LEGGE 22 marzo 1993, n. 98
Entrata in vigore della legge: 8/4/1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Agreement
AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW INSTITUTE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLO SVILUPPO Le Parti firmatarie, RICONOSCENDO l'importanza del Diritto nel processo di sviluppo e la necessita' di formare giuristi per lo sviluppo; CONSIDERANDO che l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo (IDLI) e' stato istituito nel 1983 come Organizzazione non governativa internazionale soggetta al diritto dei Paesi Bassi per assistere i giuristi dei paesi in via di sviluppo a migliorare le loro capacita' di negoziatori e di consiglieri nelle transazioni concernenti l'aiuto allo sviluppo, gli investimenti stranieri, il commercio internazionale ed altre transazioni internazionali di affari; CONSIDERANDO che nei primi tre anni di attivita' l'IDLI ha organizzato dei corsi, dei seminari e dei programmi speciali di formazione ai quali hanno assistito oltre 480 partecipanti provenienti da piu' di 80 Paesi; CONSIDERANDO che l'IDLI ha ora ottenuto importanti finanziamenti da parte di vari governi, di organizzazioni internazionali, di fondazioni e dal settore privato, per appoggiare le sue attivita'; CONSIDERANDO che il Governo italiano e' disposto ad aprire la negoziazione di un Accordo di sede quando l'IDLI avra' ottenuto lo statuto di organizzazione internazionale; RITENGONO che e' ora auspicabile che l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo sia costituito in organizzazione internazionale con gli organi, la personalita' e lo statuto giuridico adeguati; DI CONSEGUENZA LE PARTI FIRMATARIE hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. ISTITUZIONE E STATUTO 1. L'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo, in appresso denominato l"Istituto" o l'"IDLI", e' costituito con il presente Accordo in una organizzazione internazionale. 2. L'IDLI possiede piena personalita' e beneficia della capacita' necessaria all'esercizio delle sue funzioni ed al compimento del suo mandato. 3. L'Istituto agisce in conformita' con le disposizioni del presente Accordo.
Accordo - art. II
ARTICOLO II. OBIETTIVI ED ATTIVITA' 1. Gli obiettivi dell'Istituto sono: A. Di incoraggiare e di agevolare il miglioramento e l'utilizzazione delle risorse del Diritto nel processo di sviluppo; B. Di incoraggiare l'adesione alla regola del diritto nelle transazioni internazionali; C. di migliorare le capacita' di negoziazione dei paesi in via di sviluppo nei settori della cooperazione allo sviluppo, degli investimenti stranieri, del commercio internazionale e di altre transazioni internazionali di affari. 2. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, l'Istituto puo' intraprendere le seguenti attivita': A. Formazione, assistenza tecnica, ricerca, pubblicazioni, creazione e gestione di un centro di documentazione legale; B. Altre attivita' suscettibili di favorire gli obiettivi dell'Istituto. 3. L'Istituto non e' influenzato da considerazioni politiche nelle sue attivita', nella gestione e nel reclutamento del suo personale.
Accordo - art. III
ARTICOLO III. POTERI Nel perseguire gli obiettivi e le attivita' in appresso, l'Istituto e' dotato dei seguenti poteri: 1. Acquistare e disporre di beni immobili e mobili; 2. Stipulare contratti o altri tipi di accordo; 3. Impiegare del personale; 4. Essere richiedente o convenuto in procedimenti legali, 5. Investire i fondi e gli averi dell'Istituto; 6. Intraprendere ogni altra attivita' legale necessaria al compimento degli obiettivi dell'Istituto;
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV. SEDE 1. La sede dell'Istituto e' a Roma, Italia, a meno che l'Assemblea non decida di trasferirla altrove. 2. L'Istituto puo' aprire uffici in altri luoghi in funzione delle esigenze dei suoi programmi.
