DECRETO 19 novembre 1992, n. 575

Type Decreto
Publication 1992-11-19
Ultimo aggiornamento 1993-04-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 23/4/1993

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli articoli 2, comma 3, e 5;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 18 giugno 1992;

Considerato che non si ritiene di aderire alle osservazioni contenute nel predetto parere in merito ai requisiti di esperienza degli amministratori, che devono essere individuati, per garantire un'uniforme disciplina della materia, in quelli di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge citato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 91246 del 29 settembre 1992);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione dell'Albo e definizioni

1.Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che di seguito sara' denominata "legge", e' istituito, presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'"Albo delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", in seguito denominato Albo.

2.Il presente decreto si applica alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, di seguito denomi- nate S.F.I.S., di cui all'art. 2 della legge.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - L'art. 2 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' cosi' formulato: "Art. 2. (Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo). - 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. 2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni. 3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9. 4. Il decreto di cui al comma 3 determina: a) le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima; b) i requisiti della societa', dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che esercitano il controllo della societa' stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni; d) le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo; e) le modalita' applicative del vincolo di temporaneita' delle partecipazioni assunte. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'elenco delle societa' iscritte all'albo di cui al comma 3. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197". Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo. - Il D.L. n. 143/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1991) reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". Il comma 3 dell'art. 6 di detto decreto cosi' recita: "Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.

Art. 2

Obbligo di iscrizione all'Albo

Note all'art. 2: - Si trascrive il testo degli articoli 3 e 35 della citata legge n. 317/1991 (si veda in nota al titolo): "Art. 3. (Forme di partecipazione al capitale di rischio). - 1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'art. 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 9, si considerano le seguenti operazioni: a) acquisto di quote di societa' a responsabilita' limitata; b) acquisto di azioni di societa' per azioni e in accomandita per azioni; c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di societa' di cui alle lettere a) e b); d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni. 2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 3, e' fatto divieto alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse: a) da altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo; b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, la stessa o altre societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati; c) da societa' o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonche' da soggetti che controllino tali societa' o enti, ovvero siano da questi controllati; d) da societa' che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)". "Art. 35. (Prestiti partecipativi). - 1. Gli istituti di credito mobiliare e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'art. 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'art. 1, costituite in forma di societa' di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle societa' per azioni. A tali societa' si applicano le norme di cui all'art. 2435 del codice civile. 2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo e' commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. 3. Per i prestiti partecipativi e' dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, un somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma. 4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'art. 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata. 5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64, secondo modalita' e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".

Art. 3

Requisiti di esperienza degli amministratori

1.Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso le S.F.I.S., possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a tre anni, mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali.

Art. 4

Requisiti di esperienza del collegio sindacale

1.Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti delle S.F.I.S. deve essere iscritto nell'Albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i predetti requisiti.

Art. 5

Requisiti di onorabilita' di amministratori, sindaci e dirigenti

1.Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle S.F.I.S. si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2.La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3, del decreto di cui al comma 1 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, comportano la sospensione delle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale.

3.Il difetto di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o l'esistenza di una delle situazioni di cui al comma 1, determinano la decadenza dall'ufficio.

4.La sospensione o la decadenza di cui ai commi 2 e 3 sono dichiarate con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Note all'art. 5: - Il D.P.R. n. 350/1985 reca: "Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74". Si trascrive il testo dei relativi articoli 5 e 6: "Art. 5 (come modificato dall'art. 32 della legge 19 marzo 1990, n. 55). - Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo". "Art. 6. - 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad eclusione di coloro la cui nomina e' soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1. 3. Formalita' analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5". - La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo vigente del relativo art. 10: "Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi cosi' sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22- bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel caso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevezione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura pernale".

Art. 6

Requisiti di onorabilita' della compagine sociale

1.Ai soggetti che esercitano il controllo sulla S.F.I.S. ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2.Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, cosi' come modificato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia puo' richiedere alle S.F.I.S. l'indicazione nominativa dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonche' dati e informazioni sul capitale sociale.

Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota all'art. 2. - L'art. 7 del citato D.P.R. n. 350/1985 (si veda in nota all'art. 5) e' cosi' formulato: Art. 7. - 1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 5, numeri 2) e 3), lettere a) e b), posseggano, direttamente o per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. 2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli". - La legge n. 281/1985 concerne: "Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa delle societa' per azioni esercenti il credito; Norme di attuazione delle direttive CEE 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio". Il relativo art. 9, come sostituito, relativamente al primo comma dell'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e relativamente ai successivi commi dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90, e' cosi' formulato. "Art. 9. - Chiunque partecipa in una societa' esercente attivita' bancarie, societa' con azioni quotate in borsa, societa' per azioni esercenti il credito, nonche' casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata, senza tener conto delle azioni o quote prive di diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona; b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore o all'usufruttuario; c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello, approvato con deliberazione della Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione: 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa; 2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute; 3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote; 4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtu' di un accordo. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facolta' della Banca d'Italia di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. E' salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo".

Art. 7

Limiti dell'indebitamento

1.Le S.F.I.S. possono ricorrere ad indebitamento nella misura massima di due volte l'ammontare dei fondi patrimonali (capitale sociale e riserve).

Art. 8

Rapporti tra il patrimonio netto e ammontare degli investimenti in partecipazioni

1.L'ammontare delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimonali (capitale sociale e riserve) delle S.F.I.S. Ulteriori sottoscrizioni in esubero del suindicato limite possono essere effettuate esclusivamente per un ammontare non superiore a quello dei prestiti obbligazionari convertibili, emessi dalle medesime societa'.

