuntiva dell'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente".
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: FONTANA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1993
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 166
Allegato
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