DECRETO 6 agosto 1992, n. 574
Entrata in vigore del decreto: 21/4/1993
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1› dicembre 1986, n. 831, concernente "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze opera- tive delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza";
Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1› dicembre 1986, n. 831;
Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1986;
Sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 559/LEG/290/402 del 30 luglio 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento per la concessione di alloggi di servizio in temporanea concessione
Art. 1
Classificazione degli alloggi e impiego degli alloggi disponibili
2.La concessione degli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera a), e' effettuata secondo i criteri e le modalita' stabilite con apposito regolamento.
3.La concessione degli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera b), e' disciplinata dal presente regolamento.
4.Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera b), sono dati in concessione ogni qualvolta si rendano disponibili. A tal fine, e' effettuata, in ogni sede, la ricognizione degli alloggi esistenti e di quelli disponibili con le modalita' di volta in volta stabilite dal capo della Polizia. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.L. n. 387/1987: "Art. 9. - 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1› dicembre 1986, n. 831, si applicano altresi' al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonche' al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. 2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della legge 1› dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza. 3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti. 4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza pubblica, nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1. 5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 1› dicembre 1986". - Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 831/1986: "Art. 7. - 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; b) alloggi di servizio in temporanea concessione. 2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 e' autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione e' data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio. 3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale. 4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 8". "Art. 8. - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'art. 7, le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli alri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che e' determinato in base alla composizione ad al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle codizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedersi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le pese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo. 2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza, e' chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1". - La legge n. 121/1981 concerne: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza". Il testo della legge, aggiornato alla data della pubblicazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 3, del 10 gennaio 1987. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati pevio parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive il testo degli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; approvato con D.P.R. n. 782/1985: "Art. 51 (Alloggi di servizio individuali). - Presso ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, ove sussista la disponibilita', viene dato in concessione onerosa al titolare, con provvedimento del capo della Polizia, un alloggio di servizio individuale per le esigenze del medesimo e della sua famiglia. L'alloggio deve essere rilasciato dall'occupante non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell'incarico che ha dato titolo alla concessione". "Art. 52 (Alloggi individuali). - Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, gli alloggi individuali dei quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli uffici, reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere dati in concessione onerosa al personale della Polizia di Stato che ne faccia richiesta. L'assegnazione compete alla commissione di cui all'art. 53 secondo le modalita' e criteri, stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'interno, che devono tener conto, in particolare, delle funzioni svolte dall'interessato e delle situazioni personali e familiari. E' in ogni caso vietato al personale che occupa l'alloggio di modificare, senza autorizzazione ministeriale, in tutto o in parte, la struttura interna o esterna degli alloggi medesimi. Gli alloggi individuali devono essere rilasciati entro un mese dal trasferimento ad altra sede o dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa dell'interessato. Il termine di cui al precedente comma e' prorogato di un anno per i familiari delle "vittime del dovere" di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, purche' conviventi con il dipendente al momento del decesso di quest'ultimo". "Art. 53 (Commissione per la concessione degli alloggi individuali).- Per la concessione degli alloggi individuali al personale della Polizia di Stato e' istituita, in ogni provincia, una commissione presieduta dal questore e composta da quattro appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dal questore e due designati dai sindacati piu' rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti nella provincia". - Il D.P.R. n. 748/1972 concerne: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". - Il D.M. 6 agosto 1986 concerne la determinazione delle modalita' ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi individuali.
Art. 2
Personale ammesso a fruire degli alloggi di servizio in temporanea concessione
1.Gli alloggi di servizio in temporanea concessione, denominati d'ora in poi "alloggi", possono essere concessi al personale in servizio appartenente ai ruoli della Polizia di Stato coniugato, vedovo, separato, divorziato o convivente, con o senza prole ed al personale celibe e nubile con prole, che presta effettivo servizio presso questure, uffici, reparti e istituti per i quali gli alloggi sono destinati, indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2.Qualora ne sussistano le disponibilita', gli alloggi possono essere altresi' concessi al rimanente personale in servizio per il quale non e' prescritto l'obbligo di alloggiare in caserma.
3.Il personale che fruisce di un alloggio in concessione a norma del presente regolamento puo' concorrere per la sostituzione dell'alloggio.
