LEGGE 22 marzo 1993, n. 99
Entrata in vigore della legge: 8-4-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Art. 3
1.Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'articolo 1, (( il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento)), su richiesta del contribuente, dispone che ((l'ufficio periferico della medesima Agenzia)) provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione.
2.Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, ((il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento)), puo' autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, ((tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate)) competente in ragione del domicilio fiscale, che puo' richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Art. 4
1.Il membro della commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all'articolo 1 che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della procedura di parere e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 5
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Convenzione- art. 1
CONVENZIONE Relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE) LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, DESIDEROSE di applicare l'articolo 220 del trattato, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati per garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni, CONSIDERANDO l'opportunita' di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli affari economici; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Theo WAIGEL, Ministro federale delle finanze; Jurgen TRUMPF, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Ioannis PALAIOKRASSAS, Ministro delle finanze; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Carlos SOLCHAGA CATALAN, Ministro dell'economia e delle finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Jean VIDAL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE D'IRLANDA: Albert REYNOLDS, Ministro delle finanze; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Stefano DE LUCA, Sottosegretario di Stato alle finanze; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Jean-Claude JUNCKER, Ministro del bilancio, Ministro delle finanze, Ministro del lavoro; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: P. C. NIEMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Miguel BELEZA, Ministro delle finanze; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David H. A. HANNAY KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri rinosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. La presente convenzione si applica quando, ai fini dell'imposizione, gli utili inclusi negli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono o saranno probabilmente inclusi anche negli utili di un'impresa di un altro Stato contraente, non essendo osservati i principi enunciati all'articolo 4 e applicati direttamente o in disposizioni corrispondenti della normativa dello Stato interessato. 2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente situata in un altro Stato contraente e' equiparata alle imprese dello Stato nel quale e' situata. 3. Il paragrafo 1 e' applicabile anche quando una delle imprese interessate abbia subito perdite anziche' realizzare profitti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 1. La presente convenzione si applica alle imposte sui redditi. 2. Le attuali imposte cui si applica la presente convenzione sono in particolare le seguenti: a) in Belgio: - impot des personnes physiques/personenbelasting, - impot des societes/vennootschapsbelasting, - impot des personnes morales/rechtspersonenbelasting, - impot des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders, - taxe communale et taxe d'agglomeration additionnelles a' l'impot des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting; b) in Danimarca: - selskabsskat, - indkomstskat til staten, - kommunal indkomstskat, - amtskommunal indkomstskat, - saerlig indkomstskat, - kirkeskat, - udbytteskat, - renteskat, - royaltyskat, - frigorelsesafgift; c) nella Repubblica federale di Germania: - Einkommensteuer, - Korperschaftsteuer, - Gewerbesteuer, nella misura in cui questa imposta e' calcolata sugli utili d'esercizio; d) in Grecia: (TESTO IN LINGUA) e) in Spagna: - impuesto sobre la renta de las personas fisicas, - impuesto sobre sociedades; f) in Francia: - impot sur le revenu, - impot sur les societes; g) in Irlanda: - income tax, - corporation tax; h) in Italia: - imposta sul reddito delle persone fisiche, - imposta sul reddito delle persone giuridiche, - imposta locale sui redditi; i) nel Lussemburgo: - impot sur le revenu des personnes physiques, - impot sur le revenu des collectivites, - impot commercial, nella misura in cui questa imposta e' calcolata sugli utili d'esercizio; j) nei Paesi Bassi: - inkomstenbelasting, - vennootschapsbelasting; k) in Portogallo: - imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, - derrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas; l) nel Regno Unito: - income tax, - corporation tax. 3. La presente convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni nazionali.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione l'espressione "autorita' competente" designa i seguenti organi: - in Belgio de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato, le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - in Danimarca Skatteministeren o un rappresentante autorizzato, - nelle Repubblica federale di Germania der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato, - in Grecia (TESTO IN LINGUA) - in Spagna el Ministro de Economia y Hacienda o un rappresentante autorizzato, - in Francia le Ministre charge' du budget o un rappresentante autorizzato, - in Irlanda the Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato, - in Italia Il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato, - in Lussemburgo le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, - nei Paesi Bassi de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato, - in Portogallo o Ministro das Financas o un rappresentante autorizzato, - nel Regno Unito the Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato. 2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purche' il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Nell'applicazione della presente convenzione vanno osservati i seguenti principi: 1) Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa di un altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, di- verse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. 