Accordo - art. V
ARTICOLO V. FINANZIAMENTI 1. L'Istituto e' finanziato con mezzi come contributi volontari e donazioni, spese di iscrizione ai corsi ed ai seminari, proventi derivanti da programmi speciali di formazione o da attivita' di assistenza tecnica, redditi da pubblicazioni o da altre attivita' di servizi, interessi provenienti da trusts, dotazioni o conti bancari. 2. Le Parti al presente Accordo non sono tenute a fornire all'Istituto qualsivoglia sostegno finanziario oltre ai loro contributi volontari. Esse non sono neanche responsabili individualmente o collettivamente dei debiti, impegni o obblighi dell'Istituto. 3. L'Istituto deve prendere provvedimenti conformi alle esigenze del governo del paese dove avra' la sua sede per quanto riguarda la sua capacita' di far fronte ai suoi impegni.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI. ORGANIZZAZIONE L'Istituto si compone di un'Assemblea delle Parti al presente Accordo ("Assemblea"), di un Consiglio di Direzione, di un Direttore e del personale. 1. L'Assemblea. A. Ciascuna Parte al presente Accordo indica un rappresentante all'Assemblea. B. L'Assemblea si riunisce su invito del Consiglio di Direzione o su invito di un terzo dei suoi membri. L'Assemblea adotta il suo regolamento interno. C. L'Assemblea esamina periodicamente le attivita' dell'Istituto. L'Assemblea deve anche nominare il primo Consiglio di Direzione, ratificare le successive nomine al Consiglio, il piano di lavoro, ed il bilancio dell'Istituto; D. Una decisione del Consiglio di Direzione che deve essere ratificata dall'Assemblea, ai sensi dell'Articolo VI.1.C e' considerata come ratificata novanta giorni dopo l'invio della sua notifica da parte dell'Istituto ai membri dell'Assemblea a meno che prima di questa data una maggioranza dei membri di detta Assemblea non abbia notificato all'Istituto la sua opposizione a tale decisione. Le notifiche sono effettuate mediante i mezzi di comunicazione disponibili piu' rapidi, o trattandosi di Stati membri, per le vie diplomatiche. 2. Il Consiglio di Direzione. A. L'Istituto funziona sotto la direzione di un Consiglio di Direzione ("Consiglio") composto da dieci (10) membri almeno e da sedici (16) al massimo, compreso un membro che deve essere periodicamente nominato dal paese dove l'Istituto ha la sua sede ("Rappresentante Permanente") ed il Direttore che e' membro ex- officio. Gli altri membri del Consiglio di Direzione sono scelti in base alle loro realizzazioni professionali nei settori del diritto o dello sviluppo e debbono prestare servizio a titolo personale e non in qualita' di rappresentanti di governi o di organizzazioni. B. Dopo la costituzione del primo Consiglio da parte dell'Assemblea, il Consiglio nomina i suoi nuovi membri mano a mano che si presentano cariche vacanti. C. Ad eccezione del Direttore e del Rappresentante Permanente, ogni membro del Consiglio nominato successivamente alla costituzione del primo Consiglio, vi presta servizio fino al termine della terza riunione del Consiglio di Direzione a seguito della sua accettazione per iscritto di parteciparvi. I mandati dei primi membri del Consiglio sono scaglionati in modo da consentire una transizione graduale tra i membri del Consiglio. D. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per svolgere le sue funzioni. Nel corso della sua prima riunione esso nomina un Presidente, uno o piu' Vice-presidenti, ed un Comitato esecutivo. E. Il Consiglio deve altresi': 1. Definire regolamenti interni per la gestione dell'Istituto in conformita' con i termini del presente Accordo; 2. Nominare il Direttore ed il Revisore dei Conti dell'Istituto; 3. Approvare le politiche, il programma annuo di lavoro, i bilanci preventivi ed i rapporti dei revisori dei conti dell'Istituto; 4. Garantire l'attuazione di ogni altra attivita' necessaria per l'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal presente Accordo; 3. Il Direttore ed il Personale. A. L'Istituto e' amministrato da un Direttore che e' nominato dal Consiglio per un mandato di cinque (5) anni, rinnovabile. B. Il Direttore nomina i funzionari ed il personale di segretaria necessario al conseguimento dei fini dell'Istituto, in conformita' con le direttive in materia di lavoro dipendente approvate dal Consiglio. C. Il Direttore e' responsabile davanti al Consiglio del funzionamento e della gestione dell'Istituto in conformita' con i termini del presente Accordo e con le decisioni del Consiglio.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII. RELAZIONI DI COOPERAZIONE L'Istituto puo' cooperare con altri istituti o programmi e puo' accettare personale distaccato o che gli venisse prestato.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII. DIRITTI, PRIVILEGI ED IMMUNITA' L'Istituto ed il suo personale beneficiano nel paese dove e' situata la sede dei diritti, privilegi ed immunita' previsti dall'Accordo di sede. Altri paesi possono concedere diritti, privilegi ed immunita' analoghe al fine di sostenere le attivita' dell'Istituto in questi paesi.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX. REVISORI CONTABILI La revisione dei conti concernenti le operazioni dell'Istituto e' effettuata annualmente da una societa' internazionale indipendente di revisione dei conti selezionata dal Consiglio. Le risultanze di dette revisioni sono messe a disposizione del Consiglio e dell'Assemblea.
