DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1993, n. 104

Type DPR
Publication 1993-03-22
Ultimo aggiornamento 1993-04-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 10-4-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in particolare l'art. 6, comma 5;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A il seguente regolamento:

TITOLO I TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Capo I REGIME PENSIONISTICO DI UFFICIO DEI DIPENDENTI TRASFERITI

Art. 1

1.I dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilita' di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, salvo che non esercitano la facolta' di opzione di cui all'art. 5, sono iscritti di ufficio al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento, con decorrenza dalla data di effettivo servizio presso l'amministrazione od ente medesimo.

2.Il personale di cui al comma 1, come pure i relativi aventi causa nel caso di decesso del titolare, hanno titolo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, all'atto dell'insorgenza del diritto, presso la gestione di nuova iscrizione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'intero art. 6 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il personale interessato ai processi di mobilita' previsti dalla presente legge e' iscritto al re- gime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento. 2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione e' consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuita' dei servizi prestati. 4. L'indennita' di anzianita' o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilita', considerando la complessiva anzianita' utile ai fini dell'indennita' di anzianita' o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento. 5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 554/1988, gia' citata: "Art. 5. - 1. Per le unita' sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e dagli stanziamenti di bilancio. 2. Le unita' sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalita' di cui al D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. 3. Per le unita' sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. 4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvedera' alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. 5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi ai profili professionali non coperti con i processi di mobilita' attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvedera' a disporne, ove possibile, la copertura con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente legge. 6. I termini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990".

Art. 2

1.Ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, si considerano complessivamente il servizio prestato dopo il trasferimento e quello reso con iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione od ente di provenienza, ivi compresi i servizi ed i periodi gia' riconosciuti utili o, comunque, gia' valutabili presso quest'ultima gestione secondo le norme del relativo ordinamento.

2.L'amministrazione e l'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita' provvedono, per conto della gestione pensionistica di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo del riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi adottati nei confronti del dipendente trasferito.

Art. 3

1.Nel caso di trasferimento da e verso amministrazioni, aziende ed enti dove il trattamento di quiescenza e gli istituti connessi sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano le disposizioni medesime.

2.Nel caso di trasferimento da o verso amministrazioni od enti nei quali i dipendenti sono iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS e negli eventuali fondi integrativi da quest'ultimo gestiti, in applicazione del comma 2 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio gia' prestato avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'amministrazione od ente di destinazione con le modalita' e nella misura di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Note all'art. 3: - Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. - Per il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 554/1988 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 6 della legge n. 29/1979 e' il seguente: "Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2".

Art. 4

1.Ai fini di cui agli articoli 1, 2 e 3, dopo l'avvenuto trasferimento, l'amministrazione di provenienza trasmette gli atti, provvedimenti e relativa documentazione, comprovanti il servizio, di ruolo e non di ruolo, utile ai fini di quiescenza, eventuali riscatti, computi, riunioni e ricongiunzioni, e comunque, una certificazione, riassuntiva di tutte le notizie utili. Le amministrazioni di destinazione pongono in essere tutte le procedure dirette a inserire i nuovi dipendenti nelle rispettive gestioni previdenziali.

2.Qualora, a seguito del trasferimento, non sia rinvenibile nell'ordinamento dell'amministrazione di destinazione una normativa applicabile per il computo di servizi e periodi relativi al pregresso rapporto, si applica il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 4: - Per il titolo del D.P.R. n. 1092/1973 si veda in nota all'art. 3.

TITOLO I TRATTAMENTO DI QUIESCENZA Capo II OPZIONE MANTENIMENTO REGIME PENSIONISTICO DI PROVENIENZA

Art. 5

1.Il personale trasferito ha facolta' di presentare domanda per ottenere il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

2.La domanda di opzione di cui al comma 1 deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio.

3.Qualora, prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dal comma 2, intervenga la cessazione dal servizio o il decesso del dipendente, l'amministrazione di destinazione interpella l'interessato o gli aventi causa ai fini del mantenimento dell'iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione ed ente di provenienza.

