DECRETO 15 dicembre 1992, n. 572
Entrata in vigore del decreto: 20-04-1993
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che subordina il rilascio di nuove immatricolazioni di veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente alla installazione di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto che il richiamato art. 12 demanda al Ministero dei trasporti l'individuazione dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti dei veicoli da adibire al servizio di taxi o di noleggio con conducente;
Considerato che per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata la riduzione dei carichi inquinanti e' ottenibile con l'uso di appositi convertitori catalitici e che, oltre alla marmitta catalitica di prima installazione, sono stati riconosciuti idonei a ridurre i carichi inquinanti, e quindi omologati, anche dispositivi catalizzatori di sostituzione (retrofit) installabili successivamente alla prima immatricolazione del veicolo;
Ritenuto che, invece, per i veicoli dotati di motore ad accensione spontanea la riduzione dei carichi inquinanti e' ottenibile anche senza catalizzatore e con la sola ottimizzazione del funzionamento dei dispositivi di iniezione e di scarico indicati nella relativa scheda informativa riguardante l'omologazione CEE;
Vista la direttiva 91/441/CEE in materia di emissioni dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dei trasporti, del 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 7 gennaio 1992;
Ritenuto di poter individuare nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla citata direttiva la condizione che soddisfi pienamente, per i veicoli ad accensione spontanea, la finalita' della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. UL VAR 5/41-119 del 1› settembre 1992;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Note alle premesse: - Il testo del comma 7 dell'art. 12, della legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e' il seguente: "A partire dal 1› gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La direttiva CEE n. 91/441, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. L. 242 del 30 agosto 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 4 novembre 1991, 2a serie speciale. Note all'art. 1: - Per il testo del comma 7 dell'art. 12 della legge n. 21/1992 si veda in nota alle premesse. - Per la direttiva n. 91/441 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non saranno ammessi all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione i veicoli, immatricolati per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, da adibire a servizio pubblico non di linea che non siano muniti dei dispositivi di cui all'art. 1.
Art. 3
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro: TESINI
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 299
Allegato
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