Art. 3
Esclusione dalla concessione
1.Gli alloggi non possono essere concessi al personale che: - sia proprietario ovvero usufruttuario, assegnatario in cooperativa, ancorche' indivisa, di una abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o comuni limitrofi; - sia assegnatario di un alloggio di un istituto autonomo case popolari o similari o concesso a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica, ubicato nel territorio del comune ove presta servizio o comuni limitrofi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2; - abbia un familiare convivente nelle condizioni sopraindicate; - fruisca, gia' di alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico.
Art. 4
Organi competenti per la concessione degli alloggi
1.Per l'assegnazione degli alloggi si osservano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, della legge 1› dicembre 1986, n. 831, in quanto applicabili al personale della Polizia di Stato, dell'art. 52, commi primo, secondo, terzo e quinto, e dell'art. 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonche' le disposizioni del presente regolamento.
2.La concessione degli alloggi e' disposta dal prefetto in conformita' alla deliberazione della commissione per la concessione degli alloggi individuali di cui all'art. 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, i cui componenti sono individuati dal questore secondo quanto previsto dal predetto articolo.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 831/1986 si veda in nota alle premesse. - Per il testo degli articoli 52 e 53 del regolamento di servizio approvato con D.P.R. n. 782/1985 si veda in nota alle premesse.
Art. 5
Domanda per la concessione
1.La domanda per la concessione deve essere compilata e corredata dalla prescritta documentazione, in conformita' al modello predisposto dall'amministrazione e inoltrata alla commissione competente per la concessione degli alloggi individuali, competente per territorio, entro il termine stabilito dalla commissione stessa.
2.In caso di trasferimento ad altra sede, la domanda puo' essere inoltrata alla commissione competente per la nuova sede di servizio anche prima della data di decorrenza del trasferimento.
3.Il personale che abbia presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio viene incluso nella graduatoria e puo' ottenere la concessione dell'alloggio anche prima della data di decorrenza del trasferimento.
4.La consapevole presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale e disciplinare, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assegnazione di qualsiasi alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato, nonche' la decadenza dalla concessione eventualmente gia' disposta.
5.La commissione, quando nel corso dell'esame preliminare della documentazione presentata riscontra che questa e' incompleta o mancante dei dati prescritti, informa il richiedente concedendogli venti giorni per la regolarizzazione della documentazione stessa. Trascorso inutilmente tale periodo, la domanda non sara' valutata.
Art. 6
Modalita' e criteri di assegnazioni
2.A partita' di punteggio, saranno preferiti nell'ordine, i richiedenti con reddito familiare meno favorevole, i richiedenti con maggiore anzianita' di servizio, i richiedenti provenienti da altra sede ove gia' beneficiavano di alloggio di servizio.
3.L'alloggio disponibile e' offerto al richiedente che occupa il posto piu' elevato in graduatoria; in caso di rinuncia, l'alloggio e' offerto al richiedente che occupa il posto successivo.
4.La persona interpellata e' tenuta a rispondere entro il ventesimo giorno dalla data di notifica dell'offerta; decorso inutilmente tale termine considerata rinunciataria.
5.Ricevuta l'adesione dell'interessato, la commissione delibera l'assegnazione dell'alloggio, dandone immediata comunicazione al prefetto, il quale provvede all'atto formale di concessione da redigersi in conformita' al modello predisposto dall'Amministrazione e da firmarsi per accettazione dal concessionario.
Art. 7
Durata della concessione
1.Salvo quanto previsto negli articoli 8, 9 e 10 la durata della concessione e' fissata in anni otto rinnovabili.
2.In caso di collocamento a riposo o di trasferimento in comune non limitrofo al comune in cui e' ubicato l'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto ovvero di effettuazione del trasferimento.
3.In caso di trasferimento del concessionario con prole in eta' scolare, la cessazione della concessione e' prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Art. 8
Cessazione delle concessioni
2.Nel caso indicato al comma 1, lettera b), quando vi siano familiari gia' conviventi con il concessionario, il rilascio dell'alloggio deve avvenire entro il termine di trecentosessantacinque giorni dal decesso del concessionario.
3.Salvo quanto previsto al comma 2, il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.
4.L'avviso di cessazione della concessione, di competenza del questore, e' notificato all'interessato in via amministrativa.
Art. 9
Decadenza della concessione
1.Oltre a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: - impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione; - cessione dell'alloggio in uso a terzi; - inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione; - sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni per richiedere la concessione; - mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio; - mancato pagamento del canone ed oneri accessori entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini.
2.Il prefetto, in caso di decadenza della concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, nel quale la data di rilascio dell'alloggio e' fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.