Art. 6

1.L'esercizio della facolta' di opzione, di cui alle disposizioni precedenti, fa venir meno, con effetto dalla decorrenza originaria, l'iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o ente di destinazione.

2.Nel caso di esercizio della facolta' di opzione per il mantenimento della precedente posizione assicurativa, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita' ed ai fini della determinazione del relativo ammontare, si applicano le norme del regime pensionistico per il quale l'opzione e' stata esercitata.

Art. 7

1.La domanda di opzione deve essere presentata all'amministrazione o all'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita'. Sono valide le domande di opzione gia' presentate nei termini.

2.La domanda di opzione puo' essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente.

Art. 8

1.L'amministrazione o l'ente che riceve la domanda di opzione la trasmette senza indugio alla cassa o al fondo per il quale e' avvenuta l'opzione, comunicando nel contempo la data dell'effettiva assunzione in servizio del dipendente trasferito; ne invia, inoltre, copia, conforme all'originale trasmessa, alla gestione pensionistica cui il predetto dipendente era stato gia' iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 1.

2.La cassa o fondo di cui al comma 1, verificata la tempestivita' della domanda di opzione, ne da' sollecita comunicazione all'amministrazioneo all'ente datore di lavoro ed alla gestione pensionistica cui l'interessato era stato iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 1.

Art. 9

1.Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda di opzione, l'amministrazione o l'ente datore di lavoro versa alla cassa o al fondo presso cui e' stata esercitata l'opzione per il mantenimento della posizione assicurativa, i contributi relativi al periodo pregresso decorrente dal trasferimento al momento dell'esercizio dell'opzione, calcolandoli, per la parte a proprio carico e per quella a carico del dipendente, salvo conguaglio, sulla base degli elementi della retribuzione imponibile definitivamente spettante al dipendente stesso ed in base alle norme del regime pensionistico prescelto e richiede all'altra gestione pensionistica il rimborso della contribuzione eventualmente versatele.

2.I successivi versamenti dei contributi in via corrente devono essere effettuati secondo le modalita' previste dall'ordinamento pensionistico prescelto.

3.In presenza di scelta per il regime pensionistico dei dipendenti civili dello Stato, disciplinato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, la misura della contribuzione a carico dell'ente datore di lavoro e' pari al doppio di quella posta a carico dei dipendenti.

Nota all'art. 9: - Per il titolo del D.P.R. n. 1092/1973 si veda in nota all'art. 3.

Art. 10

1.Nei confronti del dipendente che abbia esercitato la facolta' di opzione e nei confronti dei relativi aventi causa nel caso di decesso, l'amministrazione competente provvede a liquidare il trattamento di quiescenza spettante. A tale ufficio sono trasmessi, a cura dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza del dipendente, il provvedimento di collocamento a riposo o il certificato di morte, lo stato matricolare o il certificato di servizio o documento equipollente, aggiornato con l'indicazione degli elementi pensionabili della retribuzione utili secondo l'ordinamento vigente presso la gestione pensionistica competente e l'eventuale domanda di pensione, ove richiesta in base all'ordinamento stesso, nonche' tutti gli altri documenti occorrenti.

2.L'invio dei documenti avviene entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di collocamento a riposo o dall'acquisizione del certificato di morte.

Art. 11

1.Sulla domanda di valutazione di servizi e periodi ai fini del trattamento di quiescenza, presentata dal dipendente che abbia esercitato la facolta' di opzione di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede l'ufficio competente, secondo lo stesso criterio stabilito al comma 1 dell'art. 6.

2.Il recupero rateale degli oneri eventualmente addebitati in dipendenza del computo di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza, viene effettuato, in favore della gestione pensionistica interessata, mediante trattenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione, a cura dell'amministrazione o dell'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita'.

Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 554/1988 si veda in nota alle premesse.

