DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132
Entrata in vigore del decreto: 21-05-1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonche', rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.
2.Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.
3.L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 6 dell'art. 34 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) prevede che: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 6, commi 5 e 6, della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti tra i candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano di eta'. 6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento". - I commi 7 e 8 dell'art. 8 della medesima legge n. 81/1993 sono cosi' formulati: "7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti fra il secondo e il terzo candidato e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di eta'. 8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovra' avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento".
Art. 2
1.Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "Art. 3 (Sottoscrizione delle liste). - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: a) da non meno di 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da non meno di 1.000 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti; c) da non meno di 700 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; d) da non meno di 400 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; e) da non meno di 250 e da non piu' di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; f) da non meno di 200 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; g) da non meno di 80 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; h) da non meno di 40 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; i) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti. 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. 4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. 5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quelle dei comuni di cui all'art. 5, piu' liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate. 6. La lettera b) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'art. 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogata".
Art. 3
1.Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
2.Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unita' superiore, previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "Art. 5 (Modalita' di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti). - 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco. 2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi. 3. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. 4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. 5. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'. 6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. 7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 .. sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. 8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima".
Art. 4
1.Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.
2.Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 5
1.Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facolta' di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.
Nota all'art. 5: - L'art. 6, comma 3, della citata legge n. 81/1993 risulta cosi' formulato: "3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo".
Art. 6
1.Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.
2.Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, anche come voto alla lista collegata.
3.Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
4.Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore puo' esprimere il proprio voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.
Nota all'art. 6: - Per il testo del comma 6 dell'art. 5 della sopracitata legge n. 81/1993 su veda la precedente nota all'art. 3.
Art. 7
1.Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 6 e del comma 8 dell'art. 8 della legge, il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
2.Il decreto di cui al comma 1 e' notificato al sindaco, il quale ne da' immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Note all'art. 7: - Per il testo del comma 6 dell'art. 6 della sopracitata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 1. - Per il testo del comma 8 dell'art. 8 della citata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.
Art. 8
1.Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.
Art. 9
1.Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.
2.I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonche' tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.
3.La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, .. sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti".
Art. 10
1.All'art. 9, comma 3, della legge, ogni riferimento a gruppo di candidati e' esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.
Nota all'art. 10: - L'art. 9, comma 3, della citata legge n. 81/1993 risulta cosi' formulato: "3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 .. sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti".
Art. 11
1.Nel caso di parita' di cifre individuali, di cui all'art. 9, comma 8, della legge, e' preferito il piu' anziano di eta'.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 9, comma 8, della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali".
Art. 12
1.La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'art. 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 13, comma 5, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente". - Il testo dei commi 1, 2 e 8 dell'art. 7 della gia' citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere, di norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi. 2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 3.-7. (Omissis). 8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista". - Per il testo del comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 9.
Art. 13
1.Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2.Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.
Nota all'art. 13: - L'art. 53 del testo unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e' cosi' formulato: "Art. 53. - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale nonche' da quella di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pre- tore del circondario che ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del circondario. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese".
Art. 14
1.Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.
Art. 15
1.Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.
2.La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 37
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 81/1993 e' il seguente: "3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'art. 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".
Tabelle
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