Accordo - art. X
ARTICOLO X. EMENDAMENTI Il presente Accordo puo' essere emendato dall'Assemblea da un voto a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, sotto riserva che la notifica di detto emendamento, comprendente il testo completo dell'emendamento proposto, sia stato inviato a tutti i membri dell'Assemblea almeno otto settimane prima della data prevista per il voto relativo all'emendamento.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI. SCIOGLIMENTO 1. L'Istituto puo' essere sciolto se un voto a maggiornaza dei quattro quinti dei membri dell'Assemblea determina che l'Istituto non e' piu' necessario o non e' piu' in grado di funzionare con efficacia. 2. In caso di scioglimento, tutti i beni dell'Istituto che rimangono dopo il pagamento dei suoi obblighi legali saranno distributi ad organismi aventi scopi simili a quelli dell'Istituto in conformita' con quanto sara' deciso dall'Assemblea in consultazione con il Consiglio.
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII. DENUNCIA Ogni Parte firmataria del presente Accordo, puo' porre fine alla sua partecipazione e ritirarsi dall'Assemblea a seguito di notifica per iscritto. Tale denuncia entra in vigore tre mesi dopo la data alla quale il Depositario ha ricevuto la notifica.
Accordo - art. XIII
ARTICOLO XIII. FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni intergovernative. Puo' altresi' essere firmato, in luogo di qualsiasi Stato, da ogni organizzazione nazionale pubblica di sviluppo designata da detto Stato per agire in sua vece. Esso rimarra' aperto alla firma per un periodo di due anni a decorrere dal 1 giugno 1987, salvo se detto periodo viene prorogato, prima della data della sua scadenza, dal Depositario. La firma dell'Accordo da ogni parte eleggibile ai sensi della presente clausola, successivamente a tale data, necessita dell'approvazione dell'Assemblea a maggioranza semplice. 2. Il Governo italiano e' il Depositario del presente Accordo. 3. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente Accordo sara' effettuata dai firmatari in conformita' con le loro leggi, regolamenti e procedure.
Accordo - art. XIV
ARTICOLO XIV. ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo entrera' in vigore non appena il Depositario sara' stato notificato, da tre degli Stati firmatari del presente Accordo, che gli adempimenti richiesti dalle loro legislazioni nazionali per la ratifica del presente Accordo sono stati compiuti.
Accordo - art. XV
ARTICOLO XV. NORME TRANSITORIE All'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Istituto adottera' tutti i provvedimenti necessari per acquisire i diritti, obblighi, concessioni, proprieta' ed interessi dell'organismo suo predecessore, l'Istituto Internazionale di Diritto dello Sviluppo, organizzazione non-governativa con sede legale a Rotterdam, Paesi Bassi. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo in un solo esemplare in lingua inglese e in lingua francese, entrambe i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Roma, il 5 febbraio 1988.
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