Art. 10
Revoca della concessione
1.Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per cause di forza maggiore, previa autorizzazione del capo della Polizia, il prefetto puo' disporre la revoca della concessione.
2.Nei casi di cui al comma 1 all'utente e' assegnato, ove disponibile, per la rimanente durata della concessione, altro alloggio idoneo e le spese di trasferimento sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3.Il prefetto notifica il provvedimento di revoca al concessionario con atto formale e motivato, nel quale e' fissata la data di rilascio dell'alloggio non oltre il novantesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.
Art. 11
Richiesta di sospensione, differimento o annullamento
1.Entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento di revoca anticipata della concessione disposta ai sensi dell'art. 10, l'interessato ha facolta' di inoltrare al Ministro dell'interno motivata e documentata richiesta di sospensione o differimento dell'esecuzione, o di annullamento della revoca anticipata.
2.Il Ministro, quando concede la sospensione o il differimento dell'esecuzione, fissa un termine oltre il quale si da' corso agli atti esecutivi.
Art. 12
Recupero coattivo
1.Nel caso che l'alloggio non venga rilasciato nel termine fissato dagli articoli precedenti, il prefetto emette, entro trenta giorni successivi, ordinanza di recupero coattivo, da notificare all'interessato in via amministrativa.
2.Nell'ordinanza e' fissata la data del recupero coattivo dell'alloggio. Tale data non dovra' comunque essere posteriore al trentesimo giorno dalla data di emissione dell'ordinanza di recupero coattivo.
3.L'esecuzione del recupero coattivo sara' effettuata, con l'ausilio della forza pubblica, alla data stabilita, anche se pendente la richiesta di cui all'art. 11 o ricorso giurisdizionale, salvo che sia stata concessa dal giudice amministrativo la sospensione del provvedimento impugnato.
4.Nel caso che l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge, compilando, in ogni caso, inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.
5.Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, e' incaricata una ditta e le spese sono poste a carico dell'utente. Qualora questi non ottemperi al pagamento, le relative somme sono recuperate a norma di legge.
Art. 13
Canone e spese
1.Il canone mensile per vano convenzionale dovuto dai concessionari degli alloggi di servizio in temporanea concessione e' determinato secondo l'apposito decreto interministeriale emanato a norma dell'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in analogia a quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 1› dicembre 1986, n. 831.
2.I canoni determinati a norma del precedente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale ivi previsto.
3.I concessionari, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 831 del 1986, in quanto applicabili, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per la riparazione dei danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente.
4.Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, sono a carico dell'amministrazione.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 9 del D.L. n. 387/1987 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 831/1986 si veda in nota alle premesse.
Art. 14
Adeguamento del canone
1.Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 e fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 13, il canone mensile e' determinato nella misura del 40 per cento di quello praticato in re- gime di libero mercato per gli alloggi aventi analoghe caratteristiche, da fissarsi in base alle valutazioni eseguite dall'ufficio tecnico erariale.
2.A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sino alla determinazione del canone di cui al precedente art. 13, il canone stesso e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'I.S.T.A.T., dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
3.Il recupero tra la differenza del canone determinato ai sensi del comma 1 e quello nel frattempo corrisposto avviene secondo modalita' e tempi stabiliti con apposite disposizioni del capo della Polizia; analogamente si provvede nei casi in cui il canone nel frattempo versato sia superiore a quello determinato nel presente articolo.
Nota all'art. 14: - Per il titolo del D.L. n. 387/1987 si veda nelle premesse al presente decreto.
Art. 15
Decadenza delle concessioni precedenti
1.Le concessioni di alloggi a qualsiasi titolo antecedentemente disposte, decadono, ove gia' non decadute, all'entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le concessioni effettuate ai sensi degli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e quelle relative agli alloggi gratuiti connessi all'incarico di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
2.Le autorita' competenti provvedono: - al recupero degli alloggi secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 12, qualora sia stata gia' disposta la revoca della concessione; - al recupero graduale degli alloggi occupati secondo le modalita' di cui al successivo comma negli altri casi.
Nota all'art. 15: - Per il testo degli articoli 52 e 53 del regolamento di servizio approvato con D.P.R. n. 782/1985 si veda in nota alle premesse.
Art. 16
Abrograzione di norme
1.E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1986.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare concernente la concessione di alloggi demaniali al personale della Polizia di Stato e relativi canoni, salvo quelle espressamente richiamate dal presente regolamento.
Il Ministro: MANCINO
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1992
Registro n. 58 Interno, foglio n. 31
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