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LEGGE 25 marzo 1993, n. 80

Current text a fecha 1993-03-26

Entrata in vigore della legge: 27/3/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17. _______

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 17. Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1- bis. - 1. Il settimo comma dell'articolo 2 del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 'Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non piu' di duecentocinquanta dipendenti'".