DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1993, n. 104
Entrata in vigore del decreto: 10-4-1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in particolare l'art. 6, comma 5;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente regolamento:
TITOLO I TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Capo I REGIME PENSIONISTICO DI UFFICIO DEI DIPENDENTI TRASFERITI
Art. 1
1.I dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilita' di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, salvo che non esercitano la facolta' di opzione di cui all'art. 5, sono iscritti di ufficio al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento, con decorrenza dalla data di effettivo servizio presso l'amministrazione od ente medesimo.
2.Il personale di cui al comma 1, come pure i relativi aventi causa nel caso di decesso del titolare, hanno titolo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, all'atto dell'insorgenza del diritto, presso la gestione di nuova iscrizione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'intero art. 6 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il personale interessato ai processi di mobilita' previsti dalla presente legge e' iscritto al re- gime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento. 2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione e' consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuita' dei servizi prestati. 4. L'indennita' di anzianita' o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilita', considerando la complessiva anzianita' utile ai fini dell'indennita' di anzianita' o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento. 5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 554/1988, gia' citata: "Art. 5. - 1. Per le unita' sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli stanziamenti di bilancio. 2. Le unita' sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalita' di cui al D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. 3. Per le unita' sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. 4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvedera' alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. 5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi ai profili professionali non coperti con i processi di mobilita' attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvedera' a disporne, ove possibile, la copertura con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. 6. I termini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990".
Art. 2
1.Ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, si considerano complessivamente il servizio prestato dopo il trasferimento e quello reso con iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione od ente di provenienza, ivi compresi i servizi ed i periodi gia' riconosciuti utili o, comunque, gia' valutabili presso quest'ultima gestione secondo le norme del relativo ordinamento.
2.L'amministrazione e l'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita' provvedono, per conto della gestione pensionistica di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo del riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi adottati nei confronti del dipendente trasferito.
Art. 3
1.Nel caso di trasferimento da e verso amministrazioni, aziende ed enti dove il trattamento di quiescenza e gli istituti connessi sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano le disposizioni medesime.
2.Nel caso di trasferimento da o verso amministrazioni od enti nei quali i dipendenti sono iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS e negli eventuali fondi integrativi da quest'ultimo gestiti, in applicazione del comma 2 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio gia' prestato avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'amministrazione od ente di destinazione con le modalita' e nella misura di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Note all'art. 3: - Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. - Per il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 554/1988 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 6 della legge n. 29/1979 e' il seguente: "Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2".
Art. 4
1.Ai fini di cui agli articoli 1, 2 e 3, dopo l'avvenuto trasferimento, l'amministrazione di provenienza trasmette gli atti, provvedimenti e relativa documentazione, comprovanti il servizio, di ruolo e non di ruolo, utile ai fini di quiescenza, eventuali riscatti, computi, riunioni e ricongiunzioni, e comunque, una certificazione, riassuntiva di tutte le notizie utili. Le amministrazioni di destinazione pongono in essere tutte le procedure dirette a inserire i nuovi dipendenti nelle rispettive gestioni previdenziali.
2.Qualora, a seguito del trasferimento, non sia rinvenibile nell'ordinamento dell'amministrazione di destinazione una normativa applicabile per il computo di servizi e periodi relativi al pregresso rapporto, si applica il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 4: - Per il titolo del D.P.R. n. 1092/1973 si veda in nota all'art. 3.
TITOLO I TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Capo II OPZIONE MANTENIMENTO REGIME PENSIONISTICO DI PROVENIENZA
Art. 5
1.Il personale trasferito ha facolta' di presentare domanda per ottenere il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
2.La domanda di opzione di cui al comma 1 deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3.Qualora, prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2, intervenga la cessazione dal servizio o il decesso del dipendente, l'amministrazione di destinazione interpella l'interessato o gli aventi causa ai fini del mantenimento dell'iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione ed ente di provenienza.
Art. 6
1.L'esercizio della facolta' di opzione, di cui alle disposizioni precedenti, fa venir meno, con effetto dalla decorrenza originaria, l'iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o ente di destinazione.
2.Nel caso di esercizio della facolta' di opzione per il mantenimento della precedente posizione assicurativa, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita' ed ai fini della determinazione del relativo ammontare, si applicano le norme del regime pensionistico per il quale l'opzione e' stata esercitata.
Art. 7
1.La domanda di opzione deve essere presentata all'amministrazione o all'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita'. Sono valide le domande di opzione gia' presentate nei termini.
2.La domanda di opzione puo' essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente.
Art. 8
1.L'amministrazione o l'ente che riceve la domanda di opzione la trasmette senza indugio alla cassa o al fondo per il quale e' avvenuta l'opzione, comunicando nel contempo la data dell'effettiva assunzione in servizio del dipendente trasferito; ne invia, inoltre, copia, conforme all'originale trasmessa, alla gestione pensionistica cui il predetto dipendente era stato gia' iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 1.
2.La cassa o fondo di cui al comma 1, verificata la tempestivita' della domanda di opzione, ne da' sollecita comunicazione all'amministrazioneo all'ente datore di lavoro ed alla gestione pensionistica cui l'interessato era stato iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 1.
Art. 9
1.Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda di opzione, l'amministrazione o l'ente datore di lavoro versa alla cassa o al fondo presso cui e' stata esercitata l'opzione per il mantenimento della posizione assicurativa, i contributi relativi al periodo pregresso decorrente dal trasferimento al momento dell'esercizio dell'opzione, calcolandoli, per la parte a proprio carico e per quella a carico del dipendente, salvo conguaglio, sulla base degli elementi della retribuzione imponibile definitivamente spettante al dipendente stesso ed in base alle norme del regime pensionistico prescelto e richiede all'altra gestione pensionistica il rimborso della contribuzione eventualmente versatele.
2.I successivi versamenti dei contributi in via corrente devono essere effettuati secondo le modalita' previste dall'ordinamento pensionistico prescelto.
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