TITOLO II TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Art. 12

1.Nei confronti del personale interessato ai processi di mobilita' previsti dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, le disposizioni vigenti, per i dipendenti dell'amministrazione o dell'ente medesimo, in materia di indennita' di anzianita' o del corrispondente trattamento di fine servizio o di fine rapporto o dell'eventuale analogo trattamento comunque denominato.

2.Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, il personale trasferito per mobilita' in base alle disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, e' iscritto alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di destinazione dalla data in cui e' avvenuto il trasferimento, secondo le norme del relativo ordinamento.

3.In ogni caso, dalla data dell'avvenuto trasferimento cessa l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di provenienza ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l'amministrazione o l'ente medesimo, in materia di indennita' di anzianita' o di trattamento di fine rapporto.

Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificita', dell'attivita' svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1. 3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1› gennaio 1988 e non coperti, relativi: a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unita'; b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi. 4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' prevista dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potra' essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali e' destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilita'. Per amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 1› febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99. Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilita', non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325. 5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988. 6. Le unita' sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga gia' concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non e' richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverra' ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e del comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 8. Sono altresi' consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 9. Gli enti locali e loro consorzi e le unita' sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima. 10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e nel nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione. 11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilita' volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".

Art. 13

1.Salvo quanto stabilito dall'art. 17, ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione dell'ammontare dell'indennita' di anzianita', del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto, spettante, all'atto della cessazione dal servizio, in base all'ordinamento vigente presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in aggiunta all'anzianita' relativa al servizio prestato dopo il trasferimento, si computa l'intera anzianita' utile gia' maturata, secondo le norme dell'ordinamento vigente presso l'amministrazione o ente di provenienza. L'anzianita' maturata fino alla data del trasferimento deve essere espressa in anni, mesi e giorni e non e' suscettibile di arrotondamento.

2.La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete, secondo le modalita' stabilite da quest'ultima.

3.Qualora l'ordinamento dell'amministrazione o dell'ente di destinazione preveda piu' di un trattamento di fine servizio, l'anzianita' maturata nell'amministrazione di provenienza e' valutata una sola volta.

Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554/1988, si veda in nota alle presemesse.

Art. 14

1.L'amministrazione o l'ente presso cui e' avvenuto il trasferimento per mobilita' provvedono, per conto della gestione previdenziale di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo per riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi, adottati nei confronti del dipendente trasferito.

2.La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete secondo le modalita' stabilite da quest'ultima.

Art. 15

1.Entro centottanta giorni dalla data del trasferimento per mobilita', l'amministrazione, l'ente o la gestione previdenziale di provenienza, cui spetta a seconda dei casi, versa all'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l'importo dell'indennita' di anzianita', del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto teoricamente liquidabile all'interessato alla stessa data del trasferimento. Per i trasferimenti gia' avvenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il versamento dovra' effettuarsi entro un anno da tale data.

2.All'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale di destinazione devono essere, inoltre, trasmessi, a cura dell'amministrazione, dell'ente o della gestione previdenziale di provenienza, il prospetto analitico degli elementi di calcolo del trattamento che forma oggetto del versamento di cui al comma 1, unitamente allo stato matricolare, al certificato di servizio o all'eventuale documento equipollente.

Art. 16

1.All'atto della definitiva cessazione dal servizio, all'interessato compete l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato all'atto del trasferimento e quello determinato sulla base della complessiva anzianita' computata ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988.

Nota all'art. 16: - Per il testo dell'art. 6, comma 4, della legge n. 554/1988, si veda in nota alle presemesse.

Art. 17

1.Per le ipotesi in cui presso l'amministrazione o l'ente di destinazione debba osservarsi la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento, teoricamente spettante all'atto del trasferimento, si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto spettante per il nuovo rapporto di servizio. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 16.

Nota all'art. 17: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2120 del codice civile: "Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".

Art. 18

1.Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti elementi e modalita' utili per i versamenti relativi alla contribuzione dovuta a seguito dell'esercizio dell'opzione.

Art. 19

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

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