2) Allorche' un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' in un altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione situata nel territorio dell'altro Stato contraente, vanno imputati a tale stabile organizzazione gli utili che essa dovrebbe poter realizzare qualora si trattasse di un'impresa distinta impegnata in attivita' identiche o analoghe, soggetta a condizioni identiche o analoghe e avente un rapporto del tutto indipendente con l'impresa di cui e' una stabile organizzazione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Quando uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa conformemente ai principi di cui all'articolo 4, esso informa a tempo debito l'impresa in questione sull'azione prevista, dandole la possibilita' di informare l'altra impresa affinche' quest'ultima possa informarne a sua volta l'altro Stato contraente. Tuttavia, lo Stato contraente che fornisce tale informazione non deve trovarsi nell'impossibilita' di fare la rettifica prevista. Se, dopo la comunicazione di questa informazione, le due imprese e l'altro Stato contraente accettano la rettifica, non si applicano gli articoli 6 e 7.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 1. Quando, in uno qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa ritenga che i principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati, essa ha la facolta' di sottoporre detto caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o nel quale e' situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o puo' comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1. L'impresa informa simultaneamente l'autorita' competente se altri Stati contraenti possono essere interessati a tale caso. L'autorita' competente informa quindi senza indugio le autorita' competenti dei suddetti altri Stati contraenti. 2. L'autorita' competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con l'autorita' competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4. L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 1. Se le autorita' competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorita' competenti secondo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorita' competenti istituiscono una commissione consultiva che incaricano di dare un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione. Le imprese possono avvalersi delle possibilita' di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; tuttavia, quando un tribunale e' stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo comma decorre dalla data in cui e' divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima istanza nell'ambito di tali ricorsi interni. 2. Il fatto che la commissione consultiva sia stata investita del caso non impedisce a uno Stato contraente di avviare o continuare, per il medesimo caso, azioni giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative. 3. Qualora la legislazione interna d'uno Stato contraente non consenta alle autorita' competenti di derogare alle decisioni delle rispettive autorita' giudiziarie, il paragrafo 1 si applica soltanto se l'impresa associata di tale Stato ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo prima che sia intervenuta una decisione. Questa disposizione lascia impregiudicato il ricorso, laddove questo riguarda elementi diversi da quelli di cui all'articolo 6. 4. Le autorita' competenti possono convenire, d'accordo con le imprese associate interessate, di derogare ai termini previsti dal paragrafo 1. 5. Nella misura in cui i paragrafi da 1 a 4 non sono applicati, restano impregiudicati i diritti di ciascuna delle imprese associate previsti dall'articolo 6.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 1. L'autorita' competente di uno Stato contraente non e' obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la commissione consultiva di cui all'articolo 7, quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, e' stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, e' passibile di sanzioni gravi. 2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a constatare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, e' passibile di sanzioni gravi, e' pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli articoli 6 e 7, le autorita' competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e' costituita, oltre che dal presidente: - da due rappresentanti di ciascuna autorita' competente interessata; questo numero puo' essere ridotto a uno previo accordo tra le autorita' competenti; - da un numero pari di personalita' indipendenti designate di comune accordo in base all'elenco delle personalita' di cui al paragrafo 4 oppure, in mancanza di accordo, mediante estrazioni a sorte effettuate dalle autorita' competenti interessate. 2. Insieme con le personalita' indipendenti e' anche designato un supplente per ciascuna di esse, in conformita' delle disposizioni previste per la designazione delle personalita' indipendenti, per il caso in cui queste siano impedite d'esercitare le loro funzioni. 3. In caso di designazione per estrazione a sorte, ogni autorita' competente puo' ricusare ogni personalita' indipendente in una delle situazioni preventivamente concordate tra le autorita' competenti interessate o quando tale personalita': - appartiene a una della amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni; - detiene o ha detenuto un'importante partecipazione in una o ciascuna delle imprese associate, o e' o e' stata loro dipendente o consulente; - non offre sufficienti garanzie di obiettivita' per risolvere il caso o i casi ad essa sottoposti. 4. Viene stabilito un'elenco delle personalita' indipendenti, in cui figurano tutte le persone indipendenti designate dagli Stati contraenti. A tal fine ogni Stato contraente procede alla designazione di cinque persone e ne informa il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. Tali persone devono essere cittadini di uno Stato contraente e residenti nel territorio cui si applica la presente convenzione. Esse devono essere competenti e indipendenti. Gli Stati contraenti possono apportare modifiche all'elenco di cui al primo comma; essi ne informano immediatamente il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. 5. I rappresentanti e le personalita' indipendenti designati conformemente al paragrafo 1 scelgono un presidente nell'elenco di cui al paragrafo 4, fatto salvo il diritto di ciascuna autorita' competente interessata di ricusare la personalita' cosi' scelta in una delle situazioni di cui al paragrafo 3. Il presidente deve adempiere le condizioni per l'esercizio, nel suo paese, delle piu' elevate funzioni giurisdizionali o essere giureconsulto di notoria competenza. 6. I membri della commissione consultiva sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel quadro della procedura. Gli Stati contraenti adottano le disposizioni appropriate per la repressione di qualsiasi violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Essi comunicano senza indugio tali misure alla Commissione delle Comunita' europee, che ne informa gli altri Stati contraenti. 7. Gli Stati contraenti predono le misure necessarie affinche' la commissione consultiva possa riunirsi senza indugio dopo essere stata investita di un caso.
Convenzione - art. 10
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