2.Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui al citato art. 3, non possono eccedere il 20% dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) della S.F.I.S. partecipante e fermo il limite di cui all'art. 2, comma 1, ultima parte, della legge.

Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 317/1991 si veda in nota all'art. 2. - Per il testo dell'art. 2 della medesima legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.

Art. 9

Modalita' della domanda di iscrizione all'Albo

1.Le domande di iscrizione all'Albo debbono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione indicata nell'allegato B del presente regolamento.

2.Le domande di iscrizione e la relativa documentazione debbono essere prodotte in due copie di cui una in bollo.

3.Le domande di iscrizione debbono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4.Le domande debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa', previa delibera dell'organo societario competente.

Art. 10

Modalita' di iscrizione all'Albo e di cancellazione

1.Gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo dovranno verificare che: - la domanda sia stata redatta in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto; - sussistano i requisiti di cui alla legge e all'art. 2 del presente decreto per l'iscrizione all'Albo.

2.Successivamente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento dispone l'iscrizione della societa' istante all'Albo, ovvero la rifiuta, motivatamente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il predetto termine resta sospeso nel caso in cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richieda alla S.F.I.S. ulteriori informazioni e notizie, fino alla comunicazione, da parte della societa' interessata, delle notizie e informazioni richieste. La richiesta interlocutoria puo' essere effettuata una sola volta.

3.Le S.F.I.S. hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le informazioni connesse alle eventuali modifiche dell'iscrizione all'Albo. Il Ministro dell'industria, sulla base delle predette comunicazioni ovvero a seguito di informazioni comunque acquisite, provvede, con proprio provvedimento, alle conseguenti variazioni, dandone comunicazione alla S.F.I.S.

Art. 11

Modalita' applicative del vincolo di temporaneita' delle partecipazioni assunte

1.Le partecipazioni assunte dalle S.F.I.S. devono essere dismesse entro otto anni dalla data di effettuazione del primo intervento partecipativo; dalla data di dismissione devono trascorrere almeno tre anni per ulteriori interventi partecipativi nei confronti della medesima impresa.

2.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi in cui la dismissione delle partecipazioni entro il termine di cui al comma 1 possa arrecare grave pregiudizio alle S.F.I.S. o alle societa' partecipate, puo' concedere, su richiesta motivata della S.F.I.S. e sentita la Banca d'Italia, deroghe all'obbligo di dismissione di cui al comma 1.

3.La motivata richiesta di deroga deve essere presentata almeno otto mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte devono, comunque, essere dismesse entro tre anni dalla scadenza del suddetto termine, salvo che nel provvedimento di concessione della deroga non sia indicato un termine inferiore.

Art. 12

Vigilanza sulle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

1.Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le S.F.I.S. sono sottoposte alla vigilanza di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e alle conseguenti istruzioni che la Banca d'Italia emana, in conformita' delle deliberazioni del C.I.C.R., e delle disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e del presente decreto.

2.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Banca d'Italia, anche ai sensi dell'art. 11 del citato decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, procedono allo scambio di informazioni ed attuano forme di collaborazione, ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo e di vigilanza sulle S.F.I.S.

Il Ministro: GUARINO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1993

Registro n. 3 Industria, foglio n. 191

Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo. - Il testo degli articoli 7 e 11 del D.L. n. 143/1991 (per il titolo si veda in nota alle premesse) e' il seguente: "Art. 7. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, con esclusione di quelli che svolgono l'attivita' nei confronti di societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potra' emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonche', di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia puo' chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonche' disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facolta' di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni. 3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'art. 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni puo' essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 6 e al presente articolo". "Art. 11 (Collaborazione fra le autorita' di vigilanza). - 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, societa' e ditte indicati nell'art. 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonche' scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocita' con le competenti autorita' amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto".

Allegato A

ALLEGATO A Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Via Molise, 2 - 00100 ROMA SCHEMA MODULO DI DOMANDA Il richiedente .................................................... Ragione sociale .................................................... Codice fiscale .................................................... Capitale sociale sottoscritto e versato ............................ Sede legale ........................................................ C.a.p. ................. citta' .................................... Via ............................................ tel. ............... Telex ...................... n. C.C.I.A.A. .......................... Legale rappresentante .............................................. Qualifica .......................................................... A) chiede l'iscrizione all'Albo delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; B) dichiara di essere a conoscenza dell'art. 2 e seguenti della citata legge n. 317/1991 e del relativo regolamento di attuazione e di essere in possesso dei requisiti di legge; si impegna a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, la variazione di una o piu' delle suddette informazioni nonche' ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, la variazione della struttura e della compagine aziendale; dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realta'. Data ................. Il legale rappresentante .......................

Allegato B

ALLEGATO B Certificato del tribunale attestante la vigenza della societa' richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri; Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della societa'; Elenco nominativo dei soci; indicazione dei rapporti partecipativi dei soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.; Documentazione attestante i requisiti di onorabilita' e di esperienza degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della S.F.I.S.; Documentazione attestante i requisiti di onorabilita' dei soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.; Copia del verbale consiliare attestante i requisiti predetti; Documentazione connessa all'osservanza degli obblighi di legge in materia di rilascio dei provvedimenti amministrativi ed in particolare quella riguardante la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni; Copia autentica del libro dei soci per la parte relativa al numero delle azioni e ai versamenti eseguiti.

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