LEGGE 23 aprile 1993, n. 120

Type Legge
Publication 1993-04-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 27/4/1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

AVVERTENZA: Il decreto-legge 5 febbraio 1993, n. 42, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.

Art. 2

1.Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

2.Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi" sono soppresse.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

MANCINO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1993, N. 42. All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato e' scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto".

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